Page 105 - Repubblica e Forze Armate. Linee interpretative e di ricerca - Atti 25-26 ottobre 2006
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Repubblica e Forze Art11ate


          tutta l'organizzazione amministrativa; dall'articolo 98, terzo comma, che prevede
          la possibilità di limitare il diritto di iscrizione ai partiti per i militari in servizio atti-
          vo; dall'articolo 23, che la prevede per ogni forma eli prestazione obbligatoria per-
          sonale, profùo quest'ultimo  particolarmente importante in  passato  nel  periodo
          della piena vigenza del criterio generale di coscrizione. La riserva è pacificamen-
          te riserva  relativa,  consentendo l'adozione di  regolamenti sulla base di  precedenti
          normative di legge.  E  in effetti, dopo la parentesi del regolamento di  disciplina
          introdotto con d.p.r. 31  ottobre 1964 sulla base di quanto già stabilito dell'artico-
          lo 38 c.p.m.p.  (decreto presidenziale, su proposta del ministro della Difesa, sen-
          tito il  Consiglio superiore delle Porze Armate), il  rispetto della previsione costi-
          tuzionale si è avuto con la legge 11  luglio 1978, n.  382 e col conseguente regola-
          mento di cui al  d.p.r.  18 luglio 1986, n.  545. In tal modo il Parlamento dettava la
          legge di  principi e l'esecutivo il conseguente regolamento di disciplina.
             Quella dei diritti è l'area in cui in particolare si misura l'affermazione dci prin-
          cipi  democratici  all'interno  dell'ordinamento  militare.  A  tale  proposito l'inter-
          pretazione dell'articolo  52,  terzo comma, va  collegata a quanto prescrive l'arti-
          colo 2 della Costituzione, secondo cui «La  Repubblica riconosce e garantisce i
          diritti inviolabili  dell'uomo sia  come singolo sia  nelle  formazioni  sociali  ove  si
          svolge la sua personalità ... »,  enunciazione, questa, che a una prima lettura indi-
          ca un principio generale  che in concreto significherebbe godimento dei diritti
          per i cittadini che ad un tempo ricoprono il ruolo di soggetti eli quella formazio-
          ne sociale  che  sono le  Forze  Armate.  La  specialità  dei  fini  di una  formazione
          sociale non comporterebbe quindi, di per sé, pregiudizio per i diritti costituzio-
          nalmente assicurati.
             L'articolo 3 della legge 382/1978 afferma che «ai  militari spettano i diritti che
          la  Costituzione della  Repubblica  riconosce  ai  cittadini» e  secondo l'articolo 23
          l'esercizio dei diritti esclude la loro sanzionabilità in sede disciplinare. Affermata
          la vigenza dei diritti per i militari ad un tempo in base alla legge, saranno ammis-
          sibili  quelle  limitazioni  ai  diritti  e  l'osservanza  di  quei  doveri  che  si  rendono
          necessari  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  proprie  delle  Forze  Armate.
          Dall'articolo 3 discende che le limitazioni concernono non la titolarità bensì sol-
          tanto  l'esercizio dei diritti.  L' arlllonizzazione e  il  contemperamento  fra  esercizio dei
          diritti di libertà dei militari e soddisfazione delle  finalità istituzionali delle Forze
          Armate  discende  dal  disegno  costituzionale,  è  recepita  dalla  legislazione  ed  è
          riconosciuta come inevitabile dalla Corte costituzionale (cfr., ad esempio, le sen-
          tenze 11  febbraio 1982, n.  31, 23 luglio 1987, n. 278, 17 dicembre 1999, n. 449).
          Pertanto è ammesso che non soltanto i diritti ma anche i compiti spettanti alle
          Forze Armate hanno sicura tilevcmza costituzionale.  I  limiti ai  primi sono giustifi-
          cati ove costituiscano il punto di arrivo necessitato di un'operazione di bilancia-

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