Page 243 - Atti 2012 - L'Italia 1945-1955. La Ricostruzione del Paese e le Forze Armate
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III SeSSIone - L’ItaLIa repubbLIcana e La guerra fredda             243



             Conclusioni
                Come si evince da quanto precedentemente esposto, emerge una connessione
             tra art. 11, prima proposizione (e anche seconda in relazione alle Nazioni Unite
             e al suo Capitolo VII), e art. 78 e 87, 9° comma, che sono nella II parte della Co-
             stituzione.
                Secondo buona parte della dottrina gli artt. 78 e 87, 9° comma, non trovano
             applicazione nei moderni conflitti e occorrerebbe l’adozione di norme legislative
             ad hoc. Con quale procedura?
             •  Una prima possibilità è quella di prevedere, accanto all’art. 78, una disposizio-
                ne specifica  per quei conflitti non definibili come guerra in senso tecnico. Una
                proposta del genere, come abbiamo ricordato, era stata avanzata nei tentativi
                di riforma costituzionale che si sono susseguiti, finora senza esito;
             •  L’altra possibilità è di predisporre una normativa di attuazione dell’art. 11, che
                investa i rapporti Governo-Parlamento nella decisione di invio di contingenti
                militari all’estero per operazioni che comportano l’uso della forza armata. Esi-
                ste già una legislazione frammentaria ricavabile da varie leggi che si sono suc-
                cedute nel tempo a partire dall’intervento in Afghanistan (2001). Ma una fonte
                subcostituzionale può disciplinare il fenomeno o è sufficiente (ed opportuno)
                far affidamento alla prassi parlamentare che configura una preventiva auto-
                rizzazione delle Camere prima che il Governo disponga l’invio di contingenti
                armati all’estero?
             •  In tale contesto, va affrontato pure il discorso dello “ stato di grave crisi inter-
                nazionale”, nozione diversa, specialmente per il grado di intensità, da quello
                di stato di guerra. La legislazione (ordinaria) attuale fa riferimento allo stato di
                crisi, senza tuttavia definirlo. Ad es. nel Dlgs 66/2010 viene fatto riferimento
                alla Dichiarazione di grave crisi costituzionale (ad es. artt. 1326, 2057), ma
                non viene  precisato chi debba effettuare la Dichiarazione.
             •  Quid  per  il  ruolo  del  Consiglio  Supremo  di  Difesa  e  l’organo  (Presidente
                della Repubblica) che lo presiede (art. 87, 9°comma)? La questione venne sol-
                levata in seno alla Commissione Paladin (1988), circa il ruolo da assegnare al
                Presidente della Repubblica nel comando delle FFAA. ma le conclusioni non
                trovarono un seguito concreto.

                In breve, l’art. 11 Cost. ha costituito e costituisce una guida essenziale per la
             conduzione della politica estera italiana, incluso l’invio delle missioni all’estero,
             su cui è stato acquisito nel corso degli anni un consensus a livello maggioranza-
             opposizione. inoltre la promozione delle organizzazioni internazionali costituisce
             un ulteriore fine dell’azione di politica estera italiana, che trova nel multilaterali-
             smo la sua ragione di essere: Nazioni Unite, ma anche Unione Europea e Nato per
             quanto riguarda le missioni militari all’estero. Resta impregiudicata la possibilità
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