Page 106 - Repubblica e Forze Armate. Linee interpretative e di ricerca - Atti 25-26 ottobre 2006
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Giu.reppe de  Vergottini

           mento di interessi che consenta di  assicurare il conseguimento dei secondi.
              Può essere utile sottolineare come del tutto emblematico il  principio interpre-
           tativo enucleato dalla Corte: nel definire l'equilibrio  fra  esigenze della organizza-
           zione militare e diritti dei militari, la democraticità all'interno delle Forze Armate
           deve essere assicurata «nella massima misura compatibile con il perseguimento da
           parte  di  queste  dei  propri  fini  istituzionali».  Inoltre  l'articolo  3  della  legge
           382/1978 «ragionevolmente contempera i diritti costituzionali del cittadino mili-
           tare con le esigenze dei particolari doveri propri di un'istituzione intesa a persegui-
           re finalità parimenti tutelate dalla Costituzione e concernenti l'interesse dell'intera
           collettività nazionale» (sentenze 29  aprile 1985, n.  126 e 24 gennaio 1989, n.  24).
              Le esigenze istituzionali si concretizzano con l'efficienza e l'efficacia dello stru-
           mento militare e tale risultato si  ottiene assicurando la  disciplina e il rispetto della
           gerarchia (sentenza 29  aprile  1985, n.  126), tenendo in conto che sullo sfondo è
           da tenersi presente la particolare qualificazione che la legge pretende per il  dove-
           re  di  fedeltà,  previsto  dall'articolo  54  della  Costituzione  (cfr.  articolo  4,  primo
           comma,  legge  382/1978).  La  disciplina  militare  rimane  quindi  come  principio
           essenziale di riferimento per comprendere quello che è il ruolo anche attuale delle
           Forze Armate. Disciplina, come principio cardine interno all'ordinamento militare,
           e democrazia,  come insieme dei valori che caratterizzano l'intero ordinamento sta-
           tale, non sono, anche per la giurisprudenza costituzionale, principi inconciliabili.
              La legislazione si è preoccupata di intervenire sui prrfìli collettivi dell'esercizio
           dei diritti, al  fine  di eliminare il rischio di  politicizzazione dei  militari in quanto
           componenti dei  corpi armati. Questa volontà è manifesta nelle norme che inci-
           dono, appunto,  sulle  potenzialità che hanno alcuni  diritti  di influenzare i com-
           portamenti a rilevanza politica dei  militari. I diritti si  esplicano tanto più piena-
           mente quanto più sono ricondotti nell'ambito della sfera individuale.
              In particolare, la giurisprudenza costituzionale si è interessata eli alcuni diritti che
           la legge riconosce ai militari: manifestazione del pensiero, riunione, associazione.
              Quanto  alla  manifestazione  de/pensiero  è  ribadita  dalla  legge  (articolo  9  della
           legge 382/1978) che riconosce la libera pubblicazione di  scritti e la  manifesta-
           zione pubblica del pensiero, salvo che si  tratti di argomenti a carattere riservato
           o di servizio, per cui serve previa autorizzazione. Alla libertà di pensiero si con-
           nettono poi le  norme sulla libertà di culto, sulla promozione culturale, sui dirit-
           ti  politici  elettorali,  sulla  tutela  antidiscriminatoria,  tutte  variamente  previste
           nella legge eli  principi.
              A proposito del dititto di tiunione, la Corte ne ha riconosciuto la limitabilità nei
           luoghi  militari  ammettendo  che  «il  legislatore  non  possa  indiscriminatamente
           consentire ai  militari  di  riunirsi  a loro  libito  in quei  luoghi,  senza pregiudicare
           quella disciplina, la  quale  pure rappresenta, nell'ordinamento militare, un bene


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