Page 213 - Tra carte e caserme: Gli archivi dei Carabinieri Reali (1861-1946)
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Le funzioni rifLesse neLLa documentazione 213
prima grande novità nell’italia unita consisteva nel decentramento ammi-
nistrativo contabile in modo tale che il Comitato poteva essere libero di
concentrarsi sugli interventi maggiormente significativi come la revisione
dei regolamenti e delle istruzioni ad uso interno o come la standardizzazio-
ne delle procedure in una fase particolarmente complessa della costruzione
di una istituzione a carattere nazionale che potesse vantare procedure e
prassi, per quanto possibile, definite. in analogia a quanto già stabilito nel
1819, il consiglio generale aveva il compito di amministrare la legione in
cui era incardinato e di sovrintendere i consigli divisionali. nell’ambito
legionale si dovevano individuare le figure già previste precedentemente:
«un Uffiziale incaricato del vestiario, e un Uffiziale Pagatore» per la ge-
stione del denaro.
la composizione del consiglio generale era strutturata su di un presi-
dente (il comandante di legione), il relatore, l’aiutante maggiore, i due uffi-
ciali più anziani (che però non potevano far parte anche del consiglio divi-
sionale esistente nel capoluogo di legione e, infine, dall’ufficiale pagatore
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con funzione di segretario .
il personale in servizio presso il comando della legione sarebbe stato
amministrato direttamente dal consiglio generale medesimo senza però in-
vestire il consiglio divisionale e ciò, probabilmente per non appesantire ec-
cessivamente di incombenze amministrative la divisione Carabinieri Reali
che aveva caratteristiche più operative . Per quanto riguardava invece il
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consiglio divisionale, oltre al comandante della divisione, che espletava le
funzioni di presidente e relatore, vi dovevano essere «due Uffiziali i più an-
ziani» membri unitamente a un sottufficiale segretario. Era anche previsto
che in assenza di uno dei due ufficiali potesse prendere parte al consiglio
anche «il Maresciallo d’Alloggio Capo» .
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La struttura delle masse era confermata come in passato e divisa in indi-
viduale, di foraggio, di rimonta, di soccorso e di economia.
È opportuno ricordare al proposito che la massa individuale era funzio-
nale alle spese del corredo del militare
67 ivi, art. 3 § 8. Le successive disposizioni emanate nel 1864 precisarono che «a Membri del
Consiglio Generale debbonsi nominare preferibilmente Uffiziali dello Stato-Maggiore della Legio-
ne. Ma se casi eccezionali obbligassero a destinarvi altri della divisione stanziate nel Capoluogo
della Legione, si baderà che nessun motivo di servizio possa assolutamente ostare a questa nomi-
na», note ed aggiunte cit., p. 2.
68 Regolamento di amministrazione cit., art. 3 § 10.
69 ivi, art. 3 § 9.

