Page 429 - Le Forze Armate e la nazione italiana (1915-1943) - Atti 22-24 ottobre 2003
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GLI  ALTI  COMANDI  E LA  GUERRA                                       411


       6.  Il capo del  Governo e i Ministeri militari
           In  base  alla  legge  del  24  dicembre  1925,  n.  2263,  la  responsabilità  dell'or-
       ganizzazione della Nazione per la guerra, che veniva a coinvolgere tutti gli aspet-
       ti  dell'attività del Paese e tutti i rami dell'amministrazione statale, risaliva al  capo
       del  Governo  trascendendo  il  compito  delle  più  alte  autorità  militari.  I ministri
       delle  Forze Armate  (Guerra,  Marina, Aeronautica)  erano responsabili solo  della
       preparazione di  esse.  Le  attribuzioni  dei  ministri  erano di  un  duplice ordine:  di
       carattere costituzionale, quali membri del potere esecutivo.  In  tale veste essi era-
       no responsabili  verso  il  capo dello Stato di  tutti gli  atti  e  provvedimenti del  lo-
       ro  Ministero  (in  precedenza  alla  legge  sopra  indicata,  i  singoli  ministri  erano
       responsabili  verso la  corona e verso  le  camere);  di  comando e  d'amministrazio-
       ne  della  Porza  Armata  alla  quale  erano  preposti,  quali  supreme  autorità gerar-
       chiche della Forza Armata stessa. Le loro funzioni  potevano essere così sintetizzate:
        rappresentanza  della  rispettiva  amministrazione  e  della  rispettiva  Forza Armata
        in  seno  al  Consiglio  dei  Ministri,  prospettandone  e  promovendone i  provvedi-
        menti di  bilancio e legislativi  atti  a garantirne la  vita  ed il  funzionamento  in  ar-
        monia con le esigenze delle altre attività statali; mantenimento delle relazioni fra
        la  rispettiva  Forza Armata ed il  Paese;  suprema autorità sul  governo disciplina-
        re,  tecnico ed amministrativo  delle  truppe;  sulla  preparazione  alla  guerra;  sulle
       scuole,  sugli  istituti,  sui  servizi  e  sugli  stabilimenti;  azione  di  comando  da  una
        parte  mettendo  in  moto  tutti  gli  organi  costituenti  la  propria  Forza  Armata  e
        controllandone  l'attività,  dall'altra  emanando  disposizioni  di  regolamento  per
        l'applicazione delle leggi e per il  funzionamento dei servizi.  I ministri erano coa-
        diuvati,  nell'esplicazione  dei  loro  compiti  da  uno  o  due  sottosegretari  di  Stato
        (nominati  dal  capo  dello  Stato,  su  proposta  del  capo  del  Governo  di  concerto
        con il  Ministero interessato).
           Nel  1925  il  capo del  Governo, Benito Mussolini, in base all'articolo 4  della
        citata  legge,  secondo la  quale  poteva essergli  affidata la  direzione stabile di  più
        Ministeri,  assunse  il  portafogli  dei  tre  Ministeri  Militari  e  li  mantenne  fino  al
        1943, con un breve intermezzo dal  1929 al  1933. I sottosegretari di Stato, inol-
        tre,  in  omaggio  al  criterio  unitario  della  nostra  organizzazione  militare,  erano
        anche  i capi  di  Stato Maggiore  delle  rispettive  Forze  Armate.  In  tal  modo  non
        vi  era  più  la  separazione tra responsabilità politico-amministrativa e  quelle  tec-
        niche; tutte le  varie attività degli organismi militari erano unificate al vertice ma
        separate negli organi esecutivi, tecnici e burocratici. L'abbinamento delle due ca-
        riche  che  nell'Esercito  durò  dal  1934 al  3  novembre  1939, portò i Gabinetti  (i
        quali  erano  divenuti,  in  pratica,  organi  dei  sottosegretari)  ad  ingerirsi  anche  in
        questioni  squisitamente  tecniche,  con  il  conseguente appesantimento dei  Gabi-
        netti stessi e la menomazione dell'autorità e del  prestigio degli Stati Maggiori di
        Forza  Armata.  In  base  alla  circolare  n.  106000  del  1°  novembre  1939  a  firma
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