Page 95 - Archivi, Biblioteche, Musei Militari. Lo stato attuale, le funzioni sociali, gli sviluppi
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Paola Carucci
Disposizioni normative: conservazione, selezione/ scarto e consultabilità.
I l nuovo Codice elci beni culturali e del paesaggio concentra, operando una discuti
bile sintesi, tutte le funzioni relative alla documentazione destinata all'Archivio centra
A
le dello Stato e agli altri r chivi di Stato nel solo articolo 40; dedica n vece agli Archivi
i
storici separati eli altre amministrazioni statali gli artt. 41 e 42.
L'art. 41 esclude dall'obbligo del versamento all'Archivio centrale dello Stato e della
costituzione delle commissioni eli sorveglianza, ora disciplinate dal Regolamento appro
vato con d.p.r. 8 gennaio 2001 , n. 37, il Ministero degli affari esteri e gli U f fici storici
dello Stato maggiore dell'Esercito, dello t ato maggiore della Marina, dello Stato mag
S
giore dell'Aeronautica per la documentazione di carattere militare e operativo. Questa
precisazione, che mancava nella precedente legge archivistica del 1 9 63 in cui si faceva
solo riferimento all'esclusione per il Jvlinistero della difesa delle commissioni di sorve
glianza e di scarto, come disciplinate agli artt. 25 e 27 di quella legge, sanziona una situa
zione di fatto. Il Codice non fa cenno, invece, allo Stato maggiore della Difesa, né al
Comando generale dei Carabinieri e a quello della Guardia eli Finanza. Non è chiaro se
si tratti di mera dimenticanza o di implicita intcnzionalità di !asciarne la tutela alla nor
mativa generale.
L'art. 42 introduce l'istituzione eli Archivi storici separati per gli organi costituziona
li. Di fatto, con legge particolare erano stati istituiti gli Archivi storici separati delle due
i
Camere del Parlamento e della Presidenza della Repubblica. L'articolo, n opportuno in
quanto un tale obbligo non discende dalla Costituzione, crea un Archivio storico sepa
rato anche per la Corte costituzionale - che non ha mai espresso una volontà i n tal
senso - e ha, malauguratamentc, reso più facile l'inserimento surrettizio eli un nuovo
comma che porta alla creazione eli un Archivio storico separato anche per la Presidenza
del consiglio che, per eli più, non è organo costituzionale.
Da un esame comparato delle disposizioni esistenti per gli Archivi storici separati
emerge che solo la Presidenza della Repubblica dispone di un regolamento organico
che disciplina i criteri per la selezione e lo scarto dei documenti, la consultabilità e le
procedure per l'eventuale accesso anticipato ai documenti riservati. Modellato sulla
legge archivistica del 1 9 63, risulta elaborato con chiarezza e rispetto delle esigenze della
ricerca storica. J ,a Camera dei deputati ha un regolamento piuttosto farraginoso che,
comunque, dà criteri per l'acquisizione di nuovi versamenti e per la consultabilità, i n clu
clenclo anche la possibilità eli accesso anticipato. Il Senato dispone di un regolamento
che, di fatto, riguarda il funzionamento della sala eli studio, modellato su criteri eli ricer
ca in biblioteca piuttosto che sulle caratteristiche specifiche dei documenti. Per i l
Ministero degli a f fari esteri, risulta a f fidata a u n a circolare del 1 9 72, eire. 25/72, in corso
di rielaborazionc, la disciplina per il versamento dagli u f fici del Ministero c dalle rap
presentanze all'estero e quella dello scarto. Ai fini della consultazione esiste un regola
mento, consultabile nel sito del Ministero: in sostanza risulta consultabile la documen
tazione anteriore all'ultimo cinquantennio, per c1uclla compresa tra i 50 c gli ultimi 30
anni è necessaria l ' autorizzazione della Segreteria generale; non è consultabile la docu v
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mentazione più recente, né quella che risulti classificata.
Per quanto riguarda la documentazione tecnico-amministrativa del Ministero della :�
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