Page 96 - Archivi, Biblioteche, Musei Militari. Lo stato attuale, le funzioni sociali, gli sviluppi
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Archivi e Biblioteche: sessione pomeridiana
difesa, quella conservata presso ' Archivio centrale dello Stato segue la normativa gene
l
rale sugli archivi, anche se non risulta disciplinata chiaramente la questione delle com
missioni di sorveglianza che, nella precedente legge archivistica erano escluse, mentre
si dovrebbe supporre - da una interpretazione letterale del Codice - che ora siano inve
ce previste. Di fatto hanno sempre operato Commissioni per lo scarto presso il
Ministero della difesa e presso i distretti militari.
Le fonti militari di carattere tecnico-operativo conservate presso gli Archivi degli
U ffi ci storici dei tre Stati maggiori non rientrano nella disciplina generale degli archivi.
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Solo l'Ufficio storico dello Stato maggiore della Marina i spone di un regolamento che,
tra l'altro, definisce il concetto di "valore storico" cui ci si deve attenere, detta norme
per la selezione e lo scarto e disciplina puntualmente il flusso dei nuovi versamenti da
istituzioni sia centrali che periferiche. Trattandosi, però, di un regolamento interno e
riservato non d i sciplina la consultabilità dei documenti.
Si può rilevare che sia per la Marina, nonostante la presenza di un regolamento
dell'Archivio storico, sia per l'Esercito e l'Aeronautica manchi qualsiasi regola per la
sorte della documentazione che si accumula nei depositi di comandi, servizi ed enti cen
trali e territoriali non acquisita dagli Uffici storici. In effetti, dall'analisi della normativa
si può desumere che, salvo i casi esplicitamente previsti dalla legge archivistica - ora dal
Codice dei beni culturali - e da disposizioni particolari, la documentazione non destina
U
ta agli Archivi degli ffi ci storici degli Stati maggiori debba essere versata agli Archivi
di Stato, salvo le necessarie operazioni eli scarto ora affidate al giudizio esclusivo delle
autorità militari cui fanno capo i vari depositi. Di fatto, al eli là eli qualche circolare o
altro sporadico richiamo per la salvaguardia delle carte da parte dei responsabili degli
U
Archivi degli ffi ci storici (acl esempio per la documentazione del periodo bellico , le
)
eventuali decisioni circa lo scarto eli questa documentazione risultano assolutamente
arbitrarie, né si provvede a sollecitarne il versamento negli Archivi di Stato.
È un po' diversa la situazione dei Comandi generali dei Carabinieri e della Guardia
eli Finanza: nei loro Archivi storici - a differenza eli quanto è avvenuto per i tre Stati
maggiori - è pervenuta solo una quantità eli documentazione assolutamente irrilevante
rispetto a quella che, in considerazione delle funzioni svolte, è stata sicuramente pro
dotta ed è presumibilmente conservata presso i soggetti produttori. Né è noto con quali
criteri vengano effettuate le operazioni eli selezione e scarto, anche se saltuariamente si
è verificata qualche attività eli sorveglianza per la Guardia eli Finanza.
Quanto alla consultazione dei documenti conservati negli Archivi degli U f fici stori
ci degli Stati maggior , a seguito eli accordo con il Ministero per i beni culturali, il
i
Ministero della difesa con d.m. 1° giugno 1 9 90 emanava le disposizioni per la consul
tazione dei documenti conservati negli Archivi degli f fici storici delle Forze armate: i
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documenti sono liberamente consultabili salvo quelli riservati relativi alla politica inter
na o estera dello Stato che lo divengono 50 anni dopo la loro data e eli quelli riservati
relativi a situazioni puramente private eli persone che lo divengono 70 anni dopo la loro
data; il ministro della Difesa può permettere per motivi eli studio la consultazione di
documenti riservati anche prima della scadenza dei termini. Circa la disciplina del ser
vizio si applica il regolamento degli archivi del 9 1 1 . Il decreto del Ministero della dife-
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