Page 102 - Repubblica e Forze Armate. Linee interpretative e di ricerca - Atti 25-26 ottobre 2006
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Giuseppe de Vergottini
l'attuale forma di governo significa subordinazione alla legge, essendo l'organiz-
zazione militare soggetta alla riserva di legge (articoli 52 e 97), e all'indirizzo poli-
tico del parlamento e del governo. Si tratta di una soluzione organizzativa che è
caratteristica degli ordinamenti ispirati ai principi liberali che vedono in esso una
manifestazione di garan:~.ia per i diritti di libertà, qualunque sia la scelta relativa
alle attribuzioni di potere agli organi costituzionali e ai rapporti fra gli stessi:
regime parlamentare, presidenziale, dittatoriale. Esso trova una sintetica enun-
ciazione in una celebre norma ripetuta nelle costitu:I.Ìoni francesi del periodo
rivoluzionario: «La force publique est essentiellement obéissante; nul corps
armé ne peut délibérer>> (Ti t. IV, art. 12 della Costitu7.ione del 1791 ).
Tale principio comporta che il potere politico (civile) sceglie i principi rego-
latori della costituzione militare e quindi agevola l'adeguamento dei principi
caratterizzanti l'ordinamento militare ai principi generali dell'ordinamento stata-
le. Il principio inoltre comporta la preferenza per l'attribu:done di poteri di indi-
rizzo politico al solo elemento civile e l'esclusione di simili attribuzioni all'ele-
mento militare, confinato a un ruolo esecutivo: in altri termini, soltanto gli orga-
ni civili assumono il carattere di organi costituzionali.
Può essere interessante ricordare che una chiara teorizzazione della subordi-
nazione del militare al civile risale al periodo della Rivoluzione francese, le cui
disposizioni costituzionali in materia furono ampiamente recepite in altri ordi-
namenti. La Convenzione espresse con fermezza il principio basilare governan-
te i rapporti fra potere militare e civile: «Dans un état libre, le pouvoir militaire
est celui qui doit etre le plus astreint; c'est un levier passif que meut la volonté
nationale» (circolare del 4 dicembre 1793). Negli ordinamenti anglosassoni la
subordinazione del potere militare al potere civile viene racchiusa nella tradizio-
nale nozione del civilia11 contro/. Il principio sembra avere un'attuazione ideale nei
sistemi in cui i detentori della forza armata costituiscono un corpo professiona-
le che ha per fine unico ed esclusivo la tutela della sicurezza.
Corollario del principio di subordinazione è quello per cui l'intervento della
forza armata avviene unicamente su richiesta del potere politico, in quanto tale
principio è specificazione della natura meramente esecutiva dei poteri propri
delle autorità militari. Esso si riferisce non solo all'intervento nei rapporti inter-
nazionali dello Stato, ma in particolare a quello nei rapporti interni, ed è stato
teorizzato proprio con riferimento a tale ipotesi.
Se è vero che la Costituzione italiana, al pari delle altre costituzioni dell'attua-
le Stato costituzionale, richiede il carattere meramente esecutivo dell'intervento
militare, è anche vero che gli organi civili non possono assumere un ruolo ope-
rativo. Sono quindi escluse competenze di comando in sen.ro tecnico-militare per i titolari
degli organi costituzionali. Per pacifica interpretazione l'attribuzione dell'alto
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