Page 430 - Le Forze Armate e la nazione italiana (1915-1943) - Atti 22-24 ottobre 2003
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412 MASSIMO MULTARI
del Duce del Fascismo, capo del Governo e ministro della Guerra fu sanzionata
la scissione delle cariche di sottosegretario di Stato alla Guerra e di capo di Sta-
to Maggiore dell'Esercito. Nei riguardi di quest'ultima carica, furono ripristinate
le attribuzioni contenute nella legge n. 69 del 6 febbraio 1927.
7. Lo Stato Maggiore del Regio Esercito
L'ordinamento provvisorio dell'Esercito del generale Albricci del 1919
creò la nuova figura dell'ispettore generale dell'Esercito affidata al Generale
Diaz. L'ispettore doveva presiedere la Commissione Centrale di avanzamento
e un organo di nuova concezione, il Consiglio degli Ispettori Generali d'Ar-
ma. Egli era anche vice presidente (in pratica presidente effettivo) del Consi-
glio dell'Esercito, presieduto nominalmente (senza diritto di voto) dal ministro
della Guerra, e composto dal capo di Stato Maggiore (che era in quel mo-
mento Badoglio) e dai generali d'Armata e designati d'Armata. A questo or-
gano consultivo collegiale si affiancava, nella struttura costituzionale sabauda,
il gruppo informale dei senatori militari (di nomina regia), i quali avevano
una notevole influenza sulle questioni militari, dato che non solo i bilanci, ma
anche l'ordinamento dell'Esercito era disposto con legge e dunque doveva pas-
sare attraverso la discussione parlamentare. Il potere del Consiglio dell'Eser-
cito e l'influenza dei senatori militari si accrebbero con la legge del 20 aprile
1920, che scioglieva il Corpo di Stato Maggiore, lasciando al capo di Stato
Maggiore dell'Esercito l'alta direzione degli studi per la preparazione della
guerra, ma privandolo degli organi relativi.
Come detto in precedenza, il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, in base al-
la legge del 1906, era divenuto un organo tecnico all'infuori del ministero della
Guerra, incaricato dell'alta direzione degli studi per la preparazione della guer-
ra. Nel gennaio 1921, lo Stato Maggiore tornò a far parte del Ministero, ed il
suo capo divenne organo tecnico del ministero della Guerra e, contemporanea-
mente, organo del vice presidente del Consiglio dell'Esercito, nonché ispettore
generale. Le sue attribuzioni furono modificate:
distinguendole nettamente da quelle del comandante in Capo;
portando a far parte del Ministero tutti gli uffici che ne dipendevano;
deferendo, invece, al vice presidente del Consiglio dell'Esercito tutte quelle
funzioni che prima della guerra e nel dopoguerra, fino al 1921, spettavano al
capo di Stato Maggiore, il quale assumeva così una fisionomia d'ordine infe-
riore a quella sino allora conservata.
Benché non fosse stabilito in modo esplicito, era tacitamente sotto inteso
che in caso di guerra il Comando Supremo sarebbe stato assunto dall'ispettore

