Page 102 - Una foresta di carte - Materiali per una guida agli archivi dell’Amministrazione Forestale
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102 Una foresta di carte. Materiali per Una gUida agli archivi dell’aMMinistrazione forestale
Il complesso concetto di bonifica montana, venutosi a maturare attraver-
so un’elaborazione abbastanza rapida da quello di bonifica integrale preci-
sato dalla legge omonima del 1933 (r.d. 13 febbraio 1933, n. 215) è definito
nell’art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991.
Se inizialmente, l’idea di bonifica integrale, così come affermato dal Ser-
pieri , era riferita alla «coordinata attuazione delle opere ed attività rivolte
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ad adattare la terra e le acque ad una più elevata produzione e convenienza
rurale» nella legge del 1952 il concetto si evolve nel disposto dell’art. 14, che
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prevede la delimitazione e classificazione, o riclassificazione del comprenso-
rio di bonifica montana.
Vengono definiti comprensori di bonifica montana, quelle parti dei territori
montani, che: «a causa del degradamento fisico o del grave dissesto econo-
mico non siano suscettibili di una proficua sistemazione produttiva senza il
coordinamento della attività dei singoli e l’integrazione della medesima ad
opera dello Sato».
Si individuano così, nell’ambito dei territori montani «quelle plaghe parti-
colarmente dissestate, dal lato fisico od economico, per la cui restaurazione è
necessario un più diretto intervento dello Stato» .
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Nella dizione di comprensorio di bonifica montana viene quindi ad inse-
rirsi perfettamente il criterio basilare di bonifica integrale della legge del ’33,
limitato però al settore montano.
A metà anni ’60, i comprensori distribuiti su tutto il territorio nazionale,
oltrepassavano il centinaio per una superficie complessiva di oltre 7,5 milioni
di ettari.
Furono anni in cui l’Amministrazione forestale, fu impegnata nella redazio-
ne di apposite corografie riportanti i perimetri delle zone montane, che costi-
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tuirono un utile orientamento per l’applicazione della legge per la montagna.
Dopo la costituzione dei comprensori per poter passare all’esecuzione del-
le relative opere occorreva compilare i piani generali di bonifica montana di
cui all’art. 17 della legge n. 991.
Una notevole consistenza di atti attinenti ai piani generali di bonifica mon-
27 Arrigo Serpieri, La bonifica nella storia e nella dottrina, Bologna, Edizioni Agricole, 1948.
28 Definizione che, in sé, conteneva già tutti gli sviluppo logici posteriori, in quanto nella monta-
gna, secondo l’esplicita precisazione dello stesso Serpieri, la «produzione» doveva essere intesa
in tutti i suoi rami, agrari, pastorali, forestali, artigiani ed industriali.
29 Tommaso Panegrossi, Consorzi di bonifica montana, in «Monti e boschi», 3 (11/12), 1952, pp.
505-515.
30 Carte corografiche rappresentazioni di regioni e di territori abbastanza estesi con scala variabile
da 1:100.000 a 1:1.000.000. Indicano i particolari orografici e idrografici, i centri abitati, la via-
bilità e la vegetazione, in relazione al dettaglio consentito dalla scala.

