Page 97 - Archivi, Biblioteche, Musei Militari. Lo stato attuale, le funzioni sociali, gli sviluppi
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Paola Carucci
sa introduce un principio di reciprocità nel caso di utenti stranieri secondo disposizio
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ni del Ministero degli f fari esteri, mentre per la consultazione dei documenti conser
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vati nell'Archivio centrale dello t ato e negli altri Archivi di t ato tale principio non è
previsto e pertanto non sussistono differenze tra gli utenti t aliani e gli utenti stranieri.
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Salvo quest'ultimo punto, il decreto ripropone esattamente le disposizioni dell'art. 21
della legge archivistica del 1 9 63. All'epoca i Carabinieri non erano Forza armata e, per
tanto, tale decreto non si riferiva all'Ufficio storico del Comando generale dell'Arma né,
evidentemente, era estensibile al Museo storico della Guardia di Finanza e, pertanto, si
rende necessaria una armonizzazione delle i sposizioni in materia di consultabilità.
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Nuove esigenze per la conservazione e la fruizione degli archivi militari
Da quanto si è detto, sia pure in maniera molto sintetica, emerge con evidenza la
necessità di riconsiderare la situazione degli archivi militari, la cui importanza per la
ricerca storica è fondamentale.
Al di là di eventuali forme di collaborazione tra ' Amministrazione archivistica e gli
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Archivi storici separati delle istituzioni militari, peraltro già sperimentate in maniera
soddisfacente, soprattutto con l ' Archivio dell'Ufficio storico dello S t ato maggiore
dell'Esercito e con quello dello t ato Maggiore della Marina, si pone la questione di una
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revisione delle disposizioni normative e di una disponibilità effettiva delle Forze arma
te a riconoscere l'esigenza di garantire una adeguata conservazione dei documenti e di
facilitarne l'accesso.
Esistono diversi modelli di conservazione delle fonti archivistiche militari, come
opportunamente si è evidenziato nel corso del presente Convegno, ma non vi è alcuna
ragione di mutare nelle linee essenziali il modello italiano. Bisogna, invece, considerare
di quali correttivi ha urgentemente bisogno.
Accettando il criterio di salvaguardare l'autonomia degli Archivi degli Uffici storici
degli Stati maggiori di Esercito, Marina e Aeronautica e dei Comandi generali dei
Carabinieri e della Guardia di Finanza, si deve definire con chiarezza quale documen
tazione, oltre a quella del Ministero della difesa, dei distretti militari e degli ffi ci di leva,
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vada destinata all'Archivio centrale dello Stato e agli altri Archivi di t ato. Si deve cioè
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esplicitamente stabilire che la documentazione non occorrente agli ffi ci storici che si
accumula presso gli archivi di deposito accentrati o decentrati di comandi, servizi ed
enti centrali e territoriali vada destinata, previe operazioni di scarto, all'Archivio centra
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le dello Stato e agli altri Archivi di t ato. Un'attenzione specifica va dedicata agli archi
vi centrali e a quelli delle legioni territoriali e delle stazioni dei Carabinieri, soprattutto
per quanto attiene alla documentazione relativa alla tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, perché è urgente provocarne il versamento presso gli Archivi di Stato, non
essendo ammissibile che la situazione politica, economica e sociale delle province si
possa studiare esclusivamente sulle carte della Pubblica sicurezza, come è avvenuto sino
ad ora, o ripescando incidentalmente le bellissime relazioni dei carabinieri tra le carte
della Presidenza del consiglio, del Ministero dell'interno, delle prefetture o delle questu
re. Pari attenzione meritano gli archivi della Guardia di Finanza, soprattutto per quan
to attiene alle funzioni che investono la società civile.
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