Page 102 - Repubblica e Forze Armate. Linee interpretative e di ricerca - Atti 25-26 ottobre 2006
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Giuseppe de  Vergottini

          l'attuale forma di governo significa subordinazione alla legge, essendo l'organiz-
           zazione militare soggetta alla riserva di legge  (articoli 52 e 97), e all'indirizzo poli-
           tico del parlamento e del governo. Si  tratta di una soluzione organizzativa che è
           caratteristica degli ordinamenti ispirati ai principi liberali che vedono in esso una
           manifestazione di  garan:~.ia per i diritti di libertà, qualunque sia la scelta relativa
          alle  attribuzioni di  potere  agli  organi  costituzionali  e  ai  rapporti  fra  gli  stessi:
           regime parlamentare, presidenziale, dittatoriale.  Esso  trova una sintetica enun-
          ciazione  in  una  celebre  norma ripetuta  nelle  costitu:I.Ìoni  francesi  del  periodo
           rivoluzionario:  «La  force  publique  est  essentiellement  obéissante;  nul  corps
          armé ne peut délibérer>> (Ti t.  IV, art.  12 della Costitu7.ione del 1791 ).
             Tale principio comporta che il potere politico (civile)  sceglie i principi rego-
          latori  della  costituzione  militare  e  quindi  agevola  l'adeguamento  dei  principi
           caratterizzanti l'ordinamento militare ai principi generali dell'ordinamento stata-
           le. Il principio inoltre comporta la preferenza per l'attribu:done di poteri di indi-
           rizzo politico al  solo elemento civile e l'esclusione di simili attribuzioni all'ele-
           mento militare, confinato a un ruolo esecutivo: in altri termini, soltanto gli orga-
           ni civili assumono il carattere di organi costituzionali.
             Può essere interessante ricordare che una chiara teorizzazione della subordi-
           nazione del militare al  civile risale al  periodo della  Rivoluzione francese,  le  cui
           disposizioni costituzionali in materia furono ampiamente recepite in altri ordi-
           namenti. La Convenzione espresse con fermezza il principio basilare governan-
           te i rapporti fra potere militare e civile: «Dans un état libre, le pouvoir militaire
           est celui qui doit etre le plus astreint; c'est un levier passif que meut la volonté
           nationale»  (circolare  del  4  dicembre  1793).  Negli  ordinamenti anglosassoni la
           subordinazione del potere militare al potere civile viene racchiusa nella tradizio-
           nale nozione del civilia11 contro/.  Il principio sembra avere un'attuazione ideale nei
           sistemi in cui i detentori della forza armata costituiscono un corpo professiona-
           le che ha per fine unico ed esclusivo la  tutela della sicurezza.
             Corollario del principio di subordinazione è quello per cui l'intervento della
           forza armata avviene unicamente su richiesta del potere politico, in quanto tale
           principio  è  specificazione  della  natura  meramente  esecutiva  dei  poteri  propri
           delle autorità militari. Esso si riferisce non solo all'intervento nei rapporti inter-
           nazionali dello  Stato, ma in particolare a quello  nei  rapporti interni, ed è stato
           teorizzato proprio con riferimento a tale ipotesi.
             Se è vero che la Costituzione italiana, al pari delle altre costituzioni dell'attua-
           le Stato costituzionale, richiede il carattere meramente esecutivo dell'intervento
           militare, è anche vero che gli organi civili non possono assumere un ruolo ope-
           rativo.  Sono quindi escluse  competenze di comando  in sen.ro  tecnico-militare per i titolari
           degli  organi  costituzionali.  Per  pacifica  interpretazione  l'attribuzione  dell'alto




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