Page 72 - Ventimila anni sotto i mari - L'epopea dell'uomo nel continente azzurro
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della rinuncia alla sua proprietà, per cui non apparteneva
automaticamente a chi se ne fosse in qualche modo im-
possessato. Volendo attualizzare, questo somigliava allo
smarrimento di un oggetto, che non per questo diventa
proprietà di chi lo trova!
Pertanto, quando ciò avveniva, non determinava alcu-
na perdita di possesso, e quanto gettato o caduto in mare
restava pur sempre del suo legittimo proprietario, e la
pratica dell'uso capione pro derelicto operato da terzi restò
sempre illegale, come con chiarezza recitavano le norma
41.1.9.8 del Digesta. 6
La mercanzia gettata in mare per alleggerire la nave du-
rante una tempesta restava, quindi, di piena proprietà
del padrone che non la gettava per abbandonarla ma
per salvarsi, per cui chiunque se ne fosse appropriato,
con una qualsiasi modalità, avrebbe commesso un furto!
Connotazione criminale che si estendeva anche al recu-
pero di oggetti gettati a riva dalle onde e perciò di ignota
provenienza. Gli unici a paterne avere la facoltà erano
per il diritto romano i soli legittimi proprietari ai quali
spettava tentare il recupero dei beni naufragati, facoltà
ribadita da una legge promulgata da Antonino Pio (138-
161) e riportata dal giureconsulto romano del IliO sec.
Ulpiano (Digesta 47.9.12). La norma fu motivata dalla
esigenza di porre fine ai conflitti giuridici scaturiti da un
lato dalla indeterminazione sul possesso dei beni naufra-
supporti d'appoggio ma soltanto dei resti di maniglie, è gati recuperati e dall'altro dal voler tutelare i proprietari
sensato presupporre, invece, fosse proprio un vaso da im- da eventuali razziatori di mercanzie, solo in apparenza
mersione con cinghie fissate alle stesse e passati sotto le abbandonate.
ascelle. Interpretazione plausibile in una cittadina di mare, La Lex Rhodia de iactu tentò pertanto di fissare chiare
dove non di rado occorreva recuperare oggetti caduti in norme in materia, entrando in questioni di diritto molto
mare durante le fasi di carico e scarico delle imbarcazioni. sottili che sembrano confermare la frequenza di tali eventi.
In un testo pervenutoci, Callistratus libro secundo questio-
num7 viene analizzato questo singolare esempio:
4.4. Ricchezze sul fondo
Se per alleggerire la nave sono state gettate in mare le
Una serie concomitante di considerazioni fanno con- mie merci ed in un altro punto a/fonda la stessa nave
cludere che col !ebete si potevano attingere profondità
dell'ordine dei 10-15 m, più raramente di 20 ed oltre,
quote che, pur avendo respirato aria compressa, non ri-
6 li Digesto, noto in latino come Digesta e in greco come Pandectae
chiedevano ancora alcuna decompressione durante l'e-
è una compilazione in 50 libri di molteplici frammenti di trattati
mersione per la scarsa profondità e la brevissima perma- di giuristi romani redatta per espresso volere dell'imperatore Giu-
nenza. Prestazioni che trovano conforto in una precisa stiniano, che ne sancì la promulgazione il16 dicembre del533 a cui
giurisprudenza relativa ai recuperi dei beni affondati e fece seguito l'entrata in vigore il30 dello stesso mese.
alla loro remunerazione. Per il diritto romano, infatti, 7 Cfr. I. FARGNOLI, S. REBENICH, (a cura di), Das Vermiichtnis der
ciò che per forza maggiore veniva gettato in mare, quasi Romer: Romisches Recht und Europa, Berne 2012, pp.125 e sgg.
sempre per l'infuriare di una tempesta che metteva a re-
In alto: un probabile !ebete da sommozzatore rinvenuto a Ercolano.
pentaglio la sicurezza della nave, non poteva equiparar-
Nella pagina a fianco: bassorilievo con soggetto navale di epoca ro-
si a un vero abbandono mancando la libera volontarietà mana imperiale.
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