Page 238 - Atti 2012 - L'Italia 1945-1955. La Ricostruzione del Paese e le Forze Armate
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                Il problema si è posto in termini nuovi, dopo l’adozione del Nuovo concetto
             strategico di Washington (1999) e le missioni non art. 5, che hanno trasformato
             la Nato da organizzazione di difesa collettiva in organizzazione per la sicurezza
             collettiva, peraltro non inquadrabile nel Capitolo VIII della Carta delle Nazioni
             Unite.
                L’art. 11 fa divieto all’Italia di partecipare ad alleanze aggressive. Ora, in sé
             considerato, il nuovo concetto strategico di Washington non è qualificabile come
             una sorta di alleanza aggressiva. L’art. 5 della Nato organizza la legittima difesa
             collettiva tra gli stati membri ed è conforme all’art. 51 della Carta delle Nazioni
             Unite; le missioni non art. 5, per stessa ammissione del documento di Washing-
             ton, devono essere conformi al diritto internazionale. Orbene, una norma cardine
             dell’ordinamento internazionale, che ha assunto ormai il valore di diritto cogente,
             è il divieto di aggressione. Pertanto, il Documento di Washington, astrattamente
             considerato, non è contrario all’art. 11, primo inciso, della Costituzione.
                il documento di Washington non è contrario al secondo inciso dell’art. 11.
             Quelle che vengono in considerazione non sono le missioni ex art. 5 (cioè quelle
             in legittima difesa collettiva), su cui da tempo si è soffermata la dottrina, ma quelle
             non art. 5. Anche in questo caso la missione è intrapresa con il consenso di tutti gli
             stati membri dell’Alleanza. il principio del consensus garantisce la “condizione
             paritaria” tra i membri dell’Alleanza. Occorre aggiungere un’ulteriore guarentigia
             a salvaguardia della parità. Uno Stato, anche se ha dato il proprio consenso allo
             svolgimento della missione, è libero di non prendervi parte.
                Resta infine la terza proposizione dell’art. 11, che detta le linee ispiratrici della
             nostra politica estera, la quale deve operare in modo da promuovere la nascita o
             lo sviluppo di quelle organizzazioni a sostegno della pace e la giustizia tra le Na-
             zioni. Le missioni non art. 5 hanno finalità di sicurezza collettiva, uno degli scopi
             delle Nazioni Unite e di molteplici organizzazioni regionali. Prevenzione dei con-
             flitti, peace-keeping e peace-enforcement, crisis management e peace-building,
             che costituiscono gli obiettivi delle missioni non art. 5, fanno parte dei mezzi a
             disposizione di un sistema di sicurezza collettiva impegnato a mantenere la pace.
             Tra l’altro, l’art. 11 menziona anche il mantenimento della giustizia tra le Nazio-
             ni, come uno degli obiettivi delle organizzazioni internazionali che l’Italia intende
             favorire. La costruzione della pace non deve andare a scapito della giustizia. Uno
             degli obiettivi del peace-building dovrebbe essere quello di reprimere i crimini in-
             ternazionali perpetrati in occasione di un conflitto armato interno o internazionale.
                Si noti, infine, che il nuovo concetto strategico di Washington è rispettoso delle
             prerogative costituzionali degli Stati membri per quanto riguarda le missioni non
             art. 5. Nel Documento – giova ripeterlo – è chiaramente detto che tali missioni
             “will remain subject to decisions of member states in accordance with national
             constitutions”. Ciò significa che ogni Stato membro decide in piena autonomia,
             e tenendo conto delle sue procedure costituzionali, se partecipare alla missione.
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