Page 103 - Repubblica e Forze Armate. Linee interpretative e di ricerca - Atti 25-26 ottobre 2006
P. 103
Repubblica e Forze Ar111ate
comando al Capo dello Stato, nel caso italiano al Presidente della Repubblica
(articolo 87, comma 9), sta ad indicare la volontà del costituente di assicurare la
subordinazione del militare al civile, impersonato appunto dal vertice statale, ma
esclude competenze tecniche del capo dello Stato. Dalla Relazione della
Commissione costituita dal governo Goria su richiesta del Presidente Cossiga
(in Quaderni costituzionali, 1988, 318 ss.) presieduta dal professor Livio Palaclin,
emerge una sintetica posizione quanto ai principi previsti dalla nostra forma di
governo. Mentre «non esistono attribuzioni riservate all'esclusiva competenza
dell'apparato militare, apponibili alla autorità politica preposte alla difesa e limi-
tanti la funzione di comando presidenziale», è da «escludere che il Presidente
stesso abbia la competenza di interferire nella definizione delle strategie ribruar-
danti la difesa, come pure nella linea del comando tecnico-militare». Ciò in
quanto il carattere parlamentare della forma di governo italiana «esige di asse-
gnare l'intero indirizzo politico, compresi gli impieghi delle Forze Armate, al
legislativo e all'esecutivo collegati dal rapporto eli fiducia».
Pertanto, l'alto comando presidenziale è specificazione della netta separazio-
ne fra gli organi politici e gli organi tecnico-esecutivi e comporta la non ingeren-
?.a dell'organo politico nella definizione e attuazione dei procedimenti relativi al
comando militare in senso stretto. Il diritto costituzionale, scritto e consuetudi-
nario, degli ordinamenti a governo parlamentare riferisce il principio espressa-
mente al solo organo capo dello Stato, ma questo in realtà opera per tutti gli
organi costituzionali.
Ulteriore principio è quello di apoliticità delle Forze Armate.
L'apoliticità delle Forze Armate va intesa come impossibilità di partecipazio-
ne diretta alla formazione delle scelte politiche che possono ripercuotersi sulla
determinazione dell'indirizw imputabile agli organi costituzionali. La manifesta-
zione più forte dell'apoliticità si concretizza nel divieto di ingerenza nella compe-
tizione politica, oggi codificato nella legge 382/1978: «Le Forze Armate debbo-
no in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni politiche» (arti-
colo 6, primo comma). In tal senso l'apoliticità è strettamente connessa al carat-
tere meramente esecutivo dell'apparato militare rispetto ai centri civili di decisio-
ne politica, conformemente all'impostazione propria dello Stato democratico
liberale del passato. L'obbligo di apoliticità si manifesta a volte negli ordinamen-
ti pluripartitici nel divieto di iscrizione ai partiti politici. Se è vero che l'apolitici-
tà prevista dalle disposizioni costituzionali significa irrilevanza giuridica delle
Forze Armate in quanto c01po organizzato ai fini della determinazione delle scelte
di indirizzo, ciò non toglie, ovviamente, che i militari i11 quanto singoli possano con-
correre, al pari degli altri cittadini, alla formazione delle scelte politiche.
Infine, occorre ricordare che l'esigenza di avere una organizzazione della
103

