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128 Una foresta di carte. Materiali per Una gUida agli archivi dell’aMMinistrazione forestale
I comprensori di bonifica montana
La legge (artt. 14 e 15), nell’ambito dei territori montani prevedeva l’e-
sistenza di alcune particolari zone che a causa del degradamento fisico o del
grave dissesto economico non erano suscettibili di una proficua sistemazio-
ne produttiva senza il coordinamento dell’attività dei singoli e l’integrazione
della medesima a opera dello Stato. Questi erano i comprensori di bonifica
montana , la cui delimitazione e classificazione avveniva su richiesta della
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maggioranza dei proprietari o di qualsiasi ente interessato o del Corpo foresta-
le con decreto del Presidente della Repubblica, proposto dal Ministero dell’a-
gricoltura e delle foreste di concerto con i Ministeri del tesoro e dei lavori
pubblici. Nei comprensori di bonifica montana, potevano essere inclusi anche
terreni che non fossero compresi nell’elenco dei territori montani, ma ciò solo
quando fosse necessario al fine di non determinare soluzioni di continuità in
un dato complesso, nel quale l’intervento dello Stato doveva essere continuo,
intenso e univoco.
I Consorzi di bonifica montana
Per l’art. 16 della legge n. 991, i Consorzi di bonifica montana dovevano
provvedere all’esecuzione, manutenzione ed esercizio delle relative opere di
bonifica dei territori montani. Tali consorzi potevano costituirsi «tra i pro-
prietari interessati, per iniziativa degli stessi o degli Enti pubblici interessa-
ti». In caso di inadempienza la legge stabiliva che si intervenisse d’ufficio
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero per
11 Con decreto interministeriale 14 febbraio 1953 (Ministero per l’agricoltura e per le foreste, Mi-
nistero per il tesoro, Ministero per i lavori pubblici), vennero riclassificati i primi n. 61 com-
prensori di bonifica montana, interessanti complessivamente la superficie di ha 4.310.821 e
provenienti: n. 34 dai bacini montani singoli o variamente raggruppati, già classificati ai termi-
ni della legge del 1923, n. 3267, n. 24 da comprensori di bonifica integrale, anch’essi singoli o
variamente raggruppati, classificati in base alla legge del 1933, n. 215 e gli ultimi 3 dalla fusio-
ne di bacini montani e di comprensori di bonifica integrale. Dopo la riclassificazione dei primi
61 comprensori di bonifica, tra il 1952 e il 1956, furono classificati: ai sensi dell’art. 14 della
legge 991/1952, n. 12 comprensori ex novo; con legge 9 agosto 1954, n.639 furono classificati
in un unico comprensorio di bonifica montana (del Fucino) i territori dei Comuni ricadenti nei
bacini idrologici del Fucino, del Salto e dell’Alto Liri, interessanti la superficie di ha 162.409
in provincia de L’Aquila; con legge 26 novembre 1955, n.1177, il territorio della Calabria al
di sopra dei 300 metri di altitudine venne considerato comprensorio di bonifica montana. Con
esclusione dei territori della Calabria classificati con la citata legge speciale, i comprensori di
bonifica montana dopo 4 anni di applicazione della legge per la montagna, risultavano così ri-
partiti a livello nazionale: Italia settentrionale ha 1.039.344; Italia centrale ha 1.701.739; Italia
meridionale ha 1.408.075; Italia insulare ha 741.413, per un totale di ha 4.890.211, cfr. Tomma-
so Panegrossi, Orientamenti in materia di bonifica montana, in «L’Italia forestale e montana»,
XI, 1956, pp. 145 - 158).

