Page 429 - Le Forze Armate e la nazione italiana (1915-1943) - Atti 22-24 ottobre 2003
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GLI ALTI COMANDI E LA GUERRA 411
6. Il capo del Governo e i Ministeri militari
In base alla legge del 24 dicembre 1925, n. 2263, la responsabilità dell'or-
ganizzazione della Nazione per la guerra, che veniva a coinvolgere tutti gli aspet-
ti dell'attività del Paese e tutti i rami dell'amministrazione statale, risaliva al capo
del Governo trascendendo il compito delle più alte autorità militari. I ministri
delle Forze Armate (Guerra, Marina, Aeronautica) erano responsabili solo della
preparazione di esse. Le attribuzioni dei ministri erano di un duplice ordine: di
carattere costituzionale, quali membri del potere esecutivo. In tale veste essi era-
no responsabili verso il capo dello Stato di tutti gli atti e provvedimenti del lo-
ro Ministero (in precedenza alla legge sopra indicata, i singoli ministri erano
responsabili verso la corona e verso le camere); di comando e d'amministrazio-
ne della Porza Armata alla quale erano preposti, quali supreme autorità gerar-
chiche della Forza Armata stessa. Le loro funzioni potevano essere così sintetizzate:
rappresentanza della rispettiva amministrazione e della rispettiva Forza Armata
in seno al Consiglio dei Ministri, prospettandone e promovendone i provvedi-
menti di bilancio e legislativi atti a garantirne la vita ed il funzionamento in ar-
monia con le esigenze delle altre attività statali; mantenimento delle relazioni fra
la rispettiva Forza Armata ed il Paese; suprema autorità sul governo disciplina-
re, tecnico ed amministrativo delle truppe; sulla preparazione alla guerra; sulle
scuole, sugli istituti, sui servizi e sugli stabilimenti; azione di comando da una
parte mettendo in moto tutti gli organi costituenti la propria Forza Armata e
controllandone l'attività, dall'altra emanando disposizioni di regolamento per
l'applicazione delle leggi e per il funzionamento dei servizi. I ministri erano coa-
diuvati, nell'esplicazione dei loro compiti da uno o due sottosegretari di Stato
(nominati dal capo dello Stato, su proposta del capo del Governo di concerto
con il Ministero interessato).
Nel 1925 il capo del Governo, Benito Mussolini, in base all'articolo 4 della
citata legge, secondo la quale poteva essergli affidata la direzione stabile di più
Ministeri, assunse il portafogli dei tre Ministeri Militari e li mantenne fino al
1943, con un breve intermezzo dal 1929 al 1933. I sottosegretari di Stato, inol-
tre, in omaggio al criterio unitario della nostra organizzazione militare, erano
anche i capi di Stato Maggiore delle rispettive Forze Armate. In tal modo non
vi era più la separazione tra responsabilità politico-amministrativa e quelle tec-
niche; tutte le varie attività degli organismi militari erano unificate al vertice ma
separate negli organi esecutivi, tecnici e burocratici. L'abbinamento delle due ca-
riche che nell'Esercito durò dal 1934 al 3 novembre 1939, portò i Gabinetti (i
quali erano divenuti, in pratica, organi dei sottosegretari) ad ingerirsi anche in
questioni squisitamente tecniche, con il conseguente appesantimento dei Gabi-
netti stessi e la menomazione dell'autorità e del prestigio degli Stati Maggiori di
Forza Armata. In base alla circolare n. 106000 del 1° novembre 1939 a firma

