Page 128 - Una foresta di carte - Materiali per una guida agli archivi dell’Amministrazione Forestale
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128           Una foresta di carte. Materiali per Una gUida agli archivi dell’aMMinistrazione forestale

            I comprensori di bonifica montana
               La legge (artt. 14 e 15), nell’ambito dei territori montani prevedeva l’e-
            sistenza di alcune particolari zone che a causa del degradamento fisico o del
            grave dissesto economico non erano suscettibili di una proficua sistemazio-
            ne produttiva senza il coordinamento dell’attività dei singoli e l’integrazione
            della medesima a opera dello Stato. Questi erano i comprensori di bonifica
            montana , la cui delimitazione e classificazione avveniva su richiesta della
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            maggioranza dei proprietari o di qualsiasi ente interessato o del Corpo foresta-
            le con decreto del Presidente della Repubblica, proposto dal Ministero dell’a-
            gricoltura e delle foreste di concerto con i Ministeri del tesoro e dei lavori
            pubblici. Nei comprensori di bonifica montana, potevano essere inclusi anche
            terreni che non fossero compresi nell’elenco dei territori montani, ma ciò solo
            quando fosse necessario al fine di non determinare soluzioni di continuità in
            un dato complesso, nel quale l’intervento dello Stato doveva essere continuo,
            intenso e univoco.

            I Consorzi di bonifica montana
               Per l’art. 16 della legge n. 991, i Consorzi di bonifica montana dovevano
            provvedere all’esecuzione, manutenzione ed esercizio delle relative opere di
            bonifica dei territori montani. Tali consorzi potevano costituirsi «tra i pro-
            prietari interessati, per iniziativa degli stessi o degli Enti pubblici interessa-
            ti». In caso di inadempienza la legge stabiliva che si intervenisse d’ufficio
            con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero per



            11  Con decreto interministeriale 14 febbraio 1953 (Ministero per l’agricoltura e per le foreste, Mi-
               nistero per il tesoro, Ministero per i lavori pubblici), vennero riclassificati i primi n. 61 com-
               prensori di bonifica montana, interessanti complessivamente la superficie di ha 4.310.821 e
               provenienti: n. 34 dai bacini montani singoli o variamente raggruppati, già classificati ai termi-
               ni della legge del 1923, n. 3267, n. 24 da comprensori di bonifica integrale, anch’essi singoli o
               variamente raggruppati, classificati in base alla legge del 1933, n. 215 e gli ultimi 3 dalla fusio-
               ne di bacini montani e di comprensori di bonifica integrale. Dopo la riclassificazione dei primi
               61 comprensori di bonifica, tra il 1952 e il 1956, furono classificati: ai sensi dell’art. 14 della
               legge 991/1952, n. 12 comprensori ex novo; con legge 9 agosto 1954, n.639 furono classificati
               in un unico comprensorio di bonifica montana (del Fucino) i territori dei Comuni ricadenti nei
               bacini idrologici del Fucino, del Salto e dell’Alto Liri, interessanti la superficie di ha 162.409
               in provincia de L’Aquila; con legge 26 novembre 1955, n.1177, il territorio della Calabria al
               di sopra dei 300 metri di altitudine venne considerato comprensorio di bonifica montana. Con
               esclusione dei territori della Calabria classificati con la citata legge speciale, i comprensori di
               bonifica montana dopo 4 anni di applicazione della legge per la montagna, risultavano così ri-
               partiti a livello nazionale: Italia settentrionale ha 1.039.344; Italia centrale ha 1.701.739; Italia
               meridionale ha 1.408.075; Italia insulare ha 741.413, per un totale di ha 4.890.211, cfr. Tomma-
               so Panegrossi, Orientamenti in materia di bonifica montana, in «L’Italia forestale e montana»,
               XI, 1956, pp. 145 - 158).
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