Page 421 - Le Forze Armate e la nazione italiana (1915-1943) - Atti 22-24 ottobre 2003
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GLI  ALTI  COMANDI  E LA  GUERRA                                       403


         generale  stesso,  affinché  nella  sua  persona  avesse  il  comandante  responsabile.
         Inoltre volle con sé  il  ministro della  Guerra, generale Lamarmora, che fu  sosti-
         tuito  nel  dicastero  dal  conte  di  Cavour,  il  quale  divenne  il  ministro  interinale
         per la Guerra e per la Marina. La  presenza del ministro al campo, fu  ancora una
         volta,  oggetto di  incresciose  polemiche.
             Dopo la  costituzione dell'Esercito  Italiano,  nel  1861, l'organico del  Corpo di
         Stato Maggiore, la  cui  origine risaliva al  Real  Corpo di  Stato Maggiore dell'Eser-
         cito piemontese sorto nel  1655, fu  fissato,  sia  per il  tempo di  pace sia  per il  tem-
         po di  guerra,  in  210 ufficiali  di  Stato Maggiore.  Questi entravano a far  parte del
         Corpo dopo aver frequentato la Scuola di Applicazione. Il Corpo comprendeva an-
         che un Ufficio Superiore e il  Comitato Consultivo di  Stato Maggiore. Nel 1866 re
         Vittorio Emanuele espresse il  desiderio di  assumere personalmente il  comando su-
         premo delle  truppe in campagna. Ma fu  ritenuta non solo necessaria, bensì anche
         opportuna,  per il  rigido  rispetto delle  forme  costituzionali, la  nomina di  un gene-
         rale  in  capo che assumesse  la  condotta delle  operazioni e la  responsabilità davan-
         ti  al  Paese.  A tale  incarico  fu  chiamato  Lamarmora con il  titolo  di  capo  di  Stato
         Maggiore,  in  pratica interprete della  volontà del  re.  Nello stesso tempo, però, ta-
         le delegazione di poteri si traduceva in pratica in un comando effettivo ed in un'ef-
         fettiva  responsabilità. Non bisogna in ciò ravvisare che s'intendeva addossare tutta
         la  responsabilità  ai  comandanti  effettivi,  giacché,  pur  dovendo  questi  rispondere
         giuridicamente del  loro comportamento,  rimaneva sempre la  responsabilità  mini-
         steriale  circa  la  condotta  della  guerra.  Infatti,  nell'articolo  59  del  "Regolamento
         per il servizio in guerra" del  10 marzo 1912, parte P, fu  prevista la  possibilità che
         il  re  non assumesse  personalmente il  comando dell'Esercito  mobilitato.  l?articolo
         diceva:  "Quando S.M.  il  Re  non assume  personalmente  il  comando dell'Esercito
         mobilitato, lo  affida ad  un ufficiale  generale, che  prende il  titolo  di  Comandante
         Supremo.  In  tal  caso  all'atto  della  nomina sono  fissate  le  relazioni  fra  il  Coman-
         dante e gli  altri  poteri dello Stato". Al  comandante supremo spetta interamente ed
         esclusivamente la responsabilità della condotta della guerra. Tale responsabilità, giu-
         ridica,  non  escludeva  però  quella  del  Governo.  Dopo  la  terza  guerra  d'indipen-
         denza, nel marzo 1867, il Corpo di Stato Maggiore fu  riorganizzato. Nel suo ambito
         fu  costituita la Scuola Superiore di Guerra come centro di  studio preposto alla for-
         mazione dei quadri. Al  comando del  Corpo fu  posto un comandante generale sot-
         toposto  al  ministro  della  Guerra.  l?organico,  strutturato  su:  Comando  Generale
         del  Corpo, Ufficio Militare, Ufficio Tecnico,  Ufficio  Contabilità, subì una notevo-
         le  riduzione  d'ufficiali,  prevedendo un  suo rafforzamento in caso di  guerra.
             Nel  1882  fu  istituita  la  carica  di  capo  di  Stato  Maggiore  dell'Esercito,  alle
         dipendenze  del  ministro della  Guerra,  quale  autorità  responsabile  della  compi-
         lazione dei  piani di  guerra in tempo di  pace e della  loro esecuzione in  tempo di
         guerra.  Le  attribuzioni  del  capo  di  Stato Maggiore,  nella  sua  qualità di  coman-
         dante del Corpo di Stato Maggiore, si  riferivano al reclutamento, all'avanzamento
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