Page 130 - Una foresta di carte - Materiali per una guida agli archivi dell’Amministrazione Forestale
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130           Una foresta di carte. Materiali per Una gUida agli archivi dell’aMMinistrazione forestale

            previsto dal testo unico del 1933 per la bonifica integrale. Il piano doveva con-
            tenere il progetto di massima delle opere di competenza statale e l’indicazione
            delle opere di miglioramento fondiario (di competenza privata), con particola-
            re riguardo alle opere di consolidamento del suolo e regimazione delle acque,
            necessarie ai fini della trasformazione agraria del comprensorio . Il piano era
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            redatto per concessione dello Stato, in forza dell’art. 5, dal Consorzio dei pro-
            prietari, da Province, da Comuni e loro consorzi, da altri enti pubblici che
            avessero lo scopo di favorire il miglioramento tecnico ed economico della
            montagna (cioè, sia gli enti pubblici o le associazioni che fossero proprietari
            di beni ricadenti nei comprensori, quanto quelli che avessero per fine istituzio-
            nale di concorrere al riassetto fisico o economico della montagna). In difetto
            era l’Ispettorato regionale delle foreste che procedeva agli studi e alle ricerche
            anche sperimentali, e alla compilazione di esso . Per i comprensori interes-
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            santi il territorio di due o più regioni provvedeva il Ministero dell’agricoltura
            e delle foreste d’intesa con il Ministero dei lavori pubblici. La pubblicazione

               del Ministero dell’agricoltura e delle foreste - Direzione generale dell’economia montana e del-
               le foreste, prot. n.11993 del 26 aprile 1954 relativa ai Piani generali di bonifica montana e alle
               tariffe per la loro compilazione, cfr. in «Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato», di-
               spensa n. 4, Roma, tipografia interna del CFS, aprile 1954.
            15  Se si confronta il citato art. 17 della legge n. 991, con l’art. 4 della legge 1933, n. 215, il quale
               prescriveva che il piano generale di bonifica integrale doveva contenere «il progetto di massima
               delle opere di competenza statale e le direttive fondamentali della conseguente trasformazio-
               ne dell’agricoltura, in quanto a realizzare i fini della bonifica e a valutare i presumibili risultati
               economici e d’altra natura», si evince che esisteva una più o meno sostanziale differenza fra i
               due tipi di piani generali. Mentre, infatti, con il piano generale di bonifica integrale dovevano
               tracciarsi anche le direttive fondamentali della conseguente trasformazione dell’agricoltura, il
               piano generale di bonifica montana, oltre a contenere il progetto di massima delle opere di com-
               petenza statale, doveva limitarsi all’‘indicazione’ delle opere di miglioramento fondiario. La
               trasformazione dell’agricoltura, pertanto, doveva essere meno radicale e dovevano essere pre-
               scritte, soltanto o prevalentemente, le opere di miglioramento fondiario tendenti al consolida-
               mento del suolo e alla regimazione delle acque, in quei comprensori di bonifica montana in cui
               prevaleva il regime silvopastorale su quello agrario vero e proprio.
            16  Questa disposizione metteva in evidenza, l’importanza che era stata riconosciuta ai piani ge-
               nerali di bonifica montana. In precedenza, la quasi totale mancanza dei piani previsti dalla leg-
               ge del 1933, aveva fatto emergere gravi difficoltà e incertezze applicative. Per porre rimedio a
               questa situazione, già nel corso della discussione della legge n. 991 in Parlamento, si stabilì di
               inserire una norma che prescrivesse tassativamente la redazione dei piani generali, e di fronte
               all’inadempienza dei privati sarebbe intervenuto lo Stato. Allo scopo di agevolare la redazio-
               ne dei piani, la Direzione generale dell’economia montana e per le foreste, dispose a cura degli
               Ispettorati forestali la compilazione di un piano generale sommario per ciascun comprensorio
               classificato, fissando alcuni criteri comuni a cui seguì un più razionale schema di ordinamento e
               di articolazione della materia. Ciò, consentì l’inizio dello studio di numerosi piani generali de-
               finitivi di bonifica montana da parte di Consorzi e di altri istituti, mentre la redazione dei piani
               sommari permise di iniziare l’esecuzione delle prime opere pubbliche di competenza statale,
               già a partire dall’esercizio 1953-54.
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