Page 246 - ATTI 2021 - IL MILITE IGNOTO
P. 246

244        Il Milite Ignoto: sacrificio del cittadino in armi per il bene superiore della Nazione




                     ed alcune Legioni territoriali, nonché, per far fronte alle esigenze di
                     formazione del personale, una Scuola Allievi sottufficiali, dalla quale
                     venivano tratti anche gli ufficiali, scelti tra i sottufficiali meglio classifi-
                     cati al termine del corso di formazione, ed una Legione Allievi;
                 -   L’attribuzione agli appartenenti al Corpo, congiuntamente allo status
                     militare, di compiti di Polizia giudiziaria ed amministrativa.
               Con riferimento agli Obblighi di servizio militare, venne stabilito, in particola-
            re, sia il concorso con le Regie Truppe nel servizio di vigilanza della frontiera
            in tempo di pace, sia la mobilitazione del Corpo, posto a disposizione delle
            autorità militari terrestri e marittime pur continuando ad attendere al proprio
            servizio d’istituto, in tempo di guerra. A tale proposito esisteva già una pre-
            visione, risalente al 1882, di costituzione di ben ventitré Battaglioni per com-
            plessive ottanta Compagnie, da utilizzare in caso di guerra. Il buon comporta-
            mento dei Finanzieri in occasione dell’impresa libica consacrò definitivamente
            il completo inserimento del Corpo tra le Forze Armate che culminò, nel 1914,
            in occasione della solenne Festa dello Statuto, nella consegna della Bandiera di
            Guerra. Allo stesso anno si deve far risalire il nuovo Testo Unico, approvato
            con il Regio Decreto n. 1440 in data 26 novembre 1914, che sancì la completa
            parità con il personale del Regio Esercito. Per quanto concerne l’impiego in
            caso di guerra del personale di mare della Regia Guardia di Finanza, le prime
            istruzioni furono emanate dal Ministero della Marina - Ufficio di Stato Mag-
            giore nel 1897, sotto il titolo Istruzioni per il servizio in tempo di guerra delle guardie
            di finanza di mare e di porto. Incarichi e dislocazioni all’atto della mobilitazione delle bri-
            gate di guardia di finanza in servizio di mare e di porto. L’Articolo 1 prevedeva che in
            base ad accordi presi fra i Ministeri della Guerra, della Marina e delle Finanze,
            le Brigate della Regia Guardia di Finanza in servizio di mare e di porto, all’atto
            della mobilitazione passassero, con il loro materiale, sotto la diretta dipenden-
            za del Ministero della Marina, per la protezione dei semafori, delle stazioni di
            vedetta, dei punti di approdo, dei cordoni telegrafici sottomarini, per il servizio
            di sorveglianza e polizia marittima nei porti e, lungo le coste, a guardia di sbar-
            ramenti subacquei. L’articolo 3, affidava ai capi di Zona semaforica l’incarico
            di mettersi, sin dal tempo di pace, in relazione con gli Ispettori dei Circoli di
            Finanza, per mezzo dei Comandi delle Divisioni militari nel cui territorio le
            Brigate di mare o di porto si trovavano, allo scopo di concretare, in ogni loro par-
            ticolare, tutte le norme e le disposizioni atte a rendere pronto il passaggio delle brigate dal
            piede di pace a quello di guerra.
   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251