Page 426 - Le Forze Armate e la nazione italiana (1915-1943) - Atti 22-24 ottobre 2003
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sua sfera di responsabilità. In conclusione durante la grande guerra lo Stato Mag-
giore del Regio Esercito assunse la funzione di Comando Supremo per la condotta
delle operazioni, coadiuvato dai Comandi Generali delle varie Armi e da organi
preposti alle attività dei Servizi logistici. Retto con autorevolezza e vigore da Ca-
doma e da Diaz seppe sostanzialmente imporre una direzione unitaria delle ope-
razioni e della mobilitazione, nonostante le manifestazioni d'insofferenza d'alcuni
comandanti d'Armata e d'alcuni settori politici.
4. Il periodo tra le due guerre mondiali e il capo di Stato Maggiore Generale
La prima guerra mondiale aveva mostrato la necessità dell'impiego unitario
delle Forze Armate e la mancanza di un comando integrato interforze. Era av-
vertita l'esigenza di un organo tecnico direttivo e coordinatore della preparazio-
ne militare posto alle dipendenze del capo del Governo, che vigilasse sullo sviluppo
della difesa nazionale con criterio unitario, sopra gli interessi particolari delle
singole Forze Armate. Tale organo avrebbe dovuto agire al di fuori della politi-
ca, senza risentire, vale a dire, delle fluttuazioni ministeriali (dal 1861 al 1943
si erano succeduti nel dicastero della guerra ben 58 ministri) e degli interessi dei
vari partiti, ed essere il consigliere del capo del Governo nelle questioni milita-
ri. Una prima timida soluzione del problema della direzione unitaria delle Forze
Armate fu tentata nell'immediato dopoguerra con la promulgazione della legge
n. 866 del giugno 1925 sulla "Organizzazione dell'Alto comando dell'Esercito".
Tale legge e l'altra (n. 969) sulla "Organizzazione della Nazione per la Guerra",
emanata in pari data, avevano lo scopo di assicurare l'unità di direzione della
guerra e l'armonica organizzazione di tutte le forze della Nazione per la guerra
stessa. La prima legge, però, faceva - in sostanza - del capo di Stato Maggiore
Generale il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, alla dipendenza del ministro
della Guerra. Ciò si può rilevare dall'articolo 2 in base al quale l'ingerenza del
capo di Stato Maggiore Generale nei riguardi della Marina e dell'Aeronautica
(questa diventa Forza Armata a sé nel 1923) era limitata alle direttive da dare ai
rispettivi capi di Stato Maggiore per il concorso nel raggiungimento degli obiet-
tivi comuni a due o più Forze Armate. Dipendeva, invece, dal presidente del
Consiglio dei Ministri per l'esecuzione delle deliberazioni della Commissione Su-
prema di Difesa. La legge risentiva, evidentemente, dell'organizzazione dell' Alto
Comando quale era nella guerra 1915-1918, giacché la Marina era indipenden-
te e l'Aviazione non costituiva una Forza Armata. Inoltre la legge non prevede-
va la costituzione di uno Stato Maggiore Generale, ma stabiliva (articolo 7) che,
per l'esecuzione degli studi e l'emanazione delle disposizioni inerenti alle sue
attribuzioni, il capo di Stato Maggiore Generale si sarebbe dovuto servire del-
lo Stato Maggiore dell'Esercito, che passava alla sua dipendenza (articolo 18).

