Page 426 - Le Forze Armate e la nazione italiana (1915-1943) - Atti 22-24 ottobre 2003
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            sua sfera di  responsabilità.  In conclusione durante la grande guerra lo Stato Mag-
            giore del Regio Esercito assunse la funzione di Comando Supremo per la condotta
            delle  operazioni, coadiuvato dai  Comandi  Generali  delle  varie Armi  e da  organi
            preposti alle attività dei Servizi  logistici.  Retto con autorevolezza e vigore da Ca-
            doma e da  Diaz seppe sostanzialmente imporre una direzione unitaria delle ope-
            razioni e della mobilitazione, nonostante le manifestazioni d'insofferenza d'alcuni
            comandanti d'Armata e d'alcuni settori politici.



            4.  Il  periodo tra le  due guerre mondiali e il  capo di  Stato Maggiore Generale
                La  prima guerra  mondiale aveva  mostrato  la  necessità dell'impiego  unitario
            delle  Forze  Armate  e  la  mancanza  di  un  comando  integrato interforze.  Era  av-
            vertita l'esigenza di  un organo tecnico direttivo e coordinatore della preparazio-
            ne militare posto alle dipendenze del capo del Governo, che vigilasse sullo sviluppo
            della  difesa  nazionale  con  criterio  unitario,  sopra gli  interessi  particolari  delle
            singole  Forze Armate.  Tale  organo avrebbe  dovuto agire  al  di  fuori  della  politi-
            ca,  senza  risentire,  vale  a  dire,  delle  fluttuazioni  ministeriali  (dal  1861  al  1943
            si  erano succeduti nel  dicastero della guerra ben 58 ministri) e degli interessi dei
            vari  partiti, ed essere  il  consigliere del  capo  del  Governo nelle  questioni  milita-
            ri.  Una  prima timida soluzione del  problema della direzione unitaria delle  Forze
            Armate  fu  tentata nell'immediato dopoguerra  con la promulgazione della  legge
            n.  866 del giugno 1925 sulla "Organizzazione dell'Alto comando dell'Esercito".
            Tale  legge e l'altra (n.  969)  sulla "Organizzazione della Nazione per la Guerra",
            emanata  in  pari  data,  avevano  lo  scopo  di  assicurare  l'unità  di  direzione  della
            guerra e l'armonica organizzazione di  tutte le  forze  della Nazione per la  guerra
            stessa.  La  prima legge,  però,  faceva  - in  sostanza - del  capo di  Stato Maggiore
            Generale  il  capo  di  Stato  Maggiore  dell'Esercito,  alla  dipendenza  del  ministro
            della  Guerra.  Ciò si  può rilevare  dall'articolo 2  in  base  al  quale  l'ingerenza del
            capo  di  Stato  Maggiore  Generale  nei  riguardi  della  Marina  e  dell'Aeronautica
            (questa diventa Forza Armata a sé  nel  1923) era limitata alle direttive da  dare ai
            rispettivi capi di  Stato Maggiore per il  concorso nel raggiungimento degli  obiet-
            tivi  comuni  a  due  o  più  Forze  Armate.  Dipendeva,  invece,  dal  presidente  del
            Consiglio dei Ministri per l'esecuzione delle deliberazioni della Commissione Su-
            prema di  Difesa.  La  legge risentiva, evidentemente, dell'organizzazione dell' Alto
             Comando quale era nella guerra 1915-1918, giacché la Marina era indipenden-
             te  e l'Aviazione  non costituiva una  Forza Armata.  Inoltre  la  legge  non prevede-
             va  la costituzione di  uno Stato Maggiore Generale, ma stabiliva (articolo 7)  che,
             per  l'esecuzione  degli  studi  e  l'emanazione  delle  disposizioni  inerenti  alle  sue
             attribuzioni,  il  capo di  Stato  Maggiore  Generale si  sarebbe  dovuto servire del-
             lo Stato Maggiore  dell'Esercito,  che  passava  alla  sua  dipendenza  (articolo  18).
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