Page 126 - Una foresta di carte - Materiali per una guida agli archivi dell’Amministrazione Forestale
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126 Una foresta di carte. Materiali per Una gUida agli archivi dell’aMMinistrazione forestale
privato o Ente promotore, del regolare funzionamento tecnico, economico e
disciplinare del cantiere. Il direttore era coadiuvato da istruttori e da aiuto
istruttori nel rispettivo numero di uno per ogni 50 e 25 allievi. Detto per-
sonale doveva assumersi previa approvazione dell’Ispettorato ripartimentale
delle foreste e dell’Ufficio provinciale del lavoro, competenti per territorio.
Gli istruttori e gli aiuto istruttori, sotto la direzione e vigilanza del direttore,
sorvegliavano i lavoratori, istruivano gli allievi, attendevano alle registrazioni
tecniche e contabili ed esercitavano la vigilanza funzionale e disciplinare sui
lavoratori .
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La legge per la montagna
Con la legge n. 991 del 1952 (legge per la montagna), avvenne una vera e
propria trasformazione nei concetti di intervento a favore della montagna ita-
liana; grazie allo stanziamento di notevoli finanziamenti, infatti, furono attuate
opere sia a favore dell’economia montana che forestale e per la salvaguardia
territoriale. Il Corpo forestale dello Stato, con la sua struttura centrale e peri-
ferica, divenne il braccio organizzativo, operativo e finanziario per tali inter-
venti, a cui furono affidati, in linea con le necessità del momento, i programmi
di incentivazione dell’economia montana. Il Corpo forestale dello Stato fu
in quegli anni impegnato in una vera e propria attività “d’impresa”; rimbo-
schimenti, sistemazioni idraulico-forestali ed interventi di bonifica montana
che furono finanziati o posti direttamente in cantiere dall’Amministrazione
forestale stessa.
Delimitazione dei territori montani
In primo luogo la nuova legge stabilì la definizione di territorio montano al
fine di determinare così la zona di applicazione della normativa stessa e i mez-
zi finanziari a disposizione del suddetto territorio. Erano considerati montani
quei comuni censuari, il cui territorio si trovava, almeno per l’80% al di sopra
dei 600 metri di altitudine sul livello del mare, o che avessero un dislivello,
tra la quota altimetrica minima e massima, di almeno 600 metri; sempre pur-
ché il reddito medio per ettaro non superasse le lire 2.400 (art. 1 comma 1).
Si noti che la classificazione prendeva in considerazione caratteri geografici
ed economici insieme. Gli elenchi dei territori montani venivano, d’ufficio o
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7 Alfredo Meneschino, op. cit.
8 La Direzione generale dell’economia montana e delle foreste, alla circolare n. 57 datata 14 ago-
sto 1952, allegava il Primo elenco dei comuni censuari considerati montani ai sensi dell’art. 1,
c.1 della legge 25 luglio 1952, n.991, cfr. in «Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Sta-
to», dispensa n. 8, Roma, tipografia interna del CFS, agosto 1952, pp. 238 - 289. In seguito, con
circolare n. 64 datata 26 settembre 1952, si trasmetteva l’allegato Primo elenco definitivo dei

