Page 19 - L'italia del dopoguerra - Il Trattato di pace con l'Italia - Atti 10-12 ottobre 1996
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IL TRATTATO DI PACE DI PARIGI 9
considerate vincolanti anche per gli altri alleati. Quanto all'Italia, secondo
una prassi autoritaria instaurata a Versailles all'indomani della prima guerra
mondiale, essa avrebbe potuto soltanto esporre per iscritto il proprio punto di
vista sulle varie questioni ed illustrarlo oralmente soltanto se invitata a farlo.
Ed anche in questo caso ogni eventuale memorandum italiano avrebbe dovu-
to, per essere preso ufficialmente in considerazione dalla conferenza, essere
fatto proprio da una delle potenze vincitrici ed essere quindi presentato
all'assemblea come un proprio emendamento di questa potenza. Solo in
questa forma mediata si poteva prendere in considerazione l'eventuale punto
di vista dell'Italia che tale non era considerato, bensì punto di vista dello
Stato che lo aveva presentato.
Quindi nessuna forma di negoziato, nessuna discussione aperta, nessu-
na trattativa sarebbe stata concessa dai vincitori al vinto. E questa formula,
che ricalcava, senza tenere conto delle sue tristi conseguenze, la formula scel-
ta per le paci di Versailles, non teneva neppure conto di alcune raccomanda-
zioni della defunta Società delle Nazioni la quale, nell926, aveva ribadito il
principio secondo il quale "il rispetto della sovranità degli Stati esigeva che
nessuna opera di carattere internazionale potesse essere realizzata senza il
consenso delle Nazioni interessate". E lo stesso principio era stato ripetuto
nell936 e nel1937, allorquando veniva affermato dal supremo organo inter-
nazionale, che "un atto diplomatico, il quale si presentava sotto forma di un
trattato internazionale non costituisce un trattato se la concordanza delle
volontà delle parti non era di fatto realizzata". Sulla natura del trattato si
interrogò anche Enrico Serra che pose una questione interessante: " I tratta-
ti di pace, in quanto imposti dal vincitore al vinto sono anch'essi dei trattati
ineguali ? "E proseguiva affermando che questi trattati lo erano. La conse-
guenza immediata era, in quel caso, che esso era "imposto" da una coalizio-
ne di potenze ad uno Stato vinto e che a questa definizione si collegava il
fatto che veniva meno ciò che stava alla base di ogni trattato, cioè la trattati-
va, il negoziato, cioè l'elaborazione comune tra le due parti contraenti anche
se ognuna, specie nel caso di un trattato di pace, avesse ben diversa forza
negoziale. Naturalmente la particolare situazione italiana poneva molti pro-
blemi quanto alle conseguenze di questa ineguaglianza; il disposto dell'arti-
colo 90 non dava alla posizione italiana, a proposito del trattato e della sua
ratifica italiana, particolare rilevanza essendo stabilito in esso che il trattato
"entrerà in vigore immediatamente dopo il deposito della ratifica da parte
della Francia, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America e dell'URSS". La
ratifica italiana non doveva influire sulla sorte dell'applicazione del trattato

