Page 218 - Tra carte e caserme: Gli archivi dei Carabinieri Reali (1861-1946)
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218 Tra carTe e caserme: Gli archivi dei carabinieri reali (1861-1946)
inoltre, avrebbe dovuto avere una «sorveglianza diretta sull’individuo
destinato dal Consiglio per la custodia dei mobili appartenenti alla legione
e posti nella caserma di sua residenza, per la cura della legna, dell’olio, delle
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candele e degli altri oggetti ad uso degli uffizi centrali della Legione» . Era
sempre responsabilità di tale ufficiale avere un registro relativo all’acquisto
e alla consumazione della legna e dell’olio per i fabbisogni degli uffici della
legione. L’ufficiale pagatore si doveva riportare alle incombenze previste
dall’antico regolamento precisando che «per la tenuta dei registri e per tutte
le operazioni affidate […] avrà un numero d’impiegati proporzionato a’ suoi
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bisogni» e con l’incombenza di provvedere materialmente al movimento
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del denaro . in realtà, era sua la responsabilità per tutta la gestione finan-
ziaria della legione. Tale responsabilità diretta era sottoposta alla supervi-
sione del relatore che aveva su questo ufficiale e su quello del vestiario un
controllo continuo, sia per verifica della documentazione periodicamente
sottoposta alle sue osservazioni (dei rami economico e finanziario), sia per
la firma che doveva apporre su tutta la documentazione. Si tenga conto poi
che il relatore aveva ben determinate responsabilità nei confronti del con-
siglio generale e rappresentava tutto il settore amministrativo nell’organo
collegiale di gestione amministrativo-contabile del comando di corpo.
Proprio la collegialità obbligava a fare in modo che tutte le operazioni
sia di verifica formale, sia di stipula dovessero avvenire nel capoluogo sede
del comando legione . L’unica eccezione era legata alla necessità di deli-
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berare la stipula di contratti da parte del quartiermastro d’armata, ex par.
176 del regolamento, nel solo caso in cui l’impresa avesse avuto sede nella
capitale del Regno. Il rapporto con quest’ultimo era particolare e i consigli
generali potevano interessare il quartiermastro d’armata per una casistica
ben determinata di attività e, allo scopo, dovevano costituire una riserva
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82 Regolamento cit., art. 44.
83 ivi, art. 45.
84 La documentazione è stata estrapolata da Specchi e modelli annessi al regolamento d’ammini-
strazione e contabilità del Corpo dei Carabinieri Reali, torino, tip. G. Cassone e Comp., 1864,
pp. III-IV.
85 Regolamento cit., art. 26.
86 ivi, art. 46. Le commissioni erano «di convertire a suo favore i mandati di pagamento in vaglia
(assegni) sulle Tesorerie provinciali secondo il riparto fatto dall’amministrazione stessa; dei paga-
menti e delle riscossioni che tra Legione e Legione, fra queste e Corpi vari sieno per occorrere; d’e-
seguire il versamento nella cassa dei depositi e prestiti dell’importo delle liberazioni e del prezzo
delle surrogazioni ordinarie per essere convertire in cartelle; della riscossione dei semestrali interes-
si delle cartelle di credito degli assoldati e surrogati mediante trasmissione che i Corpi debbono fare
al Quartiermastro della relativa domanda […]; d’eseguire riscossioni o pagamenti relativi ai militari
congedati alle case loro, al soldo degli isolati, ad individui ricoverati in ospedali civili od in altri sta-

