Page 104 - Repubblica e Forze Armate. Linee interpretative e di ricerca - Atti 25-26 ottobre 2006
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Gitt.reppe de Vergottini
forza armata sicuramente subordinata al potere politico civile comporta, da un
lato, la presenza di un'organizzazione militare omogenea e unitaria, anche se nel
suo ambito vi sono più ripartizioni organizzative (le diverse Forze Armate), i cui
appartenenti non devono svolgere attività politica; dall'altro, esclude tassativa-
mente la possibilità di organizzazione di corpi armati estranei alla struttura sta-
tale. Soltanto lo Stato-apparato può avere il potere di organizzazione e di dispo-
sizione della forza armata e quindi sono vietate le organizzazioni militari e para-
militari (articolo 18, secondo comma), siano o no connesse a partiti politici,
come è pure vietata ai singoli cittadini la facoltà di riunirsi portando armi (arti-
colo 17, primo comma). La presenza di simili organizzazioni è in genere indice
di un profondo indebolimento del potere politico statale ed è rilevabile nei
momenti di transizioni da una forma ad un'altra di costituzione.
La democrazia e l'ordinamento interno delle Forze Armate
Occorre ora passare all'altro profilo rilevante del riferimento allo spmto
democratico: quello interno all'ordinamento stesso delle Forze Armate. Già nei
lavori della Costituente era emerso a più riprese, anche se in modo spesso di
maniera, il richiamo all'esigenza di affermare all'interno dei corpi armati il rispet-
to dei principi fondamentali dell'ordinamento statale democratico. In particolare
quelli posti a tutela della persona, tra cui l'eguaglianza, la pari dignità e i diritti
inviolabili. Una volta individuato nelle clausole costituzionali il "nucleo duro"
rappresentato dai diritti, questo avrebbe dovuto essere rispettato dalla normativa
dell'ordinamento militare. Il rispetto delle norme sui diritti comportava un chia-
ro riferimento all'applicabilità anche per l'ordinamento militare del principio della
riserva di legge. Solo la legge, infatti, avrebbe potuto dettare la disciplina relativa
ai diritti anche per il cittadino soldato, sottraendo al regolamento interno all'Ol·di-
ne militare larga parte del suo tradizionale spazio di azione.
Quindi il richiamo allo spirito democratico, trasferito all'interno dell'ordina-
mento militare, significava prevalenza della legge formale del Parlamento sNI regolamento
di disciplina governativo. Sempre in quest'ordine di ragionamenti, la riserva di legge
avrebbe significato possibilità di sindacato della Corte costituzionale sulla ragio-
nevolezza dei criteri fissati dalla legge per orientare il potere regolamentare
governativo, sulla loro funzionalizzazione alle esigenze ininunciabili della fun-
zione delle Forze Armate, sulla salvaguardia dei contenuti essenziali minimi dei
.~ diritti dei militari.
·§ La riserva di legge padamentare scaturisce dallo stesso articolo 52, ma in real-
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u tà tmva fondamento anche nell'articolo 97, primo comma, che la richiede per
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