Page 427 - Le Forze Armate e la nazione italiana (1915-1943) - Atti 22-24 ottobre 2003
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GLI  ALTI  COMANDI  E LA  GUERRA                                       409


       La legge istituiva anche la carica di sottocapo di Stato Maggiore Generale, aven-
       te  il  compito di coadiuvare il  capo di  Stato Maggiore Generale nell'espletamen-
       to  delle  sue  attribuzioni,  compiere  gli  speciali  incarichi  da  questo  affidatigli,
       sostituirlo  in  caso  d'assenza  o  d'impedimento,  e  rappresentarlo  per  quanto  ri-
       guardava  l'Esercito  (Tale  carica  fu  soppressa  nel  1928,  ripristinata  nel  1940,
       soppressa  di  nuovo nel  1941  ed ancora  ripristinata nel  1943). In  base  alla  stes-
       sa  legge il  capo di  Stato Maggiore Generale diveniva il  presidente del  Consiglio
        dell'Esercito.  In seguito, con il  Regio  Decreto Legge  del 6  febbraio  1927 n.  68,
        il  capo di  Stato Maggiore  Generale assumeva  una  fisionomia  diversa dalla  pre-
        cedente.  Mentre in  base  alla  precedente  legge  egli  non era,  in  effetti,  che  il  ca-
        po di Stato Maggiore dell'Esercito in tempo di pace e il comandante dell'Esercito
        in guerra, con qualche possibilità di occasionale ingerenza nella preparazione del-
        la  Marina  e  dell'Aeronautica,  veniva  ora  ad  assumere  la  veste  di  coordinatore
        dell'organizzazione militare dello Stato, alle dipendenze dirette del capo del Go-
        verno, cessando di  dipendere dal Ministero della Guerra.  Le  attribuzioni del ca-
        po di  Stato Maggiore Generale,  per il 'tempo di  guerra, sarebbero state stabilite
        all'evenienza dal  Governo (articolo  10).  In  pari tempo era eliminata ogni possi-
        bile  ombra  di  subordinazione  delle  Forze Armate  all'Esercito,  e  stabilito  il  tra-
        mite  dei  ministri  responsabili  tra il  capo  di  Stato Maggiore  Generale ed  i  capi
        di  Stato Maggiore delle singole Forze Armate.  I compiti del capo di Stato Mag-
        giore  Generale  erano,  quindi,  i  seguenti:  coordinazione  della  sistemazione  di-
        fensiva  del  territorio,  definizione  delle  linee  genel:ali  del  piano  complessivo  di
        guerra e specificazione dei compiti di  massima spettanti a ciascuna Forza Arma-
        ta per il  raggiungimento degli  obiettivi comuni a due o più  Forze Armate; coor-
        dinamento della preparazione delle Forze Armate. La sua funzione coordinatrice
        veniva  in  pratica a  rivolgersi  alle  grandi  linee  operative  ed  ai  concetti generali
        d'impiego,  mentre  ai  capi  di  Stato Maggiore  delle  singole  Forze  Armate  rima-
        neva affidato il  compito della preparazione specifica, analitica e minuta.  I com-
        piti  dci  capo  di  Stato  Maggiore  Generale  erano  però  ancora  limitati  e  non
        chiaramente precisati, anche se accresciuti.  Inoltre, mentre nella precedente leg-
        ge  era stabilito  che  la  carica  di  capo  di  Stato  Maggiore  Generale  poteva essere
        ricoperta solo  da ufficiali  dell'Esercito,  con il  nuovo  decreto legge,  invece,  essa
        poteva  essere  devoluta  anche  ad  ufficiali  della  Marina.  Altra  innovazione  im-
        portante fu  la costituzione dell'ufficio ciel  capo cii  Stato Maggiore Generale, con
        ufficiali  delle  tre Forze Armate.  Nel  1939, con  la  legge  del  13  luglio,  n.  1178,
        la  carica  di  capo  di  Stato  Maggiore  Generale  poteva  essere  devoluta  anche  ad
        ufficiali  dell'Aeronautica  e la  sua competenza  era  estesa  alle  terre italiane  d'ol-
        tremare (articoli  1 e 3). Tale competenza era chiaramente definita con la  successi-
        va legge dci 26 luglio  1939 n.  1193, la quale precisava che la preparazione bellica
        delle  terre  italiane  d'oltremare  spettava  al  capo  di  Stato  Maggiore  Generale,
        presi  gli  ordini  dal  capo  dci  Governo  e  sentito  il  ministro  dell'Africa  Italiana.
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