Page 114 - Tra carte e caserme: Gli archivi dei Carabinieri Reali (1861-1946)
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            da conservare permanentemente .
               È interessante riportare la considerazione finale del n. 39 dell’istruzione
            relativa al divieto di usare il «vecchio carteggio e dei fogli di registri, sta-
            ti, specchi, ecc., per la confezione di pieghi o buste». la presenza di tale
            annotazione lascia intendere che fosse una prassi diffusa quella di ‘recupe-
            rare’ la vecchia documentazione per tali finalità, piuttosto che versarla alla
            Croce Rossa secondo le numerose disposizioni dell’epoca.
               I numeri 56, bis, ter e quater apportarono varianti alle modalità previste
            originariamente dall’istruzione nella comunicazione dei reati e degli av-
            venimenti importanti da parte degli ufficiali, cercando di standardizzare le
            comunicazioni a tal proposito . In particolare, rispetto al passato tali mes-
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            saggi sarebbero terminati con due distinte definizioni: «segnalazione inter-
            na» o «segnalazione estesa». la prima, nel caso in cui «i fatti, delitti, ecc.
            rivestono limitata importanza o non hanno carattere di particolare gravità»,
            sarebbe giunta a tutti i livelli gerarchici dell’arma sino al livello provincia-
            le, nonché alle due autorità di pubblica sicurezza, il prefetto e il questore .
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            la seconda indicazione era necessaria al termine della comunicazione «se
            i fatti, delitti ecc. rivestono speciale importanza e gravità»; così il messag-
            gio sarebbe stato inviato a tutte le autorità già citate e, inoltre, al Comando
            Generale dell’arma, al Ministero dell’interno e, nel caso, a eventuali altri
            ministeri interessati. ove si fosse trattato di «fatti gravissimi interessanti
            l’ordine pubblico (conflitti con morti e feriti ecc.) o la sicurezza pubblica
            (pubbliche calamità e disastri con morti e feriti, ecc.)» le comunicazioni


            206    Si rinvia alla circolare n. 3387/5 di prot. del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
            Reali – Ufficio Ordinamento, datata 25 ottobre 1930 – a. VIII, recante «Norme per la conserva-
            zione e l’eliminazione degli atti del carteggio», apparsa sul BUCCRR 1930, 1  dispensa straordi-
                                                                     a
            naria. Sullo scarto si veda il capitolo terzo.
            207    Un primo intervento sui numeri da 56 a 65 incluso fu operato con la pubblicazione nel
            BUCCRR, 1  dispensa (straordinaria) 1934 in data 10 febbraio dei «Concetti informatori delle
                      a
            varianti al sistema delle segnalazioni prevista dall’istruzione sul carteggio» e, quindi dalle va-
            rianti all’Istruzione sul carteggio (edizione 1932) ai numeri dal 56 al 65. Dal 1936 o poco dopo,
            con il cambio di denominazione dei comandi a livello provinciale da divisione a gruppo Cara-
            binieri, si ebbe un secondo intervento, allo stato della ricerca non reperito.
            208    Con l’istituzione dei comandi di divisione dei carabinieri reali retti da generali di divisione
            dell’Arma, inizialmente a Milano e Roma e successivamente anche a Napoli, i comandi cara-
            binieri a livello provinciale presero il nome di gruppi carabinieri reali, cedendo l’antica defini-
            zione di divisione carabinieri reali. Arma dei Carabinieri, Divisione, http://www.carabinieri.
            it/Internet/Arma/Curiosita/Non+tutti+sanno+che/D/11+D.htm, ultima consultazione 25
            febbraio 2017 che individua nel Regio decreto 16 luglio 1936, n. 1594 il cambio di denomina-
            zione e l’istituzione di un nuovo livello gerarchico. La terza divisione fu istituita con dispaccio
            del Ministero della Guerra n. 4550 del 24 gennaio 1939.
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