Page 106 - Repubblica e Forze Armate. Linee interpretative e di ricerca - Atti 25-26 ottobre 2006
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Giu.reppe de Vergottini
mento di interessi che consenta di assicurare il conseguimento dei secondi.
Può essere utile sottolineare come del tutto emblematico il principio interpre-
tativo enucleato dalla Corte: nel definire l'equilibrio fra esigenze della organizza-
zione militare e diritti dei militari, la democraticità all'interno delle Forze Armate
deve essere assicurata «nella massima misura compatibile con il perseguimento da
parte di queste dei propri fini istituzionali». Inoltre l'articolo 3 della legge
382/1978 «ragionevolmente contempera i diritti costituzionali del cittadino mili-
tare con le esigenze dei particolari doveri propri di un'istituzione intesa a persegui-
re finalità parimenti tutelate dalla Costituzione e concernenti l'interesse dell'intera
collettività nazionale» (sentenze 29 aprile 1985, n. 126 e 24 gennaio 1989, n. 24).
Le esigenze istituzionali si concretizzano con l'efficienza e l'efficacia dello stru-
mento militare e tale risultato si ottiene assicurando la disciplina e il rispetto della
gerarchia (sentenza 29 aprile 1985, n. 126), tenendo in conto che sullo sfondo è
da tenersi presente la particolare qualificazione che la legge pretende per il dove-
re di fedeltà, previsto dall'articolo 54 della Costituzione (cfr. articolo 4, primo
comma, legge 382/1978). La disciplina militare rimane quindi come principio
essenziale di riferimento per comprendere quello che è il ruolo anche attuale delle
Forze Armate. Disciplina, come principio cardine interno all'ordinamento militare,
e democrazia, come insieme dei valori che caratterizzano l'intero ordinamento sta-
tale, non sono, anche per la giurisprudenza costituzionale, principi inconciliabili.
La legislazione si è preoccupata di intervenire sui prrfìli collettivi dell'esercizio
dei diritti, al fine di eliminare il rischio di politicizzazione dei militari in quanto
componenti dei corpi armati. Questa volontà è manifesta nelle norme che inci-
dono, appunto, sulle potenzialità che hanno alcuni diritti di influenzare i com-
portamenti a rilevanza politica dei militari. I diritti si esplicano tanto più piena-
mente quanto più sono ricondotti nell'ambito della sfera individuale.
In particolare, la giurisprudenza costituzionale si è interessata eli alcuni diritti che
la legge riconosce ai militari: manifestazione del pensiero, riunione, associazione.
Quanto alla manifestazione de/pensiero è ribadita dalla legge (articolo 9 della
legge 382/1978) che riconosce la libera pubblicazione di scritti e la manifesta-
zione pubblica del pensiero, salvo che si tratti di argomenti a carattere riservato
o di servizio, per cui serve previa autorizzazione. Alla libertà di pensiero si con-
nettono poi le norme sulla libertà di culto, sulla promozione culturale, sui dirit-
ti politici elettorali, sulla tutela antidiscriminatoria, tutte variamente previste
nella legge eli principi.
A proposito del dititto di tiunione, la Corte ne ha riconosciuto la limitabilità nei
luoghi militari ammettendo che «il legislatore non possa indiscriminatamente
consentire ai militari di riunirsi a loro libito in quei luoghi, senza pregiudicare
quella disciplina, la quale pure rappresenta, nell'ordinamento militare, un bene
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