Page 127 - Una foresta di carte - Materiali per una guida agli archivi dell’Amministrazione Forestale
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IpotesI dI rIordInamento e dI formazIone dI serIe 127
su richiesta dei Comuni interessati, compilati dalla Commissione censuaria
centrale. Gli Ispettorati ripartimentali delle foreste (ex Comandi Provinciali,
attuali Gruppi Carabinieri forestali), furono individuati come soggetti com-
petenti per redigere delle relazioni da cui dovevano risultare in dettaglio le
caratteristiche economiche-agrarie del territorio comunale che doveva essere
incluso nell’elenco dei territori montani dei comuni censuari non aventi i re-
quisiti di cui al comma I dell’art. 1 della legge .
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Mutui di miglioramento e per l’artigianato montano
L’art. 2 della legge prevedeva che i coltivatori diretti, i piccoli e medi pro-
prietari e allevatori, nonché gli artigiani, singoli o associati, operanti nei ter-
ritori montani, potevano ottenere speciali mutui di favore per l’impianto o lo
sviluppo di aziende agrarie, zootecniche e forestali, nonché di quelle trasfor-
matrici di materie prime prodotte nei territori montani. I mutui potevano poi
essere concessi per effettuare migliorie di carattere igienico e ricettivo delle
abitazioni private, ai fini dello sviluppo del turismo, esclusi gli alberghi. Spet-
tava agli Ispettorati ripartimentali rilasciare i nulla osta per la concessione del
mutuo, dopo aver controllato che l’interessato avesse i requisiti necessari per
richiederlo e se la domanda presentata fosse corredata di relativo progetto e
computo analitico della spesa prevista. Inoltre, dovevano istruire le pratiche
per la concessione di contributi statali per le opere di miglioramento fondia-
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rio già contemplatiti da legge precedenti (come la legge sulla bonifica integra-
le del 1933) e ammettere a contributo nuove opere, la cui esecuzione era rite-
nuta parimenti necessaria al fine della restaurazione dell’economia montana.
comuni censuari considerati montani ai sensi dell’art. 1 della legge 25 luglio 1952, n.991, cfr.
in «Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato», dispensa n. 9, Roma, tipografia interna
del CFS, settembre 1952, pp. 314 - 367. Con successiva circolare n. 70 datata 4 ottobre 1952, si
comunicano le Varianti al primo elenco definitivo dei comuni censuari considerati montani ai
sensi dell’art. 1 della legge 25 luglio 1952, n.991, cfr. in «Bollettino ufficiale del Corpo foresta-
le dello Stato», dispensa n. 10, Roma, tipografia interna del CFS, ottobre 1952, pp. 400 - 401.
9 Era concessa alla Commissione censuaria centrale la facoltà di includere nell’elenco anche quei
Comuni che, pur non avendo i detti requisiti altimetrici, di acclività e di reddito, presentavano
pari condizioni economiche agrarie, caratteristiche cioè di un’economia agraria alquanto de-
pressa, con particolare riguardo ai Comuni già classificati montani nel catasto agrario e a quelli
riconosciuti, per il loro intero territorio, danneggiati per eventi bellici.
10 Le concessioni di contributo relative a opere di importo fino a 10 milioni, erano disposte dal Ca-
po dell’Ispettorato ripartimentale entro 15 giorni dalla ricezione della domanda. Quelle relative
a opere d’importo superiore ai 10 milioni e fino a 30 milioni, erano disposte dal Capo dell’Ispet-
torato regionale entro 15 giorni dalla ricezione della domanda col parere dell’Ispettorato ripar-
timentale. Quelle afferenti a opere di importo superiore ai 30 milioni, erano disposte dal Mini-
stero dell’agricoltura e foreste entro un mese dalla ricezione delle domande debitamente istruite
da parte dell’Ispettorato ripartimentale.

