Page 100 - Repubblica e Forze Armate. Linee interpretative e di ricerca - Atti 25-26 ottobre 2006
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Giuseppe de Vergottini

           democratico avrebbe riguardato la garanzia dei diritti della persona, con partico-
           lare  riferimento  all'esigenza  di  riforma  dei  regolamenti  di  disciplina  vigenti
           (Merlin), si aggiunse l'esigenza di riconsiderare i rapporti di gerarchia (Azzi)  e la
           durata  della  ferma  (Gasparotto),  si  sottolineò  l'importanza  della  coscrizione
           obbligatoria (Colitto), si paventò il rischio di interferenze dell'Esercito nella vita
           politica  (RodD,  si  mise  in  evidenza  l'esigenza  di  una  neutralità  delle  Forze
           Armate rispetto all'attività politica (Merlin, Giolitti). Va anche detto che qualcu-
           no  riteneva  superflua  la  disposizione,  in  quanto  implicita in  un  ordinamento
           democratico (Colitto).
              In prima approssimazione può ritenersi che la  disposizione  si  è  sforzata di
           agevolare una tendenziale coincidenza fra  sfera del civile e sfera del militare in
           modo da ribadire che i principi generali dell'ordinamento dello Stato valessero
           senza ambiguità anche per l'ordinamento militare.
              Pur dando per scontata una indubbia differenziazione fra schemi organizza-
           dvi utilizzati dall'ordinamento statale e schemi utilizzati dall'ordinamento milita-
           re, il carattere di ordinamento interno dell'ordinamento militare implicava dun-
           que l'accettazione da parte di  quest'ultimo dei principi costituzionali affermati
           dall'ordinamento generale.
              È quindi essenziale  considerare che la  Costituzione riconosce l'esistenza di
           un ordinamento militare che ha le sue peculiarità, per ragioni legate alla sua mis-
           sione e per retaggio storico, e ad un tempo pretende che il medesimo si adegui
           ai principi cardine della stessa Costituzione.
              Adeguamento, o meglio "l'informarsi" di cui alla norma, non significa quin-
           di perfetta coincidenza. I!iformarsi non significa uniformarsi: il termine usato appari-
           rebbe quindi sintomatico della consapevolezza dell'impossibilità di una comple-
           ta coincidenza di regime.
              Il proposito della norma costituzionale appare quindi chiaro: l'adeguamento
           dell'ordinamento militare a quello generale dello Stato deve evitare la separatez-
           za fra i due sistemi giuridici e organizzativi, ovviando al fenomeno del cosiddet-
           to "stato nello  stato" che si  è storicamente verificato in alcuni ordinamenti, in
           cui più evidente è stato il divorzio fra la cultura militare e quella civile e in cui a
           volte il militare ha assunto o ha teso ad assumere il ruolo di decisore politico e
           non di semplice subordinato alle scelte di indirizzo del potere civile.
              Con riferimento alla situazione italiana la  norma tende quindi soprattutto a
           ovviare  a  una  forma  di  separatezza  giuridica  fra  ordinamenti,  in  quanto  una
           separatezza sociale fra società nazionale e Forze Armate non appariva individua-
           bile anche ai tempi della sua introduzione da parte della Costituente.





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