Page 73 - Ventimila anni sotto i mari - L'epopea dell'uomo nel continente azzurro
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[con merci di altri]. ..  [se]  recupereranno con  i palom-  ai  compensi per i sommozzatori e i palombari in  questi
              bari le loro, essi mi daranno un contributo,  e non certo   termini:
              io a loro,  se avvenga che con i palombari io salvi alcune
              delle mie.  8                                           Se dal fondo del mare di otto tese [circa 15 m] vengano
                                                                      tratti oro, argento o quant'altro, chi lo recupera abbia la
              Significativo, pertanto, che una norma della Lex Rho-   terza parte. Da un fondo di quindici tese  [circa 25  m],
            dia de iactu specifica per il recupero dei preziosi affonda-  chi lo recupera abbia la metà per il rischio della profon-
            ti,  prescrivesse,  quale  compenso per gli  urinatores,  una   dità del fondale.  10
            tariffa legata alla profondità degli interventi: dalla  riva  a
            0.5  m gli spettava la  decima parte del valore; fino  a 4 m   Al  di  là  del  significato,  peraltro  abbastanza  chiaro,
            un terzo; fino  ad 8 m la metà. È verosimile che, per pro-  quel  che  resta  più interessante é  appunto  la  normativa
            fondità maggiori - forse fino  a 25  m  - il compenso fosse   sui recuperi subacquei e sui relativi indennizzi che, come
            contrattato di volta in volta. Intorno alla metà dell' VIII
            secolo quelle norme furono in qualche modo riprese sot-
            to Leone III a Bisanzio, rientrando in alcune precise nor-  marzo 717 sino alla sua morte.
            me per la navigazione, i Nomoi Nautixoz").  Così in merito   10   Le principali raccolte iniziano nell'VIII sec.  con l'Ecloga di  Le-
                                                                    one III l'Isaurico (740),  di  144 capitoli. Dello stesso periodo sono
                                                                    tre raccolte di consuetudini, il n6mos georgik6s, usi agrari, il n6mos
            8   Da CALLISTRO,  Questiones, lib. II, D.14.2.4.1.     stratiotik6s,  regole  militari,  e il n6mos Rodion  nautik6s  (lex  Rho-
            9   Si  tratta di alcune delle nuove leggi sulla  navigazione introdotte   dia),  norme marinare:  dal  paragrafo 47  di  quest'ultime é tratta la
            da Leone III Isaurico, 675  circa -741, imperatore bizantino dal25   citazione.
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