Page 133 - Una foresta di carte - Materiali per una guida agli archivi dell’Amministrazione Forestale
P. 133
IpotesI dI rIordInamento e dI formazIone dI serIe 133
e dovranno guidarci nello stabilire la entità e la natura delle opere di migliora-
mento fondiario che, per essere previste nel piano, diverranno poi obbligatorie
per i privati.
4) Degli aspetti più notevoli del piano generale è indubbiamente quello della
scelta delle opere di bonifica da eseguirsi nel comprensorio e della loro distin-
zione nelle tre categorie di:
- opere pubbliche di competenza statale, la cui spesa è posta a totale carico;
- opere pubbliche di competenza statale, per le quali lo Stato concorre nella
misura variabile dal 50% al 92%, a seconda della natura delle opere stesse,
nonché delle regioni o territori nei quali esse vengano eseguite;
- opere di miglioramento fondiario di competenza dei privati.
Altri tratteranno successivamente, nel dettaglio, delle opere pubbliche, dei
loro costi e dei caratteri distintivi fra tale categoria è quella delle opere spet-
tanti ai privati. Il mio accenno in tale campo si limita pertanto a sottolineare
l’importanza di tale distinzione e la particolare cura che i compilatori del pia-
no dovranno proporre nel differenziare un’opera dall’altra per effettuarne poi
l’esatta classifica. Ciò soprattutto perché alcune opere, come ad esempio il
miglioramento dei pascoli montani, le opere di provvista e utilizzazione delle
acque a scopo agricolo o potabile, la costruzione di cabine di trasformazione
e delle linee di distribuzione dell’energia elettrica, possono essere considerate
tanto come opere pubbliche di competenza statale quanto come di competenza
dei privati. Unico carattere distintivo che la legge fornisce per potersi conside-
rare dette opere di competenza statale è che esse risultino di interesse comune
per il comprensorio, o almeno per una parte notevole di esso. Si ritiene però
che detto interesse non debba essere valutato soltanto in base alla superficie
territoriale più o meno servita dall’opera, ma anche soprattutto dall’entità de-
gli effetti economici e produttivi che l’opera stessa è in grado di determinare
ai fini della bonifica del comprensorio.
5) Per quanto il problema sia indubbiamente arduo, specie per la carenza della
legislazione vigente in materia e per la insufficienza dei fondi a disposizione,
nello studio di un piano generale di bonifica montana, nel caso in cui tutto o
parte del territorio siano caratterizzati da una proprietà eccessivamente fram-
mentata o polverizzata non potrà non affrontarsi la questione della commas-
sazione o del ridimensionamento delle aziende di cui tanto oggi si parla quale
uno dei principali mezzi per migliorare le condizioni di vita dei contadini e
non soltanto di montagna. Si tratterebbe, in sostanza, di abbinare al concetto
di bonifica quello della riforma fondiaria, facendo però tesoro delle esperienze
positive e negative che in tale campo è stato possibile conseguire.
6) Le necessità bonificatorie delle zone montane in cui maggiore è la depres-
sione economica e che risultano più gravemente dissestate dal lato fisico, qua-
lora si volesse a tutto provvedere, sarebbero immense e forse teoricamente il-
limitate. Affatto cospicui sono invece i mezzi finanziari a disposizione, almeno
in un prossimo avvenire. Sarà bene pertanto che compilatori dei piani tengano

