Page 108 - Repubblica e Forze Armate. Linee interpretative e di ricerca - Atti 25-26 ottobre 2006
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Giuseppe de Vergottini
naie. Il principio di gerarchia era visto da molti in modo cnt1co. Le Forze
Armate erano identificate con la coscrizione, e l'inserimento del cittadino nel-
l'ordinamento militare con la sottoposizione al diritto disciplinare era visto
come una limitazione generalizzata al regime dei diritti che si voleva affermare.
Da allora molte cose sono cambiate. La legge portante Norme di principio sulla
disciplina militare (la citata legge 382/ 1978) ha compiuto un notevole passo in
avanti sull'adeguamento del regime dei diritti ai principi costituzionali. La sop-
pressione del Tribunale Supremo Militare e la riforma della giurisdizione milita-
re, ponendo al vertice la Corte di Cassazione (legge 7 maggio 1981, n. 180) sono
anch'essi interventi legislativi che dimostrano l'attenzione per le garanzie.
Le nuove funzioni in tema di difesa delle istituzioni, interventi in caso di cala-
mità, missioni di pace all'estero (oggi riassunte nell'articolo 1, comma 5, legge
14 novembre 2000, n. 331) hanno ampliato l'area dei possibili interventi dei mili-
tari, rendendo sempre più evidente l'essenzialità del loro ruolo per la soddisfa-
zione di esigenze nazionali sempre più impegnative e hanno sempre più avvici-
nato la comunità militare alla nazione.
Il tendenziale superamento della leva a favore del professionismo volontario
(regime di sospensione condizionata dell'obbligo di servizio, che tuttavia (liffi-
cilmente si prospetta come riaffermabile in futuro nei termini in cui lo era in
passato -legge 14 novembre 2000, n. 331) hanno posto in primo piano l'accetta-
zione volontmia delle limitazioni dei diritti, sdrammatizzando la tensione creatasi
in passato sulla risposta alla chiamata, che aveva dato luogo alle vicende del-
l'obiezione di coscienza e del servizio civile alternativo.
L'esigenza di funzionalità ed efficienza dell'apparato militare e l'intrinseca
compatibilità del principio di gerarchia e della connessa disciplina con tale esi-
genza sembrano pacificamente accolte. Infine, la previsione della necessaria
subordinazione del ruolo esecutivo del ministro della Difesa rispetto alle deci-
sioni interessanti la sicurezza e la difesa «adottate dal Governo, sottoposte
all'esame del Consiglio Supremo di Difesa e approvate dal Parlamento» (legge
18 febbraio 1997, n. 205, articolo 1.a) ribadisce la subordinazione delle determi-
nazioni ministeriali agli indirizzi degli organi costituzionali di vertice.
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