Page 28 - Tra carte e caserme: Gli archivi dei Carabinieri Reali (1861-1946)
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28 Tra carTe e caserme: Gli archivi dei carabinieri reali (1861-1946)
cativi da parte dei luogotenenti e sottotenenti; puntualità e precisione nel
redigere i rapporti da parte degli ufficiali che non dovevano avere «l’in-
conveniente di quello dei Brigadieri, i quali spesso sono inesatti, e talvolta
alterati in modo da imbarazzare l’ispettore, ed esporlo a provocare qualche
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falsa misura» , tanto che si enfatizzava l’importanza per gli ufficiali di re-
carsi immediatamente sul posto al verificarsi di qualche episodio partico-
tori tanto dell’armata quanto dalla catena militare, non che per far sì che li militari in congedo
limitato raggiungano i loro Corpi al tempo debito; alla medesima Segreteria dovrà essere spedi-
to lo stato de’ forzati fuggitivi da’ Bagni che verranno arrestati». Art. 32, «Gli ordini, che concer-
nono la polizia, la sicurezza dello Stato, la tranquillità interna, il mantenimento dell’ordine pub-
blico, ed il radunamento delle Stazioni nel caso di servizio straordinario, debbono emanare dal
Ministero degl’Interni, cui si renderà conto dal Comandante dei Carabinieri Reali del servizio
giornaliero ordinario delle Stazioni, di quello fatto dietro richiesta delle Autorità, o in esecuzio-
ne di leggi di pubblica amministrazione; di tutti gli arresti, e catture; delle condotte di Stazio-
ne in Stazione; della traslazione dei prigionieri, inquisiti, o condannati; delle scorte di danaro
spettante al Regio Erario, o di corrieri delle Regie Poste; della vigilanza sopra i mendicanti, gli
oziosi e vagabondi, e le persone senza sussistenza, o poste sotto la vigilanza delle Autorità; come
pure di tutti gli attentati commessi contro la sicurezza delle persone, e delle proprietà, non che
della vigilanza prestata allo eseguimento delle sentenze de’ Tribunali. Una copia analitica di sif-
fatte operazioni verrà spedita contemporaneamente al nostro Primo Segretario di Guerra e Ma-
rina per porlo in grado di apprezzare giustamente i servizi resi da’ Carabinieri Reali». Art. 33,
«Oltre li suddetti periodici rapporti da farsi al Ministero degl’Interni, dovrà il medesimo essere
informato con tutta la possibile sollecitudine da’ Comandanti delle Divisioni, Compagnie, o
Luogotenenze, di tutti gli accidenti straordinarj, contemporaneamente all’Ispettore dell’arma.
Siffatti accidenti straordinarj sono principalmente 1° le macchinazioni contro il nostro Gover-
no. 2° le provocazioni alla ribellione. 3° le distribuzioni di danaro, od altre cose, ed i raggiri di
ogni genere, per sedurre le truppe, ed indurle alla rivolta, od a mancare altrimenti a’ proprj do-
veri. 4° i maneggi tendenti ad ottenere e favorire la diserzione, o ad impedire i contingenti ad
arrendersi ai loro doveri. 5° gli adunamenti, armati o non armati, aventi carattere di sedizione;
le sommosse popolari. 6° le arrestazioni de’ subornatori, e delle spie, l’arresto della loro corri-
spondenza, o di qualunque carta somministrante indizj, o prove di delitti, o macchinazioni, che
attentino alla sicurezza interna, od esterna dello Stato, e del Trono. 7° i delitti d’incendio, e di
assassinamento, i furti con efrazione [sic], gli attacchi contro i Corrieri, o contro i convoglj di
danari Regj, o munizioni da guerra. 8° Gli attruppamenti sedizioni aventi per oggetto la rapi-
na de’ convoglj di granaglie, farine ec. 9° Gli assassinamenti tentati od effettuati, sovra pubblici
funzionarj. 10° le scoperte di officine, laboratoj, o istromenti, inservienti alla fabbricazione di
false monete; l’arresto de’ monetaj falsi. 11° gli attacchi diretti o eseguiti contro la forza armata
incaricata della custodia o scorta di prigionieri. 12° i radunamenti, le scorrerie, gli attacchi de’
malviventi riuniti, ed organizzati in bande devastando, e depredando gl’individui, e le proprie-
tà. 13° il rapimento o saccheggio delle pubbliche casse o di magazzini militari. 14° le scoper-
te di depositi d’arme nascoste; di lettere minatorie; disegni, o parole per annodarsi, o formare
qualunque partito; di scritti, affissi, o proclamazioni incendiarie provocanti alla rivolta, alla se-
dizione, all’assassinio, al saccheggio, e generalmente tutti gli avvenimenti, che esigono misure
pronte e decise, sia per impedire il disordine, sia per prevenirlo. Questi rapporti isolati debbo-
no essere ripetuti nelle periodiche relazioni, e sì negli uni, che nelle altre dovrassi pure render
conto delle operazioni eseguite, e principalmente delle arrestazioni che ne fossero derivate».
9 Regolamento Generale cit., p. XIX.

