Page 240 - Atti 2012 - L'Italia 1945-1955. La Ricostruzione del Paese e le Forze Armate
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             -   missioni umanitarie e di soccorso;
             -  missioni di consulenza e assistenza in materia militare;
             -   missioni di prevenzione dei conflitti e di mantenimento della pace;
             -   missioni di unità di combattimento nella gestione di crisi, comprese le missioni
                tese al ristabilimento della pace;
             -   missioni di stabilizzazione al termine dei conflitti.
             Nel tempo le missioni Petesberg sono state notevolmente ampliate. L’art 43, par.
             1 precisa che le missioni UE possono contribuire alla lotta contro il terrorismo
             internazionale, anche tramite il sostegno dato a paesi terzi.


             Il significato degli artt. 78 e 87, 9° comma, della Costituzione nell’attuale
             contesto interno e internazionale
                Secondo la nostra Costituzione, l’intervento parlamentare è necessario per de-
             liberare lo stato di guerra e conferire al governo i poteri necessari (art. 78). Spetta
             poi al Presidente delle Repubblica dichiarare lo stato di guerra deliberato dalle
             Camere (art. 87, 9° comma). La deliberazione delle Camere è formalmente ne-
             cessaria per l’impiego della forza armata nei casi in cui questa non possa essere
             tecnicamente definita guerra? Nell’ideale ripartizione tracciata dalla Costituzio-
             ne la deliberazione delle Camere sarebbe stata necessaria per la dichiarazione di
             guerra (in legittima difesa) consentita dall’art. 11, mentre per gli altri impieghi
             non strettamente bellici, quali ad es. le missioni di peace-keeping o le misure co-
             ercitive volte a far rispettare un embargo navale, un’autorizzazione parlamentare
             non sarebbe stata strettamente necessaria sotto il profilo formale. Ovviamente il
             Parlamento avrebbe dovuto essere informato dell’impiego delle forze armate al di
             fuori dei confini nazionali, affinché la forza non fosse usata in contrasto con i pre-
             cetti contenuti nell’art. 11 della Costituzione. il Governo avrebbe dovuto rispon-
             dere dell’opportunità dell’impiego della forza nell’ambito del rapporto fiduciario
             Governo-Parlamento. Questo schema è venuto a saltare a causa della varietà degli
             impieghi delle forze amate all’estero, che non consentivano più una netta distin-
             zione tra impieghi bellici e non bellici, e alla pratica inutilizzazione degli artt. 78
             e 87, 9° comma, della Costituzione. Nei numerosi impieghi delle nostre Forze
             Armate all’estero, sono da annoverare sia operazioni di pace intraprese sotto l’e-
             gida delle Nazioni Unite sia operazioni che hanno comportato l’uso della forza su
             autorizzazione delle Nazioni Unite. La forza è stata usata per garantire l’esecu-
             zione delle sanzioni decise dal Consiglio di sicurezza, avendone il Consiglio fatta
             apposita richiesta agli stati (ad es. per eseguire un embargo comportante il dirot-
             tamento e l’eventuale sequestro di navi in violazione dell’embargo). Sono altresì
             da annoverare casi in cui le missioni all’estero hanno avuto luogo con il consenso
             del sovrano territoriale, ma al di fuori delle Nazioni Unite, come la partecipazione
             alla mFO nel sinai o alla Forza multinazionale nel Libano. Paradigmatiche sono
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