Page 127 - Una foresta di carte - Materiali per una guida agli archivi dell’Amministrazione Forestale
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IpotesI dI rIordInamento e dI formazIone dI serIe  127

              su richiesta dei Comuni interessati, compilati dalla Commissione censuaria
              centrale. Gli Ispettorati ripartimentali delle foreste (ex Comandi Provinciali,
              attuali Gruppi Carabinieri forestali), furono individuati come soggetti com-
              petenti per redigere delle relazioni da cui dovevano risultare in dettaglio le
              caratteristiche economiche-agrarie del territorio comunale che doveva essere
              incluso nell’elenco dei territori montani dei comuni censuari non aventi i re-
              quisiti di cui al comma I dell’art. 1 della legge .
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              Mutui di miglioramento e per l’artigianato montano
                 L’art. 2 della legge prevedeva che i coltivatori diretti, i piccoli e medi pro-
              prietari e allevatori, nonché gli artigiani, singoli o associati, operanti nei ter-
              ritori montani, potevano ottenere speciali mutui di favore per l’impianto o lo
              sviluppo di aziende agrarie, zootecniche e forestali, nonché di quelle trasfor-
              matrici di materie prime prodotte nei territori montani. I mutui potevano poi
              essere concessi per effettuare migliorie di carattere igienico e ricettivo delle
              abitazioni private, ai fini dello sviluppo del turismo, esclusi gli alberghi. Spet-
              tava agli Ispettorati ripartimentali rilasciare i nulla osta per la concessione del
              mutuo, dopo aver controllato che l’interessato avesse i requisiti necessari per
              richiederlo e se la domanda presentata fosse corredata di relativo progetto e
              computo analitico della spesa prevista. Inoltre, dovevano istruire le pratiche
              per la concessione di contributi statali  per le opere di miglioramento fondia-
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              rio già contemplatiti da legge precedenti (come la legge sulla bonifica integra-
              le del 1933) e ammettere a contributo nuove opere, la cui esecuzione era rite-
              nuta parimenti necessaria al fine della restaurazione dell’economia montana.



                 comuni censuari considerati montani ai sensi dell’art. 1 della legge 25 luglio 1952, n.991, cfr.
                 in «Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato», dispensa n. 9, Roma, tipografia interna
                 del CFS, settembre 1952, pp. 314 - 367. Con successiva circolare n. 70 datata 4 ottobre 1952, si
                 comunicano le Varianti al primo elenco definitivo dei comuni censuari considerati montani ai
                 sensi dell’art. 1 della legge 25 luglio 1952, n.991, cfr. in «Bollettino ufficiale del Corpo foresta-
                 le dello Stato», dispensa n. 10, Roma, tipografia interna del CFS, ottobre 1952, pp. 400 - 401.
              9  Era concessa alla Commissione censuaria centrale la facoltà di includere nell’elenco anche quei
                 Comuni che, pur non avendo i detti requisiti altimetrici, di acclività e di reddito, presentavano
                 pari condizioni economiche agrarie, caratteristiche cioè di un’economia agraria alquanto de-
                 pressa, con particolare riguardo ai Comuni già classificati montani nel catasto agrario e a quelli
                 riconosciuti, per il loro intero territorio, danneggiati per eventi bellici.
              10  Le concessioni di contributo relative a opere di importo fino a 10 milioni, erano disposte dal Ca-
                 po dell’Ispettorato ripartimentale entro 15 giorni dalla ricezione della domanda. Quelle relative
                 a opere d’importo superiore ai 10 milioni e fino a 30 milioni, erano disposte dal Capo dell’Ispet-
                 torato regionale entro 15 giorni dalla ricezione della domanda col parere dell’Ispettorato ripar-
                 timentale. Quelle afferenti a opere di importo superiore ai 30 milioni, erano disposte dal Mini-
                 stero dell’agricoltura e foreste entro un mese dalla ricezione delle domande debitamente istruite
                 da parte dell’Ispettorato ripartimentale.
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