Page 427 - Le Forze Armate e la nazione italiana (1915-1943) - Atti 22-24 ottobre 2003
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GLI ALTI COMANDI E LA GUERRA 409
La legge istituiva anche la carica di sottocapo di Stato Maggiore Generale, aven-
te il compito di coadiuvare il capo di Stato Maggiore Generale nell'espletamen-
to delle sue attribuzioni, compiere gli speciali incarichi da questo affidatigli,
sostituirlo in caso d'assenza o d'impedimento, e rappresentarlo per quanto ri-
guardava l'Esercito (Tale carica fu soppressa nel 1928, ripristinata nel 1940,
soppressa di nuovo nel 1941 ed ancora ripristinata nel 1943). In base alla stes-
sa legge il capo di Stato Maggiore Generale diveniva il presidente del Consiglio
dell'Esercito. In seguito, con il Regio Decreto Legge del 6 febbraio 1927 n. 68,
il capo di Stato Maggiore Generale assumeva una fisionomia diversa dalla pre-
cedente. Mentre in base alla precedente legge egli non era, in effetti, che il ca-
po di Stato Maggiore dell'Esercito in tempo di pace e il comandante dell'Esercito
in guerra, con qualche possibilità di occasionale ingerenza nella preparazione del-
la Marina e dell'Aeronautica, veniva ora ad assumere la veste di coordinatore
dell'organizzazione militare dello Stato, alle dipendenze dirette del capo del Go-
verno, cessando di dipendere dal Ministero della Guerra. Le attribuzioni del ca-
po di Stato Maggiore Generale, per il 'tempo di guerra, sarebbero state stabilite
all'evenienza dal Governo (articolo 10). In pari tempo era eliminata ogni possi-
bile ombra di subordinazione delle Forze Armate all'Esercito, e stabilito il tra-
mite dei ministri responsabili tra il capo di Stato Maggiore Generale ed i capi
di Stato Maggiore delle singole Forze Armate. I compiti del capo di Stato Mag-
giore Generale erano, quindi, i seguenti: coordinazione della sistemazione di-
fensiva del territorio, definizione delle linee genel:ali del piano complessivo di
guerra e specificazione dei compiti di massima spettanti a ciascuna Forza Arma-
ta per il raggiungimento degli obiettivi comuni a due o più Forze Armate; coor-
dinamento della preparazione delle Forze Armate. La sua funzione coordinatrice
veniva in pratica a rivolgersi alle grandi linee operative ed ai concetti generali
d'impiego, mentre ai capi di Stato Maggiore delle singole Forze Armate rima-
neva affidato il compito della preparazione specifica, analitica e minuta. I com-
piti dci capo di Stato Maggiore Generale erano però ancora limitati e non
chiaramente precisati, anche se accresciuti. Inoltre, mentre nella precedente leg-
ge era stabilito che la carica di capo di Stato Maggiore Generale poteva essere
ricoperta solo da ufficiali dell'Esercito, con il nuovo decreto legge, invece, essa
poteva essere devoluta anche ad ufficiali della Marina. Altra innovazione im-
portante fu la costituzione dell'ufficio ciel capo cii Stato Maggiore Generale, con
ufficiali delle tre Forze Armate. Nel 1939, con la legge del 13 luglio, n. 1178,
la carica di capo di Stato Maggiore Generale poteva essere devoluta anche ad
ufficiali dell'Aeronautica e la sua competenza era estesa alle terre italiane d'ol-
tremare (articoli 1 e 3). Tale competenza era chiaramente definita con la successi-
va legge dci 26 luglio 1939 n. 1193, la quale precisava che la preparazione bellica
delle terre italiane d'oltremare spettava al capo di Stato Maggiore Generale,
presi gli ordini dal capo dci Governo e sentito il ministro dell'Africa Italiana.

