Page 100 - Repubblica e Forze Armate. Linee interpretative e di ricerca - Atti 25-26 ottobre 2006
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Giuseppe de Vergottini
democratico avrebbe riguardato la garanzia dei diritti della persona, con partico-
lare riferimento all'esigenza di riforma dei regolamenti di disciplina vigenti
(Merlin), si aggiunse l'esigenza di riconsiderare i rapporti di gerarchia (Azzi) e la
durata della ferma (Gasparotto), si sottolineò l'importanza della coscrizione
obbligatoria (Colitto), si paventò il rischio di interferenze dell'Esercito nella vita
politica (RodD, si mise in evidenza l'esigenza di una neutralità delle Forze
Armate rispetto all'attività politica (Merlin, Giolitti). Va anche detto che qualcu-
no riteneva superflua la disposizione, in quanto implicita in un ordinamento
democratico (Colitto).
In prima approssimazione può ritenersi che la disposizione si è sforzata di
agevolare una tendenziale coincidenza fra sfera del civile e sfera del militare in
modo da ribadire che i principi generali dell'ordinamento dello Stato valessero
senza ambiguità anche per l'ordinamento militare.
Pur dando per scontata una indubbia differenziazione fra schemi organizza-
dvi utilizzati dall'ordinamento statale e schemi utilizzati dall'ordinamento milita-
re, il carattere di ordinamento interno dell'ordinamento militare implicava dun-
que l'accettazione da parte di quest'ultimo dei principi costituzionali affermati
dall'ordinamento generale.
È quindi essenziale considerare che la Costituzione riconosce l'esistenza di
un ordinamento militare che ha le sue peculiarità, per ragioni legate alla sua mis-
sione e per retaggio storico, e ad un tempo pretende che il medesimo si adegui
ai principi cardine della stessa Costituzione.
Adeguamento, o meglio "l'informarsi" di cui alla norma, non significa quin-
di perfetta coincidenza. I!iformarsi non significa uniformarsi: il termine usato appari-
rebbe quindi sintomatico della consapevolezza dell'impossibilità di una comple-
ta coincidenza di regime.
Il proposito della norma costituzionale appare quindi chiaro: l'adeguamento
dell'ordinamento militare a quello generale dello Stato deve evitare la separatez-
za fra i due sistemi giuridici e organizzativi, ovviando al fenomeno del cosiddet-
to "stato nello stato" che si è storicamente verificato in alcuni ordinamenti, in
cui più evidente è stato il divorzio fra la cultura militare e quella civile e in cui a
volte il militare ha assunto o ha teso ad assumere il ruolo di decisore politico e
non di semplice subordinato alle scelte di indirizzo del potere civile.
Con riferimento alla situazione italiana la norma tende quindi soprattutto a
ovviare a una forma di separatezza giuridica fra ordinamenti, in quanto una
separatezza sociale fra società nazionale e Forze Armate non appariva individua-
bile anche ai tempi della sua introduzione da parte della Costituente.
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