Page 96 - Archivi, Biblioteche, Musei Militari. Lo stato attuale, le funzioni sociali, gli sviluppi
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Archivi e Biblioteche: sessione pomeridiana


             difesa, quella conservata presso  ' Archivio centrale dello Stato segue la normativa gene­
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             rale sugli archivi, anche se non risulta disciplinata chiaramente la questione delle com­
             missioni di sorveglianza che, nella precedente legge archivistica erano escluse, mentre
             si dovrebbe supporre - da una interpretazione letterale del Codice - che ora siano inve­
             ce  previste.  Di  fatto  hanno  sempre  operato  Commissioni  per  lo  scarto  presso  il
             Ministero della difesa e presso i distretti militari.
                Le  fonti militari  di  carattere  tecnico-operativo  conservate presso gli  Archivi degli
             U ffi ci storici dei tre Stati maggiori non rientrano nella disciplina generale degli archivi.
                                                            d
             Solo l'Ufficio storico dello Stato maggiore della Marina  i spone di un regolamento che,
             tra l'altro, definisce il concetto di "valore storico"  cui ci si deve attenere, detta norme
             per la selezione e lo scarto e disciplina puntualmente il flusso dei nuovi versamenti da
             istituzioni sia centrali che periferiche. Trattandosi, però, di un regolamento interno e
             riservato non d i sciplina la consultabilità dei documenti.
                Si può  rilevare  che  sia per la Marina,  nonostante  la presenza di un regolamento
             dell'Archivio  storico,  sia per l'Esercito  e  l'Aeronautica manchi qualsiasi regola per la
             sorte della documentazione che si accumula nei depositi di comandi, servizi ed enti cen­
             trali e territoriali non acquisita dagli Uffici storici. In effetti, dall'analisi della normativa
             si può desumere che, salvo i casi esplicitamente previsti dalla legge archivistica - ora dal
             Codice dei beni culturali - e da disposizioni particolari, la documentazione non destina­
                              U
             ta agli Archivi degli  ffi  ci storici degli Stati maggiori debba essere versata agli Archivi
             di Stato, salvo le necessarie operazioni  eli scarto ora affidate al giudizio esclusivo delle
             autorità militari cui fanno capo i vari depositi.  Di  fatto, al eli là eli qualche circolare o
             altro sporadico richiamo per la  salvaguardia delle carte  da  parte dei responsabili degli
                        U
             Archivi degli  ffi  ci storici (acl esempio per la documentazione del periodo bellico ,   le
                                                                                   )
             eventuali decisioni circa lo  scarto eli  questa  documentazione risultano  assolutamente
             arbitrarie, né si provvede a sollecitarne il versamento negli Archivi di Stato.
                È un po' diversa la situazione dei Comandi generali  dei Carabinieri e della Guardia
             eli Finanza: nei loro Archivi storici - a differenza eli quanto è avvenuto per i  tre Stati
             maggiori - è pervenuta solo una quantità eli documentazione assolutamente irrilevante
             rispetto a quella che, in considerazione delle funzioni svolte, è  stata sicuramente pro­
             dotta ed è presumibilmente conservata presso i soggetti produttori. Né è noto con quali
             criteri vengano effettuate le operazioni eli selezione e scarto, anche se saltuariamente si
             è verificata qualche attività eli sorveglianza per la Guardia eli Finanza.
                Quanto alla consultazione dei documenti conservati negli Archivi degli U f fici stori­
             ci degli Stati  maggior ,   a  seguito  eli  accordo  con  il Ministero  per i  beni culturali, il
                                i
             Ministero della difesa  con d.m.  1° giugno 1 9 90 emanava le disposizioni per la consul­
             tazione dei documenti conservati negli Archivi degli  f fici storici delle Forze armate: i
                                                          U
             documenti sono liberamente consultabili salvo quelli riservati relativi alla politica inter­
             na o estera dello Stato che lo divengono 50 anni dopo la loro data e eli quelli riservati
             relativi a situazioni puramente private eli persone che lo divengono 70 anni dopo la loro
             data; il  ministro della Difesa può permettere per motivi eli studio la consultazione di
             documenti riservati anche prima della scadenza dei termini. Circa la disciplina del ser­
             vizio si applica il regolamento degli archivi del  9 1 1 .   Il decreto del Ministero della dife-
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