Page 130 - Una foresta di carte - Materiali per una guida agli archivi dell’Amministrazione Forestale
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130 Una foresta di carte. Materiali per Una gUida agli archivi dell’aMMinistrazione forestale
previsto dal testo unico del 1933 per la bonifica integrale. Il piano doveva con-
tenere il progetto di massima delle opere di competenza statale e l’indicazione
delle opere di miglioramento fondiario (di competenza privata), con particola-
re riguardo alle opere di consolidamento del suolo e regimazione delle acque,
necessarie ai fini della trasformazione agraria del comprensorio . Il piano era
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redatto per concessione dello Stato, in forza dell’art. 5, dal Consorzio dei pro-
prietari, da Province, da Comuni e loro consorzi, da altri enti pubblici che
avessero lo scopo di favorire il miglioramento tecnico ed economico della
montagna (cioè, sia gli enti pubblici o le associazioni che fossero proprietari
di beni ricadenti nei comprensori, quanto quelli che avessero per fine istituzio-
nale di concorrere al riassetto fisico o economico della montagna). In difetto
era l’Ispettorato regionale delle foreste che procedeva agli studi e alle ricerche
anche sperimentali, e alla compilazione di esso . Per i comprensori interes-
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santi il territorio di due o più regioni provvedeva il Ministero dell’agricoltura
e delle foreste d’intesa con il Ministero dei lavori pubblici. La pubblicazione
del Ministero dell’agricoltura e delle foreste - Direzione generale dell’economia montana e del-
le foreste, prot. n.11993 del 26 aprile 1954 relativa ai Piani generali di bonifica montana e alle
tariffe per la loro compilazione, cfr. in «Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato», di-
spensa n. 4, Roma, tipografia interna del CFS, aprile 1954.
15 Se si confronta il citato art. 17 della legge n. 991, con l’art. 4 della legge 1933, n. 215, il quale
prescriveva che il piano generale di bonifica integrale doveva contenere «il progetto di massima
delle opere di competenza statale e le direttive fondamentali della conseguente trasformazio-
ne dell’agricoltura, in quanto a realizzare i fini della bonifica e a valutare i presumibili risultati
economici e d’altra natura», si evince che esisteva una più o meno sostanziale differenza fra i
due tipi di piani generali. Mentre, infatti, con il piano generale di bonifica integrale dovevano
tracciarsi anche le direttive fondamentali della conseguente trasformazione dell’agricoltura, il
piano generale di bonifica montana, oltre a contenere il progetto di massima delle opere di com-
petenza statale, doveva limitarsi all’‘indicazione’ delle opere di miglioramento fondiario. La
trasformazione dell’agricoltura, pertanto, doveva essere meno radicale e dovevano essere pre-
scritte, soltanto o prevalentemente, le opere di miglioramento fondiario tendenti al consolida-
mento del suolo e alla regimazione delle acque, in quei comprensori di bonifica montana in cui
prevaleva il regime silvopastorale su quello agrario vero e proprio.
16 Questa disposizione metteva in evidenza, l’importanza che era stata riconosciuta ai piani ge-
nerali di bonifica montana. In precedenza, la quasi totale mancanza dei piani previsti dalla leg-
ge del 1933, aveva fatto emergere gravi difficoltà e incertezze applicative. Per porre rimedio a
questa situazione, già nel corso della discussione della legge n. 991 in Parlamento, si stabilì di
inserire una norma che prescrivesse tassativamente la redazione dei piani generali, e di fronte
all’inadempienza dei privati sarebbe intervenuto lo Stato. Allo scopo di agevolare la redazio-
ne dei piani, la Direzione generale dell’economia montana e per le foreste, dispose a cura degli
Ispettorati forestali la compilazione di un piano generale sommario per ciascun comprensorio
classificato, fissando alcuni criteri comuni a cui seguì un più razionale schema di ordinamento e
di articolazione della materia. Ciò, consentì l’inizio dello studio di numerosi piani generali de-
finitivi di bonifica montana da parte di Consorzi e di altri istituti, mentre la redazione dei piani
sommari permise di iniziare l’esecuzione delle prime opere pubbliche di competenza statale,
già a partire dall’esercizio 1953-54.

