Page 105 - Repubblica e Forze Armate. Linee interpretative e di ricerca - Atti 25-26 ottobre 2006
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tutta l'organizzazione amministrativa; dall'articolo 98, terzo comma, che prevede
la possibilità di limitare il diritto di iscrizione ai partiti per i militari in servizio atti-
vo; dall'articolo 23, che la prevede per ogni forma eli prestazione obbligatoria per-
sonale, profùo quest'ultimo particolarmente importante in passato nel periodo
della piena vigenza del criterio generale di coscrizione. La riserva è pacificamen-
te riserva relativa, consentendo l'adozione di regolamenti sulla base di precedenti
normative di legge. E in effetti, dopo la parentesi del regolamento di disciplina
introdotto con d.p.r. 31 ottobre 1964 sulla base di quanto già stabilito dell'artico-
lo 38 c.p.m.p. (decreto presidenziale, su proposta del ministro della Difesa, sen-
tito il Consiglio superiore delle Porze Armate), il rispetto della previsione costi-
tuzionale si è avuto con la legge 11 luglio 1978, n. 382 e col conseguente regola-
mento di cui al d.p.r. 18 luglio 1986, n. 545. In tal modo il Parlamento dettava la
legge di principi e l'esecutivo il conseguente regolamento di disciplina.
Quella dei diritti è l'area in cui in particolare si misura l'affermazione dci prin-
cipi democratici all'interno dell'ordinamento militare. A tale proposito l'inter-
pretazione dell'articolo 52, terzo comma, va collegata a quanto prescrive l'arti-
colo 2 della Costituzione, secondo cui «La Repubblica riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità ... », enunciazione, questa, che a una prima lettura indi-
ca un principio generale che in concreto significherebbe godimento dei diritti
per i cittadini che ad un tempo ricoprono il ruolo di soggetti eli quella formazio-
ne sociale che sono le Forze Armate. La specialità dei fini di una formazione
sociale non comporterebbe quindi, di per sé, pregiudizio per i diritti costituzio-
nalmente assicurati.
L'articolo 3 della legge 382/1978 afferma che «ai militari spettano i diritti che
la Costituzione della Repubblica riconosce ai cittadini» e secondo l'articolo 23
l'esercizio dei diritti esclude la loro sanzionabilità in sede disciplinare. Affermata
la vigenza dei diritti per i militari ad un tempo in base alla legge, saranno ammis-
sibili quelle limitazioni ai diritti e l'osservanza di quei doveri che si rendono
necessari per lo svolgimento delle funzioni proprie delle Forze Armate.
Dall'articolo 3 discende che le limitazioni concernono non la titolarità bensì sol-
tanto l'esercizio dei diritti. L' arlllonizzazione e il contemperamento fra esercizio dei
diritti di libertà dei militari e soddisfazione delle finalità istituzionali delle Forze
Armate discende dal disegno costituzionale, è recepita dalla legislazione ed è
riconosciuta come inevitabile dalla Corte costituzionale (cfr., ad esempio, le sen-
tenze 11 febbraio 1982, n. 31, 23 luglio 1987, n. 278, 17 dicembre 1999, n. 449).
Pertanto è ammesso che non soltanto i diritti ma anche i compiti spettanti alle
Forze Armate hanno sicura tilevcmza costituzionale. I limiti ai primi sono giustifi-
cati ove costituiscano il punto di arrivo necessitato di un'operazione di bilancia-
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