Page 19 - L'italia del dopoguerra - Il Trattato di pace con l'Italia - Atti 10-12 ottobre 1996
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IL TRATTATO DI PACE DI PARIGI                                      9

           considerate vincolanti  anche per gli  altri  alleati.  Quanto all'Italia, secondo
           una prassi autoritaria instaurata a Versailles all'indomani della prima guerra
           mondiale, essa avrebbe potuto soltanto esporre per iscritto il proprio punto di
           vista sulle varie questioni ed illustrarlo oralmente soltanto se invitata a farlo.
           Ed anche in questo caso ogni eventuale memorandum italiano avrebbe dovu-
           to, per essere preso ufficialmente in considerazione dalla conferenza, essere
           fatto  proprio  da  una  delle  potenze  vincitrici  ed  essere  quindi  presentato
           all'assemblea  come  un  proprio  emendamento  di  questa  potenza.  Solo  in
           questa forma mediata si poteva prendere in considerazione l'eventuale punto
           di  vista  dell'Italia  che  tale  non  era  considerato,  bensì  punto di  vista  dello
           Stato che lo aveva presentato.
               Quindi nessuna forma di negoziato, nessuna discussione aperta, nessu-
           na trattativa sarebbe stata concessa dai vincitori al vinto. E  questa formula,
           che ricalcava, senza tenere conto delle sue tristi conseguenze, la formula scel-
           ta per le paci di Versailles, non teneva neppure conto di alcune raccomanda-
           zioni della defunta Società delle Nazioni la quale, nell926, aveva ribadito il
           principio secondo il  quale "il rispetto della sovranità degli Stati esigeva che
           nessuna opera di carattere internazionale potesse essere  realizzata  senza il
           consenso delle Nazioni interessate". E  lo  stesso principio era stato ripetuto
           nell936 e nel1937, allorquando veniva affermato dal supremo organo inter-
           nazionale, che "un atto diplomatico, il quale si presentava sotto forma di un
           trattato  internazionale  non  costituisce  un  trattato  se  la  concordanza  delle
           volontà delle  parti  non era di  fatto  realizzata".  Sulla  natura del  trattato si
           interrogò anche Enrico Serra che pose una questione interessante: " I tratta-
           ti di pace, in quanto imposti dal vincitore al vinto sono anch'essi dei trattati
           ineguali  ? "E proseguiva affermando che questi trattati lo erano. La conse-
           guenza immediata era, in quel caso, che esso era "imposto" da una coalizio-
           ne di potenze ad uno Stato vinto e che a questa definizione si  collegava il
           fatto che veniva meno ciò che stava alla base di ogni trattato, cioè la trattati-
           va, il negoziato, cioè l'elaborazione comune tra le due parti contraenti anche
           se  ognuna,  specie  nel  caso  di un trattato  di  pace,  avesse  ben diversa  forza
           negoziale. Naturalmente la particolare situazione italiana poneva molti pro-
           blemi quanto alle conseguenze di questa ineguaglianza; il disposto dell'arti-
           colo 90 non dava alla posizione italiana, a proposito del trattato e della sua
           ratifica italiana, particolare rilevanza essendo stabilito in esso che il trattato
           "entrerà  in vigore  immediatamente dopo il  deposito  della  ratifica  da parte
           della Francia, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America e dell'URSS". La
           ratifica italiana non doveva influire sulla sorte dell'applicazione del trattato
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