Page 104 - Repubblica e Forze Armate. Linee interpretative e di ricerca - Atti 25-26 ottobre 2006
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Gitt.reppe de  Vergottini


           forza armata sicuramente subordinata al potere politico civile comporta, da un
           lato, la presenza di un'organizzazione militare omogenea e unitaria, anche se nel
           suo ambito vi sono più ripartizioni organizzative (le diverse Forze Armate), i cui
           appartenenti non devono svolgere attività  politica; dall'altro, esclude tassativa-
           mente la possibilità di organizzazione di corpi armati estranei alla struttura sta-
           tale. Soltanto lo Stato-apparato può avere il potere di organizzazione e di dispo-
           sizione della forza armata e quindi sono vietate le organizzazioni militari e para-
           militari  (articolo  18,  secondo  comma),  siano  o  no  connesse  a  partiti  politici,
           come è pure vietata ai  singoli cittadini la facoltà di riunirsi portando armi (arti-
           colo 17, primo comma). La presenza di simili organizzazioni è in genere indice
           di  un  profondo  indebolimento  del  potere  politico  statale  ed  è  rilevabile  nei
           momenti di transizioni da una forma ad un'altra di costituzione.



           La democrazia e l'ordinamento interno delle Forze Armate


              Occorre  ora  passare  all'altro  profilo  rilevante  del  riferimento  allo  spmto
           democratico: quello interno all'ordinamento stesso delle Forze Armate. Già nei
           lavori  della  Costituente  era  emerso  a  più  riprese,  anche  se  in modo  spesso  di
           maniera, il richiamo all'esigenza di affermare all'interno dei corpi armati il rispet-
           to dei principi fondamentali dell'ordinamento statale democratico. In particolare
           quelli  posti a  tutela della  persona, tra  cui l'eguaglianza, la  pari dignità  e i diritti
           inviolabili.  Una  volta individuato  nelle  clausole  costituzionali il  "nucleo  duro"
           rappresentato dai diritti, questo avrebbe dovuto essere rispettato dalla normativa
           dell'ordinamento militare. Il rispetto delle norme sui diritti comportava un chia-
           ro riferimento all'applicabilità anche per l'ordinamento militare del principio della
           riserva di legge. Solo la legge, infatti, avrebbe potuto dettare la disciplina relativa
           ai diritti anche per il cittadino soldato, sottraendo al regolamento interno all'Ol·di-
           ne militare larga parte del suo tradizionale spazio di azione.
              Quindi il richiamo allo spirito democratico, trasferito all'interno dell'ordina-
           mento militare, significava prevalenza della legge formale del Parlamento sNI regolamento
           di disciplina governativo. Sempre in quest'ordine di ragionamenti, la riserva di legge
           avrebbe significato possibilità di sindacato della Corte costituzionale sulla ragio-
           nevolezza  dei  criteri  fissati  dalla  legge  per  orientare  il  potere  regolamentare
           governativo, sulla loro  funzionalizzazione  alle  esigenze ininunciabili della  fun-
           zione delle Forze Armate, sulla salvaguardia dei contenuti essenziali minimi dei
      .~   diritti dei militari.
      ·§      La riserva di legge padamentare scaturisce dallo stesso articolo 52, ma in real-
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       o
      u    tà  tmva fondamento  anche  nell'articolo  97,  primo comma,  che la  richiede  per



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