Page 430 - Le Forze Armate e la nazione italiana (1915-1943) - Atti 22-24 ottobre 2003
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            del  Duce del  Fascismo,  capo  del  Governo e ministro  della  Guerra fu  sanzionata
            la scissione delle cariche di  sottosegretario di Stato alla  Guerra e di  capo di  Sta-
            to Maggiore dell'Esercito. Nei riguardi di  quest'ultima carica, furono ripristinate
            le  attribuzioni contenute nella legge  n.  69  del  6 febbraio  1927.



            7.  Lo  Stato Maggiore del  Regio  Esercito

                L'ordinamento  provvisorio  dell'Esercito  del  generale  Albricci  del  1919
            creò  la nuova  figura  dell'ispettore generale  dell'Esercito  affidata al  Generale
            Diaz.  L'ispettore doveva presiedere la Commissione Centrale di  avanzamento
            e  un  organo  di  nuova concezione,  il  Consiglio  degli  Ispettori  Generali  d'Ar-
            ma.  Egli  era anche vice presidente  (in  pratica presidente effettivo)  del  Consi-
            glio dell'Esercito, presieduto nominalmente (senza diritto di voto) dal ministro
            della  Guerra,  e  composto  dal  capo  di  Stato  Maggiore  (che  era  in  quel  mo-
            mento  Badoglio)  e  dai  generali  d'Armata e  designati  d'Armata.  A  questo  or-
            gano consultivo collegiale si  affiancava, nella struttura costituzionale sabauda,
            il gruppo  informale  dei  senatori  militari  (di  nomina  regia),  i  quali  avevano
            una notevole influenza sulle questioni militari, dato che non solo i bilanci, ma
            anche l'ordinamento dell'Esercito era disposto con legge e dunque doveva pas-
            sare  attraverso la  discussione parlamentare.  Il  potere del  Consiglio  dell'Eser-
            cito e l'influenza dei  senatori militari si  accrebbero con la legge  del  20 aprile
            1920,  che  scioglieva  il  Corpo  di  Stato  Maggiore,  lasciando  al  capo  di  Stato
            Maggiore  dell'Esercito  l'alta  direzione  degli  studi  per  la  preparazione  della
            guerra,  ma privandolo degli  organi  relativi.

                Come detto in precedenza, il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, in base al-
            la  legge del  1906, era divenuto un organo tecnico all'infuori del  ministero della
            Guerra,  incaricato dell'alta direzione degli  studi per la  preparazione della guer-
            ra.  Nel gennaio  1921, lo  Stato Maggiore  tornò a  far  parte del  Ministero, ed  il
            suo capo divenne  organo tecnico del  ministero della  Guerra e,  contemporanea-
            mente,  organo  del  vice  presidente  del  Consiglio  dell'Esercito,  nonché  ispettore
            generale.  Le  sue attribuzioni furono  modificate:

                distinguendole nettamente da quelle del  comandante in  Capo;
                portando a far  parte del Ministero tutti gli  uffici che ne dipendevano;
                deferendo,  invece,  al  vice  presidente  del  Consiglio  dell'Esercito  tutte  quelle
                funzioni che prima della guerra e nel dopoguerra, fino al  1921, spettavano al
                capo di  Stato Maggiore, il  quale  assumeva così  una fisionomia  d'ordine infe-
                riore a quella sino allora conservata.
                Benché  non  fosse  stabilito  in  modo  esplicito,  era  tacitamente  sotto inteso
            che in  caso di  guerra il  Comando Supremo sarebbe stato assunto  dall'ispettore
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