Page 107 - Repubblica e Forze Armate. Linee interpretative e di ricerca - Atti 25-26 ottobre 2006
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Repubblica e F'orze Ar111ate
giuridico degno di tutela». Proprio su di essa, infatti, si fonda l'effìciem~a delle
Forze Armate e quindi, in definitiva, «il perseguimento di quei fini che la
Costituzione solennemente tutela» (sentenza 24 gennaio 1989, n. 24).
Quanto al diritto di aJJociazione, la Corte ha escluso che possa valere per par-
tecipare a «organizzazioni la cui attività potrebbe risultare non compatibile con
i caratteri di coesione interna e neutralità dell'ordinamento militare», ribadendo
quindi la legittimità del regime legislativo che vieta la partecipazione ad associa-
zioni sindacali (articolo 8 della legge 382/1978), riconoscendo fondata la scelta
del sistema di rappresentanza voluto dalla legge, considerato idoneo a rappre-
sentare le esigenze dei militari c a non compromettere i valori caratteristici del-
l'ordinamento militare (sentenza 13-17 dicembre 1999, n. 449).
A questa impostazione si è adet,'lwta la giurisprudenza del Consiglio di Stato
(Sez. IV, 23 gennaio 2001, n. 2246). Il regime della rappresentanza previsto dalla
legge esclude la presenza di elementi caratterizzanti la libertà sindacale, quali la
contrattazione, il diritto di sciopero, il pluralismo organizzativo e contempla la
competenza a formulare pareri, proposte e richieste in tema di JtatiiJ dei militari.
Quanto, in generale, all'attività politica la legge non ha dato attuazione alla pre-
visione dell'articolo 98, che prevede la limitabilità del diritto ad iscriversi ai par-
titi per i militari di carriera. È t]tlindi rimasta la generale facoltà di iscrizione ai
partiti politici, ma è stata vietata la partecipazione «a riunioni e manifestazioni di
partiti, associazioni, e organizzazioni politiche» nonché lo svolgimento di «pro-
paganda a favore o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candi-
dati ad elezioni politiche cd amministrative» (articolo 6, secondo comma) in
modo da evitare che la partecipazione politica dci singoli possa ripercuotersi
sulla funzionalità dell'istituzione nel suo insieme e porre in dubbio l'osservanza
del principio di estraneità dci militari alle vicende politiche del Paese.
Nel complesso la normativa vigente sembra consentire ampi margini di tute-
la dei diritti, imponendo però limitazioni giustificate dalla natura dci compiti di
istituto c dalla prevalenza delle esigenze di coesione interna dell'apparato. In
questo senso è agevolmente comprensibile come i diritti tendano ad essere limi-
tati quando il loro esercizio si concretizzi in espressioni che, in vario modo, inci-
dono sulla comunità in cui il militare è inserito, rischiando di compromettere la
funzionalità della istituzione.
Una riflessione conclusiva
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Ai tempi dell'adozione del testo costituzionale, almeno da una parte delle ·;;; "
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componenti della Costituente, le Porze Armate erano considerate un corpo E
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separato da assimilare nei suoi principi ordinatori al resto dell'ordine costituzio- u
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