Page 428 - Le Forze Armate e la nazione italiana (1915-1943) - Atti 22-24 ottobre 2003
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410 MASSIMO MULTARI
Le conseguenti direttive dovevano essere impartite ai Comandi superiori delle tre
Forze Armate, per il tramite dei rispettivi capi cii Stato Maggiore, per quanto ri-
guardava la preparazione della guerra; direttamente, per quanto si riferiva allo
svolgimento delle operazioni di guerra.
5. La Commissione Suprema di Difesa e il Consiglio dell'Esercito
In pratica, la carica di capo di Stato Maggiore Generale, tenuta dal 1925 al
1940 ininterrottamente dal maresciallo Badoglio, si mantenne con funzioni più che
altro di consulenza e d'indirizzo della politica militare, giacché solo nell'ottobre
1940 fu costituito un vero e proprio Stato Maggiore Generale. Né alla mancanza
di quest'alto organo tecnico di studio e cii preparazione potevano supplire la Com-
missione Suprema di Difesa e tanto meno gli organi consultivi delle singole Forze
Armate (Consiglio dell'Esercito, Comitato degli Ammiragli, Consiglio dell'Aria).
Infatti, la Commissione Suprema di Difesa, nella quale gli elementi militari erano
membri a titolo consultivo, sebbene fosse stata costituita allo scopo di coordinare
lo studio e la risoluzione delle questioni attinenti alla difesa nazionale, e di stabili-
re le norme per lo sfruttamento di tutte le attività nazionali ai fini della difesa stes-
sa, nella pratica la sua sfera d'azione fu limitata al campo industriale ed economico,
con l'esclusione dei problemi di carattere strategico ed operativo in guerra.
Gli organi consultivi delle singole Forze Armate, costituiti dalle più elevate e
meglio qualificate gerarchie militari, avevano un compito limitato alle rispettive
Forze Armate stesse e alcuni di essi, come il Consiglio dell'Esercito, si trovava-
no, da tempo, poco valorizzati ed inoperanti. Dopo la prima guerra mondiale, il
Consiglio dell'Esercito rimase quasi dimenticato fino al 1923, quando si pensò di
richiamare in funzione tale consesso, a lato del ministro della Guerra, riforman-
dolo, però, nella sua composizione e nelle attribuzioni. I suoi compiti furono co-
sì definiti: dare parere sulle più importanti questioni concernenti l'ordinamento,
reclutamento, addestramento, armamento ed equipaggiamento dell'Esercito; alla
sua mobilitazione e radunata in caso di guerra; all'avanzamento e stato degli uf-
ficiali e sottufficiali; alla sistemazione difensiva del territorio; ed in genere sui più
importanti argomenti interessanti l'organizzazione della difesa nazionale. In se-
guito alla legge clell'8 giugno 1925, n. 866, con la quale era creata la carica di
capo di Stato Maggiore Generale, il quale assumeva la presidenza ciel consiglio
dell'Esercito, fu emanato il Regio Decreto n. 69 in data 6 febbraio 1927, che ap-
portò modifiche ai compiti, tornati molto generici, ed alla costituzione del con-
siglio stesso. La sua composizione, rimasta inalterata fino al 1940 prevedeva: il
ministro della Guerra con l'incarico di presidente; il sottosegretario di Stato e il
capo di Stato Maggiore dell'Esercito; i generali comandanti designati d'Armata;
tre generali comandanti di Corpo d'Armata e di Divisione; un Ufficio Segreteria.

