Page 243 - Atti 2012 - L'Italia 1945-1955. La Ricostruzione del Paese e le Forze Armate
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III SeSSIone - L’ItaLIa repubbLIcana e La guerra fredda 243
Conclusioni
Come si evince da quanto precedentemente esposto, emerge una connessione
tra art. 11, prima proposizione (e anche seconda in relazione alle Nazioni Unite
e al suo Capitolo VII), e art. 78 e 87, 9° comma, che sono nella II parte della Co-
stituzione.
Secondo buona parte della dottrina gli artt. 78 e 87, 9° comma, non trovano
applicazione nei moderni conflitti e occorrerebbe l’adozione di norme legislative
ad hoc. Con quale procedura?
• Una prima possibilità è quella di prevedere, accanto all’art. 78, una disposizio-
ne specifica per quei conflitti non definibili come guerra in senso tecnico. Una
proposta del genere, come abbiamo ricordato, era stata avanzata nei tentativi
di riforma costituzionale che si sono susseguiti, finora senza esito;
• L’altra possibilità è di predisporre una normativa di attuazione dell’art. 11, che
investa i rapporti Governo-Parlamento nella decisione di invio di contingenti
militari all’estero per operazioni che comportano l’uso della forza armata. Esi-
ste già una legislazione frammentaria ricavabile da varie leggi che si sono suc-
cedute nel tempo a partire dall’intervento in Afghanistan (2001). Ma una fonte
subcostituzionale può disciplinare il fenomeno o è sufficiente (ed opportuno)
far affidamento alla prassi parlamentare che configura una preventiva auto-
rizzazione delle Camere prima che il Governo disponga l’invio di contingenti
armati all’estero?
• In tale contesto, va affrontato pure il discorso dello “ stato di grave crisi inter-
nazionale”, nozione diversa, specialmente per il grado di intensità, da quello
di stato di guerra. La legislazione (ordinaria) attuale fa riferimento allo stato di
crisi, senza tuttavia definirlo. Ad es. nel Dlgs 66/2010 viene fatto riferimento
alla Dichiarazione di grave crisi costituzionale (ad es. artt. 1326, 2057), ma
non viene precisato chi debba effettuare la Dichiarazione.
• Quid per il ruolo del Consiglio Supremo di Difesa e l’organo (Presidente
della Repubblica) che lo presiede (art. 87, 9°comma)? La questione venne sol-
levata in seno alla Commissione Paladin (1988), circa il ruolo da assegnare al
Presidente della Repubblica nel comando delle FFAA. ma le conclusioni non
trovarono un seguito concreto.
In breve, l’art. 11 Cost. ha costituito e costituisce una guida essenziale per la
conduzione della politica estera italiana, incluso l’invio delle missioni all’estero,
su cui è stato acquisito nel corso degli anni un consensus a livello maggioranza-
opposizione. inoltre la promozione delle organizzazioni internazionali costituisce
un ulteriore fine dell’azione di politica estera italiana, che trova nel multilaterali-
smo la sua ragione di essere: Nazioni Unite, ma anche Unione Europea e Nato per
quanto riguarda le missioni militari all’estero. Resta impregiudicata la possibilità

