Page 431 - Le Forze Armate e la nazione italiana (1915-1943) - Atti 22-24 ottobre 2003
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GLI  ALTI  COMANDI  E LA  GUERRA                                      413


        generale  e  non  dal  capo  di  Stato  Maggiore  dell'Esercito.  Con  le  riforme  del
         1920-1921, in  pratica, si  smantellò il  nucleo del  Comando Supremo,  restauran-
         do al  vertice dell'Esercito un  principio di  collegialità analogo a quello anteriore
         alle  riforme del  1882.
            Con l'ordinamento  Diaz  (Regio  Decreto  n.  12 in  data 7  gennaio  1923  rela--
         tivo  all'Alto  Comando  ed  al  Consiglio  dell'Esercito)  il  capo  di  Stato Maggiort
         dell'Esercito fu  chiamato capo di  Stato Maggiore Centrale, con attribuzioni che,
         in  sostanza,  lo  riconfermavano  nella  sua  figma  di  organo tecnico  del  ministero
         della  Guerra.  Le  attribuzioni  che  egli  aveva  ante guerra,  erano  passate all'ispet-
         tore generale dell'Esercito,  all'epoca il  Generale Diaz che ricopriva anche la  ca-
         rica di  ministro della  Guerra.  Secondo le  disposizioni del  Decreto n.  20, il  capo
         di Stato Maggiore Centrale:  provvedeva, in base alle direttive ricevute dall'ispet-
         tore Generale dell'Esercito, all'esecuzione dei  relativi studi e a concretare le con--
         seguenti  disposizioni  (articolo  5);  in  tempo  di  guerra  passava  alla  completa
         dipendenza  del  Comando  Supremo  dell'Esercito  mobilitato,  lasciandt)  al  mini-
         stero della Guerra gli  organismi  necessari  a provvedere alla continuità d'indiriz-
         zo  delle mansioni  dello Stato Maggiore  Centrale  (articolo  18).  Per  la  rimanente
         parte delle  sue  attribuzioni,  il  capo di  Stato Maggiore Centrale aveva la  funzio-
         ne  di  organo  tecnico  del  ministero  della  Guerra,  ed  a  lui  sottoponeva  diretta--
         mente  le  proposte  e  le  disposizioni  esecutive  di  sua  competenza.  Le  principali
         attribuzioni dell 'ispettore generale  dell 'Esercito riguardavano:
            gli  studi  riflettenti  la  sistemazione  difensiva  del  territorio  e le  eventuali  ope-
            razioni  di  guerra;
            la  compilazione  dei  documenti  riguardanti  le  formazioni  di  guerra,  alla  mo-
            bilitazione  e  radunata dell'Esercito,  all'impianto  e  funzionamento  dei  servizi
            d'Intendenza;
            lo  studio delle  questioni concernenti l'addestramento dell'Esercito;
            la  compilazione  dei  progetti delle grandi  esercitazioni  e delle  direttive  per  le
            esercitazioni normali;
            lo studio della regolamentazione disciplinare e tattica;
            la  ripartizione delle somme inscritte al  bilancio  per la  difesa  nazionale;
            gli studi e le  disposizioni  relative al  reclutamento e all'ordinamento deU'Eser--
            cito,  alla  circoscriziOile  territoriale  militare  e  alla  dislocazione  delle  varie
            unità;  le  questioni  riguardanti il  personale e l'assistenza morale.   -
            Con l'istituzione nel 1925 delle cariche di  capo di  Stato Maggiore Generale e di
         sottocapo  di  Stato  Maggiore  Generale  furono  abolite  quelle  di  ispettore  generale
         dell'Esercito e di  capo di Stato Maggiore Centrale.  In  base alla  legge  n.  866, in da-
         ta  17 giugno 1925, infatti, il  capo di  Stato Maggiore Generale diventava, in sostan-
         za, il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, ed il sottocapo di Stato Maggiore Generale
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