Page 131 - Una foresta di carte - Materiali per una guida agli archivi dell’Amministrazione Forestale
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IpotesI dI rIordInamento e dI formazIone dI serIe 131
del piano veniva ordinata dal Ministero, e in sua vece, dal Capo dell’Ispetto-
rato regionale delle foreste. Gli atti venivano depositati presso l’Ispettorato
ripartimentale delle foreste della provincia dove ricadeva la maggior parte del
territorio del comprensorio. Durante il periodo di deposito di 60 giorni, gli
interessati potevano presentare i loro reclami e opposizioni. I ricorsi andavano
diretti al Ministero dell’agricoltura e delle foreste. L’approvazione del piano
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aveva tra gli effetti quello di determinare le opere e le attività da considerarsi
pubbliche e quindi di competenza dello Stato, a totale o a parziale suo carico,
e di rendere obbligatoria per i privati l’esecuzione delle opere indicate nel
piano stesso, con i sussidi previsti dall’art. 3 della legge (contributi dello Stato
per opere di miglioramento fondiario). Con il decreto di approvazione del
piano venivano fissate le misura del sussidio, i termini per la presentazione
dei progetti esecutivi di trasformazione delle singole proprietà e i termini per
l’esecuzione delle opere di trasformazione previste nel piano stesso .
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Criteri per la compilazione del piano generale di bonifica montana
Tommaso Panegrossi, ispettore forestale, a capo della Div. III con funzioni
di coordinamento delle attività disciplinate dalla legge per la montagna, diede
indicazioni sui criteri informativi ai quali i piani generali di bonifica montana
dovevano ispirarsi:
1) Attraverso il progressivo e razionale sviluppo di opportune considerazioni
tecniche, economiche e sociali (illustrate anche da coreografie, diagrammi e
carte comunque rappresentative di determinati fenomeni), si deve giungere
alla dimostrazione della convenienza economica e sociale delle opere che si
propongono, alla fissazione dei tempi tecnici per la loro esecuzione e quindi
alla cronologia dei lavori. Occorre cioè fare innanzi tutto un’accurata ed at-
tendibile diagnosi dei fenomeni negativi esistenti nel comprensorio, indivi-
duandone ciascuna specifica alterazione e proponendo i mezzi più idonei per
conseguire il massimo possibile risanamento fisico ed economico delle plaghe
nel quadro delle opere pubbliche di competenza statale e di quelle di compe-
tenza privata previste dagli artt. 19 e 20 della legge n. 991.
2) Sul piano orizzontale ciascun comprensorio, in specie se di notevole esten-
sione, dovrebbe essere suddiviso in più nuclei di interessi omogenei caratte-
rizzati da diverse fisionomie ambientali, cui corrispondono anche diversi pro-
blemi e necessità. Ciascuno di questi nuclei dovrebbe costituire un perimetro
17 Il piano generale di bonifica veniva approvato dal Ministero dell’agricoltura e delle foreste di
concerto con quello dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore di quest’ultimo e il pro-
prio Consiglio superiore.
18 Alberto Maria Camaiti, Aspetti economico-sociali della nuova legge per la montagna, in «L’I-
talia forestale e montana», 8, 1952, pp. 288-302.

