Page 237 - Atti 2012 - L'Italia 1945-1955. La Ricostruzione del Paese e le Forze Armate
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III SeSSIone - L’ItaLIa repubbLIcana e La guerra fredda 237
re “implicitamente”
gli stati ad usare
la forza. Condicio
sine qua non per
tale forma di au-
torizzazione è che
il Consiglio abbia
comunque qualifi-
cato la situazione
come uno degli atti
ricadenti nell’art. 39
della Carta (minac-
cia alla pace, rottura
della pace o atto di
aggressione). Ma
è ovvio che la tesi
dell’autorizzazione implicita si presta a non poche contestazioni. spesso la tesi
dell’autorizzazione implicita è stata invocata in casi in cui il Consiglio di sicu-
rezza non si era neppure pronunciato ai sensi dell’art. 39 della Carta. Per quanto
riguarda l’intervento della Nato in Kosovo, il Consiglio di sicurezza aveva quali-
ficato la situazione come una minaccia alla pace e alla sicurezza nelle risoluzioni
1199 e 1203. Ciononostante, dopo l’intervento Nato, il Segretario generale delle
Nazioni Unite affermò che l’intervento delle organizzazioni regionali avrebbe ri-
chiesto la preventiva autorizzazione del Consiglio.
Alleanze militari, Nato, Unione Europea e il “fuori area”
a ) Sulla compatibilità tra Nato e Costituzione italiana, alla luce dell’art. 11, si è
espressa la Corte di Cassazione, in una sentenza relativa all’immunità della Nato
e dei suoi quartieri generali all’interno dell’ordinamento italiano (Cass. 22 mar-
zo 1984, n. 1920). Afferma la Suprema Corte: “Questa [la Nato] costituisce …
un’organizzazione, che, essendo sorta … con scopi prettamente difensivi, ha
indubbiamente la finalità di assicurare la pace “fra le nazioni”, cioè una delle
finalità per le quali, alla stregua dell’art. 11 Cost., l’Italia consente a limitazioni
della sua sovranità alle condizioni ivi indicate … L’attività della Nato in quan-
to diretta ad assicurare la difesa militare degli stati dell’Alleanza atlantica nel
loro insieme e di ciascuno di essi in particolare – considerata anche, per quanto
ci concerne, in correlazione col principio di sacralità del dovere di difesa della
Patria, sancito nell’art. 52 Cost. – va vista come esplicazione di attività di attua-
zione di un interesse di rilievo costituzionale preminente …”. In effetti, la Nato,
in quanto alleanza difensiva, non può essere considerata come contraria all’art.
11 della Costituzione.

