Page 103 - Repubblica e Forze Armate. Linee interpretative e di ricerca - Atti 25-26 ottobre 2006
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Repubblica e Forze Ar111ate


         comando al  Capo  dello  Stato,  nel  caso  italiano  al  Presidente della Repubblica
         (articolo 87, comma 9), sta ad indicare la volontà del costituente di assicurare la
         subordinazione del militare al civile, impersonato appunto dal vertice statale, ma
         esclude  competenze  tecniche  del  capo  dello  Stato.  Dalla  Relazione  della
         Commissione costituita dal  governo  Goria  su  richiesta del Presidente Cossiga
         (in Quaderni costituzionali,  1988, 318  ss.)  presieduta dal  professor Livio  Palaclin,
         emerge una sintetica posizione quanto ai  principi previsti dalla nostra forma di
         governo.  Mentre  «non  esistono  attribuzioni  riservate  all'esclusiva  competenza
         dell'apparato militare, apponibili alla autorità politica preposte alla difesa e limi-
         tanti la  funzione  di  comando  presidenziale»,  è  da «escludere  che il  Presidente
         stesso abbia la competenza di interferire nella definizione delle strategie ribruar-
         danti  la  difesa,  come  pure  nella  linea  del  comando  tecnico-militare».  Ciò  in
         quanto il carattere parlamentare della  forma di governo italiana «esige di  asse-
         gnare  l'intero  indirizzo  politico,  compresi  gli  impieghi  delle  Forze Armate,  al
         legislativo e all'esecutivo collegati dal rapporto eli  fiducia».
            Pertanto, l'alto comando presidenziale è specificazione della netta separazio-
         ne fra gli organi politici e gli organi tecnico-esecutivi e comporta la non ingeren-
         ?.a dell'organo politico nella definizione e attuazione dei procedimenti relativi al
         comando militare in senso stretto. Il diritto costituzionale, scritto e consuetudi-
         nario,  degli  ordinamenti a governo parlamentare riferisce il  principio espressa-
         mente al  solo  organo  capo dello Stato,  ma  questo  in  realtà  opera per tutti gli
         organi costituzionali.
            Ulteriore principio è quello di apoliticità delle Forze Armate.
            L'apoliticità delle Forze Armate va intesa come impossibilità di partecipazio-
         ne diretta alla  formazione  delle  scelte  politiche  che  possono ripercuotersi sulla
         determinazione dell'indirizw imputabile agli organi costituzionali. La manifesta-
         zione più forte dell'apoliticità si concretizza nel divieto di ingerenza nella compe-
          tizione politica, oggi codificato nella legge 382/1978: «Le Forze Armate debbo-
         no in ogni circostanza mantenersi al di  fuori delle competizioni politiche» (arti-
         colo 6, primo comma). In tal senso l'apoliticità è strettamente connessa al carat-
          tere meramente esecutivo dell'apparato militare rispetto ai centri civili di decisio-
          ne  politica,  conformemente  all'impostazione  propria  dello  Stato  democratico
         liberale del passato. L'obbligo di apoliticità si  manifesta a volte negli ordinamen-
          ti pluripartitici nel divieto di  iscrizione ai  partiti politici. Se è vero che l'apolitici-
          tà  prevista  dalle  disposizioni  costituzionali  significa  irrilevanza  giuridica  delle
          Forze Armate in quanto c01po  organizzato ai  fini  della determinazione delle scelte
         di indirizzo, ciò non toglie, ovviamente, che i militari i11 quanto singoli possano con-
         correre, al pari degli altri cittadini, alla  formazione delle scelte politiche.
            Infine,  occorre  ricordare  che  l'esigenza  di  avere  una  organizzazione  della





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