Page 29 - Tra carte e caserme: Gli archivi dei Carabinieri Reali (1861-1946)
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              larmente importante e «di far rettificare i processi-verbali quando ne fosse
              il caso», sino al punto da attribuire la responsabilità sulla corretta compila-
                                                                  10
              zione dei processi-verbali a carico degli stessi ufficiali .
                 appare particolarmente significativo che, nell’edizione del regolamento
              generale, vi fossero anche i tre documenti citati, a testimonianza della ne-
              cessità di una corposa premessa che chiarisse alcuni aspetti collegati alla
              promulgazione del testo.
                 in ogni caso, seguiva poi il regolamento vero e proprio che era organiz-
              zato secondo il presente schema:
                 parte  prima.  organizzazione,  prerogative,  personale;  i  4  capitoli  che
              la compongono (Dell’istituzione dei Carabinieri Reali, Rango del Corpo
              nell’armata,  Dell’ispezione  generale,  Personale.  organizzazione  e  for-
              za del Corpo) ne riportano i caratteri  essenziali  soprattutto  dichiarando
              espressamente, nel primo capitolo, i compiti generali attribuiti ai Carabi-
              nieri. infatti, si precisava immediatamente che

                   «il Corpo dé Carabinieri Reali è una forza istituita per invigilare alla pub-
                   blica sicurezza, per assicurare nello interno dello Stato ed in campo presso
                   le Regie armate, la conservazione dell’ordine, o l’esecuzione delle leggi.
                   Una vigilanza attiva, non interrotta, e repressiva, costituisce l’essenza del
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                   suo servizio» .
                 inoltre, si definiva con particolare attenzione e precisione la serie di pre-
              rogative che spettavano ai Carabinieri nel corso delle cerimonie ufficiali
              che si celebravano nel Regno. Una porzione significativa di tale parte era
              poi riservata al personale e alla descrizione delle principali attività previste
              a favore di quest’ultimo: il reclutamento, le promozioni, i cambi di sede, le
              licenze, le paghe, le ricompense, le indennità, eventuali diritti a favore dei
              singoli militari per lo svolgimento di servizi straordinari e quanto stabilito
              per le pensioni, i congedi e il servizio quale invalidi.
                 È evidente quindi come emergano, sin dall’inizio, i bisogni di produzio-
              ne documentaria strettamente legati alle attività affidate quotidianamente
              ai Carabinieri. a titolo esemplificativo l’art. 60 prescriveva che

                   «prima di partire dalla Stazione, ogni Bass’Uffiziale e Carabinieri deve
                   riconoscere e sottoscrivere il registro d’ordinario, e giustificare dell’esi-
                   stenza e dello stato di tutti i mobili, ed utensili, che gli furono affidati, non


              10    Ivi, pp. XIX-XX.
              11    Ivi, p. 1, capitolo I, articolo 1.
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