Page 27 - Tra carte e caserme: Gli archivi dei Carabinieri Reali (1861-1946)
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più recenti, ma senza ‘imbastire’ nuovi regolamenti o sussidi per lo svol-
gimento delle attività istituzionali, nel secondo caso, al contrario si deve
principalmente all’accortezza e alla cura di ufficiali dell’arma, in servizio o
in quiescenza, l’ambizioso progetto di concentrare in un unico testo se non
tutte, quanto meno le molte norme che i Carabinieri dovevano conoscere,
rispettare e che avrebbero dovuto far rispettare, in un tentativo quanto mai
improbo di sistematizzazione di un complesso coacervo normativo.
il testo a stampa del 1822 conteneva anche le Regie Patenti del 16 ot-
tobre con le quali fu approvato il regolamento, le Regie Patenti sempre
dello stesso giorno con le quali si estese il servizio all’isola di Sardegna,
già assegnata a altri corpi militari con funzioni di polizia e anche la lette-
ra n. 3486 di protocollo dell’Ispezione Generale dé Carabinieri Reali che
accompagnava il regolamento vero e proprio e che costituiva una sorta di
introduzione al testo normativo a firma del generale d’oncieu de la Bâtie.
in particolare quest’ultimo ricordava che si era reso necessario «riunirvi
una istruzione analitica, destinata a servire di norma ai bravi Militari che
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lo compongono» .
Il documento d’accompagno, in modo piuttosto interessante, sottoline-
ava già una serie di incombenze documentarie che ricadevano sugli ap-
partenenti ai Carabinieri: emissione di pareri da parte di comandanti di
divisione in merito alle promozioni nei Carabinieri, come riportato nelle
Regie Patenti del 12 ottobre 1822 che riorganizzarono il servizio del Cor-
po; trasmissione di rapporti mensili e annuali ai Ministeri della Guerra e
dell’Interno secondo le disposizioni di cui agli articoli 30-33 delle mede-
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sime Regie Patenti ; rapida comunicazione degli avvenimenti più signifi-
7 Lettera n. 3486 datata 6 dicembre 1822 a firma d’Oncieu de la Bâtie in Regolamento Genera-
le cit., p. IX.
8 Le disposizioni richiamate regolavano i rapporti con i diversi ministeri: art. 30, «Il Corpo,
dei Carabinieri Reali dipenderà dalla nostra Segreteria di Guerra e Marina per tutto ciò che ri-
guarda l’organizzazione, il personale, la disciplina, il materiale, la fissazione de’ circondarj delle
Divisioni, Compagnie, e Luogotenenze, ed il collocamento e movimento delle Stazioni de’ Ca-
rabinieri. Per questi ultimi oggetti la Segreteria di Guerra opererà sempre previo concerto, o in
seguito a proposizione, del Ministero degl’Interni; e di tutti i movimenti del Personale sarà dato
preventivo avviso dalla medesima ai Governatori delle Divisioni. Detto Corpo dipenderà, dalla
nostra Segreteria di Stato (interni) per tutto ciò che riguarda l’ordine pubblico, e la polizia civile
e giudiziaria. Nelle Divisioni, Provincie, e Città, i Carabinieri Reali dipenderanno dai rispetti-
vi Governatori e Comandanti, per tutto ciò che interessa l’ordine pubblico, e l’esecuzione delle
incumbenze di polizia loro affidate dai §§. IV e VI delle nostre Patenti del 30 di ottobre 1821».
Art. 31, «La vigilanza che i Carabinieri devono esercitare su de’ militari assenti da’ loro Corpi,
cade sotto le attribuzioni della nostra Segreteria di Guerra, a cui si dovrà trasmettere mensual-
mente una relazione speciale del servizio delle Stazioni per la ricerca degl’indugiatori, e diser-

