Page 129 - Una foresta di carte - Materiali per una guida agli archivi dell’Amministrazione Forestale
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IpotesI dI rIordInamento e dI formazIone dI serIe  129

              l’agricoltura e per le foreste, d’intesa con il Ministero dei lavori pubblici. I
              Consorzi offrivano anche il vantaggio di sollevare gli Ispettorati forestali da
              numerose  incombenze  e responsabilità  esecutive,  e di restituire  agli  stessi
              quelle funzioni di vigilanza e controllo. Ciò tuttavia non escludeva la possi-
              bilità da parte degli Ispettorati di eseguire direttamente alcune di quelle opere
              pubbliche di bonifica che richiedevano una specifica competenza, come ad
              es. le sistemazioni idrauliche-forestali, particolarmente nel caso in cui i con-
              sorzi non fossero convenientemente attrezzati. Dal punto di vista giuridico,
              funzionale ed amministrativo i Consorzi erano equiparati, a tutti gli effetti, ai
              Consorzi di bonifica integrale e quindi sottoposti, alle norme per essi previste
              dal titolo V, capo I, della legge del 1933, n. 215; avevano personalità giuridica
              pubblica e svolgevano la propria attività entro i limiti stabiliti dalla legge e
              dagli statuti . Inoltre, allo scopo di facilitare l’organizzazione consortile nei
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              comprensori di bonifica montana la legge n. 991 prevedeva la possibilità di
              affidare a un qualsiasi consorzio amministrativo esistente che era riconosciuto
              idoneo, le funzioni di consorzio di bonifica montana (art. 30). La Direzione
              generale dell’economia montana e delle foreste, con decreti interministeriali,
              poteva riconoscere tale idoneità a Consorzi di bonifica integrale, Enti di rifor-
              ma, Aziende speciali consorziali e ad altri istituti aventi carattere consortile.
              Successivamente, la Direzione generale decise di promuovere  la nomina di
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              un funzionario forestale in seno al Consiglio di amministrazione di ciascun
              Consorzio di bonifica montana o comunque operante nel campo della bonifica
              montana, quale delegato ministeriale. Una figura importante per stabilire con-
              tatti diretti tra lo Stato e i proprietari interessati, e per coordinare l’esecuzione
              delle opere pubbliche e quelle di competenza privata.

              I piani generali di bonifica montana
                 Dopo la costituzione dei comprensori e dei Consorzi, per poter passare
              all’esecuzione delle relative opere occorreva compilare i piani generali di bo-
              nifica montana  (art. 17 della legge n. 991), in analogia a quanto era stata
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              12  Il Consorzio era retto da uno statuto deliberato dall’assemblea, col voto favorevole della mag-
                 gioranza degli intervenuti, che rappresentavano almeno il quarto della superficie del Consorzio.
                 Mancando tale maggioranza, la deliberazione era valida se, in seconda convocazione, fosse sta-
                 ta presa con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Il Ministero dell’agricoltura
                 e delle foreste approvava lo statuto e decideva su eventuali ricorsi, inoltre aveva facoltà di ap-
                 portare modifiche nel testo dello statuto deliberato, cfr. Tommaso Panegrossi, Consorzi di boni-
                 fica montana, in «Monti e Boschi», 3 (11/12), 1952, pp. 505-515.
              13  Avvalendosi del disposto, di cui all’art. 61, c.2, della legge 1933, n. 215 «Il Ministero per l’a-
                 gricoltura e per le foreste può nominare un suo delegato a far parte dei consigli amministrativi
                 dei consorzi che eseguano opere, nelle quali contribuisca lo Stato».
              14  Lo schema sulla base del quale doveva essere elaborato il piano è allegato alla circolare n. 34
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