Page 72 - Ventimila anni sotto i mari - L'epopea dell'uomo nel continente azzurro
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della rinuncia alla sua proprietà, per cui non apparteneva
                                                                    automaticamente a chi se  ne fosse  in  qualche modo im-
                                                                    possessato.  Volendo  attualizzare,  questo somigliava  allo
                                                                    smarrimento  di  un  oggetto, che non  per questo  diventa
                                                                    proprietà di chi lo trova!
                                                                      Pertanto,  quando ciò  avveniva,  non determinava alcu-
                                                                    na perdita di possesso, e quanto gettato o caduto in mare
                                                                    restava  pur  sempre  del  suo  legittimo  proprietario,  e  la
                                                                    pratica dell'uso capione pro derelicto operato da terzi restò
                                                                    sempre illegale,  come con  chiarezza  recitavano le  norma
                                                                    41.1.9.8 del Digesta.  6
                                                                      La mercanzia gettata in mare per alleggerire la nave du-
                                                                    rante  una  tempesta  restava,  quindi,  di  piena  proprietà
                                                                    del  padrone  che  non  la  gettava  per  abbandonarla  ma
                                                                    per salvarsi,  per cui  chiunque  se  ne fosse  appropriato,
                                                                    con una qualsiasi modalità, avrebbe commesso un furto!
                                                                    Connotazione criminale che si  estendeva anche al  recu-
                                                                    pero di oggetti gettati a riva dalle onde e perciò di ignota
                                                                    provenienza.  Gli unici  a paterne avere la  facoltà  erano
                                                                    per il  diritto romano i soli legittimi proprietari ai  quali
                                                                    spettava tentare il  recupero dei  beni naufragati,  facoltà
                                                                    ribadita da una legge promulgata da Antonino Pio (138-
                                                                    161)  e  riportata  dal  giureconsulto  romano  del  IliO sec.
                                                                    Ulpiano  (Digesta  47.9.12).  La  norma  fu  motivata  dalla
                                                                    esigenza di porre fine ai conflitti giuridici scaturiti da un
                                                                    lato dalla indeterminazione sul possesso dei beni naufra-
             supporti  d'appoggio ma  soltanto  dei  resti  di  maniglie,  è   gati recuperati e dall'altro dal voler tutelare i proprietari
             sensato presupporre, invece, fosse proprio un vaso da im-  da  eventuali  razziatori  di  mercanzie,  solo  in  apparenza
             mersione  con  cinghie fissate  alle  stesse  e  passati  sotto le   abbandonate.
             ascelle. Interpretazione plausibile in una cittadina di mare,   La Lex Rhodia de iactu tentò pertanto di fissare  chiare
             dove non di rado occorreva recuperare oggetti caduti in   norme in  materia,  entrando in  questioni di diritto molto
             mare durante le fasi di carico e scarico delle imbarcazioni.   sottili che sembrano confermare la frequenza di tali eventi.
                                                                    In un testo pervenutoci, Callistratus libro secundo questio-
                                                                    num7 viene analizzato questo singolare esempio:
             4.4.  Ricchezze sul fondo
                                                                       Se per alleggerire la  nave sono state gettate in mare le
               Una serie  concomitante di  considerazioni fanno  con-  mie merci ed in  un  altro punto a/fonda  la  stessa  nave
             cludere  che  col  !ebete  si  potevano  attingere  profondità
             dell'ordine  dei  10-15  m,  più  raramente  di  20  ed  oltre,
             quote che,  pur avendo respirato aria compressa, non ri-
                                                                    6   li Digesto, noto in latino come Digesta e in greco come Pandectae
             chiedevano  ancora  alcuna  decompressione  durante  l'e-
                                                                    è  una  compilazione in  50 libri  di  molteplici  frammenti  di  trattati
             mersione per la scarsa profondità e la brevissima perma-  di giuristi romani redatta per espresso volere dell'imperatore Giu-
             nenza.  Prestazioni  che  trovano  conforto  in  una  precisa   stiniano, che ne sancì la promulgazione il16 dicembre del533 a cui
             giurisprudenza  relativa  ai  recuperi  dei  beni  affondati  e   fece seguito l'entrata in vigore il30 dello stesso mese.
             alla  loro  remunerazione.  Per  il  diritto  romano,  infatti,   7   Cfr.  I. FARGNOLI,  S.  REBENICH,  (a  cura di),  Das  Vermiichtnis  der
             ciò che per forza maggiore veniva gettato in mare, quasi   Romer: Romisches Recht und Europa, Berne 2012, pp.125 e sgg.
             sempre per l'infuriare di una tempesta che metteva a re-
                                                                    In alto: un probabile !ebete da sommozzatore rinvenuto a Ercolano.
             pentaglio la  sicurezza della nave,  non poteva equiparar-
                                                                    Nella  pagina a fianco:  bassorilievo  con  soggetto navale di epoca  ro-
             si a un vero abbandono mancando la libera volontarietà   mana imperiale.



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