Page 99 - Repubblica e Forze Armate. Linee interpretative e di ricerca - Atti 25-26 ottobre 2006
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LO SPIRITO DEMOCRATICO
                             DELLE FORZE ARMATE:
                        IL DETTATO COSTITUZIONALE




                                    Giuseppe de  Vergottini



         La scelta della Costituente


                  'articolo  52,  comma 3,  della  Costituzione afferma che <<L'ordinamento
           L delle  Forze  Armate  si  informa  allo  spirito  democratico  della
                  Repubblica». Si tratta di una norma principio di significativa importanza.
         È la norma eli collegamento e integrazione fra la sfera del civile e quella del milita-
         re, il momento della compenetrazione fra  due modi di concepù·e i rapporti sociali
         e il loro operare che vedono, storicamente, momenti di coincidenza e momenti di
         divaricazione. Il costituente si poneva in una posizione critica verso il passato e rite-
         neva che durante il precedente regime autoritario lo "spirito" cui si era uniformato
         il comportamento dei militari non fosse del tutto rispondente ai canoni eli compor-
         tamento che invece si ritenevano propri del nuovo regime democratico.
            Tracce di questo atteggiamento mentale si trovano nei lavori preparatori della
         Costituzione. Si diceva  (Moro)  che la coscienza sociale richiedeva che l'ordina-
         mento dell'Esercito  dovesse  riflettere la  struttura democratica dello  Stato  e  si
         manifestavano propositi di mutamento rispetto alle tendenze affermatesi in pas-
         sato.  Motivazioni  e  argomentazioni  portate  per giustificare  la  norma  che  poi
         sarebbe  stata  approvata  non  furono  in  realtà  particolarmente  approfondite  o
         dibattute.  Si può dire  che i pochi interventi sul  tema,  svolti  nella prima sotto-
         commissione (15  novembre 1946), da un lato tendevano ad affermare l'esigen-
         za di dare la precedenza ai valori della persona all'interno di un ordinamento che
         tradizionalmente si considerava "separato" (Moro), dall'altro intendevano sotto-
         lineare come le Forze Armate dovessero considerarsi strumento dello Stato nella
         sua globalità e non forze di parte, condizionanti lo  svolgimento della competi-
         zione politica (l'vlastroianni).
            Dopo il vaglio della commissione dei 75  (25 gennaio 1947) il testo fu  porta-
         to  al plenttm  (19-22  maggio  1947).  Riemerse  l'impostazione  per  cui  lo  spirito





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