Page 220 - Tra carte e caserme: Gli archivi dei Carabinieri Reali (1861-1946)
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220 Tra carTe e caserme: Gli archivi dei carabinieri reali (1861-1946)
riformati; le mensili note di guasti negli ospedali civili, di cure veneree, di
spese per sepolture a pagarsi agli ospedali predetti; le note delle somme a
pagarsi dalle Legioni ai Manicomii per pensione d’Uffiziali ivi ricoverati;
la nota trimestrale delle parti d’armi di ricambio, e degli assortimenti di
ricambio somministrati dal Governo, non che i verbali relativi a riparazioni
d’armamento a carico delle Legioni; l’elenco nominativo trimestrale delle
somme state pagate o riscosse dai Comandi Militari per conto delle legioni
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corredato dai relativi documenti» .
in definitiva il flusso di documentazione tra le legioni Carabinieri e il
Ministero della Guerra verteva sulla gestione finanziaria degli ufficiali che
avevano cessato il servizio attivo o erano transitati in un organismo seden-
tario (stato maggiore delle piazze), dei militari ricoverati in luoghi di cura o
di riposo civili e sottoposti a cure o assistenza civile, delle armi sottoposte
ad interventi di manutenzione dalle strutture dipendenti direttamente dal
Ministero della Guerra, nonché di quanto ricevuto o somministrato attra-
verso i comandi militari per conto delle legioni Carabinieri.
il rapporto con il Ministero non si fermava unicamente allo scambio
documentario. Vi erano anche altre incombenze maggiormente significa-
tive per il consiglio generale che riguardavano le verifiche patrimoniali e
finanziarie. infatti, la gestione contabile doveva essere chiusa ogni 6 mesi
per i consigli generali e ogni 3 mesi per quelli divisionari con l’obbligo di
procedere non soltanto alla verifica della regolarità delle operazioni con-
tabili, ma anche ad un riscontro materiale sia del contante custodito nella
cassa, sia dei materiali accantonati in magazzino . le note ed aggiunte
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del 1864 intervennero sulle disposizioni precedenti prevedendo che, al ter-
mine di tale attività, i consigli generali avrebbero informato il Ministero
della Guerra. a seguire i consigli si sarebbero dovuti accordare «coll’Uf-
fizio d’intendenza Militare» per procedere alla verifica dei conti. Con tale
operazione si sarebbe chiusa provvisoriamente con l’obbligo, in carico al
commissario, di stendere un processo verbale da inviare al Ministero nel
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caso di irregolarità contabili e amministrative .
infine, la verifica definitiva rimaneva in capo al Ministero che poteva
92 ivi, art. 49.
93 ivi, art. 55.
94 ivi, art. 56 e Note ed aggiunte cit., p.22. il testo originario era il seguente: «Al termine di tale at-
tività, i consigli generali avrebbero dovuto inviare la documentazione all’intendenza Militare infor-
mando il Ministero della Guerra che avrebbe individuato un suo commissario. Tale funzionario si
sarebbe riunito con il consiglio generale per procedere al riscontro della documentazione contabile
relativa al semestre in analisi».

