Page 207 - Tra carte e caserme: Gli archivi dei Carabinieri Reali (1861-1946)
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Le funzioni rifLesse neLLa documentazione        207


                 analogamente, nel momento in cui un militare avesse cessato di far
              parte dei Carabinieri, il medesimo consiglio divisionale avrebbe dovuto
              provvedere immediatamente a stendere uno «stato circostanziato» dei vari
              effetti del militare (tit.IV, cap.II, art. 5).
                 inoltre, sempre a livello locale, la documentazione assegnata a ciascun
              militare del Corpo per la corretta gestione del quadrupede era costituita da un
                   «foglio in istampa destinato a constatare la tenuta del cavallo e gli accidenti
                   che possono essergli occorsi. Dovrà risultare dal detto foglio della perdita
                   o disgrazia occorsa al cavallo, che esso non sia mai stato defraudato dalla
                   razione, che l’individuo non se ne sia valso fuori di servizio, né sia stato
                   imprestato per altro oggetto fuori che di Regio servizio e con ordine ed
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                   autorizzazione di chi comanda nella residenza propria del medesimo» .
                 Tale foglio doveva essere firmato dagli ufficiali nel corso dell’attività
              ispettiva e dal comandante di stazione nel caso di cambio di sede. È signi-
              ficativo che la perdita del documento comportava la sospensione del diritto
              ad accedere alla massa di rimonta per due mesi.
                 La gestione di tali masse era rivolta a costituire dei fondi che potessero
              garantire, attraverso le entrate, la piena funzionalità dell’istituzione e in
              particolare la gestione di tutte le esigenze interne del personale.
                 Per quanto riguardava poi la distribuzione delle paghe dei sottufficiali
              e dei carabinieri nonché degli onorari degli ufficiali, i consigli di divisione
              avrebbero ricevuto all’inizio di ogni mese uno «stato generale» degli am-
              ministrati dal quartiermastro. Tale denaro doveva essere registrato «tanto
              per l’entrata che per l’uscita, in un giornaliere di cassa, che per tal uopo do-
              vranno stabilire» (tit.iV, cap.ii, art. 6). il flusso documentario prevedeva la
              stesura di uno stato degli onorari per gli ufficiali e uno stato delle paghe per
              ogni stazione dipendente che i singoli militari dovevano sottoscrivere alla
              consegna delle paghe e degli onorari perché poi tali stati fossero restituiti al
              consiglio di divisione e da questo a quello generale entro la fine del mese.
              Le paghe dei militari dovevano essere riportate anche sul «registro dé conti
              individuali» recante le indicazioni del debito e credito dei singoli ammi-
              nistrati (tit.iV, cap.ii, art. 8). nel caso di trasferimento ad altra divisione,
              il comandante di quella cedente avrebbe inviato «il conto regolato sino
              al giorno della partenza» al consiglio generale che, a sua volta, lo avreb-
              be inoltrato al consiglio di divisione di destinazione del militare. inoltre,
              il consiglio di divisione aveva l’obbligo di rappresentare superiormente


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                  Regolamento cit., tit.II, cap. IV, art. 3.
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