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presente questa realtà limitando le proposte di intervento a quelle plaghe che
in ciascun comprensorio siano più delle altre suscettibili di una proficua tra-
sformazione e scegliendo nelle numerose serie delle opere bonificatorie, sia
pubbliche che di competenza privata, quelle che possono considerarsi vera-
mente utili e maggiormente produttive, sia dal lato economico che sociale. È
comunque consigliabile che il piano generale anche se avrà rappresentato le
necessità bonificatorie del comprensorio nella loro più completa e dura realtà,
contenga sempre un programma minimo di interventi, un programma stralcio
che tenga cioè conto delle somme di cui presumibilmente potrà disporsi in un
periodo (tempo tecnico) che non dovrebbe superare i 15 anni. Sarà questa la
parte essenziale più realistica del piano; quella cioè che avrà maggiori possibi-
lità di essere effettivamente attuata.
7) In definitiva, il piano generale di bonifica montana dovrebbe risultare il più
possibile modesto nella veste, ma preciso nella formulazione e nella indicazio-
ne delle direttive che deve impartire. La parte descrittiva dell’ambiente, specie
per quanto riguarda il suo aspetto fisico, che molto spesso ha costituito l’ar-
gomento preponderante svolto nei piani di bonifica integrale, dovrebbe essere
ridotta al minimo indispensabile e comunque non svilupparsi a scapito della
parte realmente applicativa del piano .
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Opere pubbliche di bonifica montana di competenza statale
a. le opere idraulico-forestali per la sistemazione dei bacini montani, con-
sistenti in rimboschimenti, rinsaldamenti e opere costruttive immediata-
mente connesse, nonché le altre opere idrauliche eventualmente occor-
renti;
b. le opere di rimboschimento e ricostituzione di boschi deteriorati, di cor-
rezione dei tronchi montani dei corsi d’acqua, di rinsaldamento delle re-
lative pendici, anche mediante creazione di prati alberati o pascoli albe-
rati, di sistemazione idraulica-agraria delle pendici stesse, in quanto tali
opere erano svolte ai fini pubblici della stabilità del terreno e del buon
regime delle acque;
c. le opere di bonificazione dei laghi e stagni, delle paludi e delle terre pa-
ludose o comunque deficienti di scolo;
d. il consolidamento delle dune e la piantagione di alberi frangivento;
e. le opere di provvista di acqua potabile per le popolazioni rurali;
f. le opere di difesa delle acque, di provvista e utilizzazione agricola di esse;
19 Tommaso Panegrossi, Orientamenti in materia di bonifica montana, in «L’Italia forestale e
montana», XI, 1956, pp. 145 - 158.

