Page 29 - Tra carte e caserme: Gli archivi dei Carabinieri Reali (1861-1946)
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larmente importante e «di far rettificare i processi-verbali quando ne fosse
il caso», sino al punto da attribuire la responsabilità sulla corretta compila-
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zione dei processi-verbali a carico degli stessi ufficiali .
appare particolarmente significativo che, nell’edizione del regolamento
generale, vi fossero anche i tre documenti citati, a testimonianza della ne-
cessità di una corposa premessa che chiarisse alcuni aspetti collegati alla
promulgazione del testo.
in ogni caso, seguiva poi il regolamento vero e proprio che era organiz-
zato secondo il presente schema:
parte prima. organizzazione, prerogative, personale; i 4 capitoli che
la compongono (Dell’istituzione dei Carabinieri Reali, Rango del Corpo
nell’armata, Dell’ispezione generale, Personale. organizzazione e for-
za del Corpo) ne riportano i caratteri essenziali soprattutto dichiarando
espressamente, nel primo capitolo, i compiti generali attribuiti ai Carabi-
nieri. infatti, si precisava immediatamente che
«il Corpo dé Carabinieri Reali è una forza istituita per invigilare alla pub-
blica sicurezza, per assicurare nello interno dello Stato ed in campo presso
le Regie armate, la conservazione dell’ordine, o l’esecuzione delle leggi.
Una vigilanza attiva, non interrotta, e repressiva, costituisce l’essenza del
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suo servizio» .
inoltre, si definiva con particolare attenzione e precisione la serie di pre-
rogative che spettavano ai Carabinieri nel corso delle cerimonie ufficiali
che si celebravano nel Regno. Una porzione significativa di tale parte era
poi riservata al personale e alla descrizione delle principali attività previste
a favore di quest’ultimo: il reclutamento, le promozioni, i cambi di sede, le
licenze, le paghe, le ricompense, le indennità, eventuali diritti a favore dei
singoli militari per lo svolgimento di servizi straordinari e quanto stabilito
per le pensioni, i congedi e il servizio quale invalidi.
È evidente quindi come emergano, sin dall’inizio, i bisogni di produzio-
ne documentaria strettamente legati alle attività affidate quotidianamente
ai Carabinieri. a titolo esemplificativo l’art. 60 prescriveva che
«prima di partire dalla Stazione, ogni Bass’Uffiziale e Carabinieri deve
riconoscere e sottoscrivere il registro d’ordinario, e giustificare dell’esi-
stenza e dello stato di tutti i mobili, ed utensili, che gli furono affidati, non
10 Ivi, pp. XIX-XX.
11 Ivi, p. 1, capitolo I, articolo 1.

