Page 107 - Repubblica e Forze Armate. Linee interpretative e di ricerca - Atti 25-26 ottobre 2006
P. 107

Repubblica e F'orze Ar111ate

          giuridico degno di  tutela».  Proprio  su  di  essa,  infatti,  si  fonda  l'effìciem~a delle
          Forze  Armate  e  quindi,  in  definitiva,  «il  perseguimento  di  quei  fini  che  la
          Costituzione solennemente tutela» (sentenza 24 gennaio 1989, n.  24).
             Quanto al diritto di aJJociazione, la Corte ha escluso che possa valere per par-
          tecipare a «organizzazioni la  cui attività potrebbe risultare non compatibile con
          i caratteri di coesione interna e neutralità dell'ordinamento militare», ribadendo
          quindi la legittimità del regime legislativo che vieta la partecipazione ad associa-
          zioni sindacali (articolo 8 della legge 382/1978), riconoscendo fondata la  scelta
          del  sistema di  rappresentanza voluto dalla  legge,  considerato idoneo a  rappre-
          sentare le  esigenze dei militari c a non compromettere i valori caratteristici del-
          l'ordinamento militare (sentenza 13-17 dicembre 1999, n.  449).
             A questa impostazione si è adet,'lwta la giurisprudenza del Consiglio di Stato
          (Sez. IV, 23 gennaio 2001, n.  2246). Il regime della rappresentanza previsto dalla
          legge esclude la  presenza di elementi caratterizzanti  la  libertà sindacale, quali  la
          contrattazione, il  diritto di  sciopero, il  pluralismo organizzativo e contempla la
          competenza a formulare pareri, proposte e richieste in tema di JtatiiJ dei militari.
             Quanto, in generale, all'attività politica la legge non ha dato attuazione alla pre-
          visione dell'articolo 98, che prevede la  limitabilità del diritto ad iscriversi ai  par-
          titi per i militari  di  carriera.  È  t]tlindi  rimasta la  generale  facoltà  di iscrizione ai
          partiti politici, ma è stata vietata la partecipazione «a riunioni e manifestazioni di
          partiti, associazioni, e organizzazioni politiche» nonché lo svolgimento di «pro-
          paganda a favore o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candi-
          dati  ad  elezioni  politiche  cd  amministrative»  (articolo  6,  secondo  comma)  in
          modo  da  evitare  che  la  partecipazione  politica  dci  singoli  possa  ripercuotersi
          sulla funzionalità dell'istituzione nel suo insieme e porre in dubbio l'osservanza
          del principio di  estraneità dci militari alle vicende politiche del Paese.
             Nel complesso la normativa vigente sembra consentire ampi margini di tute-
          la  dei  diritti, imponendo però limitazioni giustificate dalla natura dci  compiti di
          istituto  c  dalla  prevalenza  delle  esigenze  di  coesione  interna  dell'apparato.  In
          questo senso è agevolmente comprensibile come i diritti tendano ad essere limi-
          tati quando il loro esercizio si concretizzi in espressioni che, in vario modo, inci-
          dono sulla comunità in cui il  militare è inserito, rischiando di  compromettere la
          funzionalità della istituzione.


          Una riflessione conclusiva

                                                                                       v
                                                                                       o
             Ai  tempi  dell'adozione  del  testo  costituzionale,  almeno  da  una  parte  delle   ·;;;  "
                                                                                       ·§
          componenti  della  Costituente,  le  Porze  Armate  erano  considerate  un  corpo   E
                                                                                       o
          separato da assimilare nei suoi principi ordinatori al  resto dell'ordine costituzio-  u


                                                      107
   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112