Page 237 - Atti 2012 - L'Italia 1945-1955. La Ricostruzione del Paese e le Forze Armate
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III SeSSIone - L’ItaLIa repubbLIcana e La guerra fredda             237



             re  “implicitamente”
             gli  stati ad usare
             la forza.  Condicio
             sine qua  non  per
             tale  forma di au-
             torizzazione  è che
             il Consiglio abbia
             comunque  qualifi-
             cato la situazione
             come uno degli atti
             ricadenti nell’art. 39
             della  Carta  (minac-
             cia alla pace, rottura
             della pace o atto di
             aggressione).   Ma
             è  ovvio  che  la  tesi
             dell’autorizzazione implicita si presta a non poche contestazioni. spesso la tesi
             dell’autorizzazione implicita è stata invocata in casi in cui il Consiglio di sicu-
             rezza non si era neppure pronunciato ai sensi dell’art. 39 della Carta. Per quanto
             riguarda l’intervento della Nato in Kosovo, il Consiglio di sicurezza aveva quali-
             ficato la situazione come una minaccia alla pace e alla sicurezza nelle risoluzioni
             1199 e 1203. Ciononostante, dopo l’intervento Nato, il Segretario generale delle
             Nazioni Unite affermò che l’intervento delle organizzazioni regionali avrebbe ri-
             chiesto la preventiva autorizzazione del Consiglio.

             Alleanze militari, Nato, Unione Europea e il “fuori area”
             a ) Sulla compatibilità tra Nato e Costituzione italiana, alla luce dell’art. 11, si è
                espressa la Corte di Cassazione, in una sentenza relativa all’immunità della Nato
                e dei suoi quartieri generali all’interno dell’ordinamento italiano (Cass. 22 mar-
                zo 1984, n. 1920). Afferma la Suprema Corte: “Questa [la Nato] costituisce …
                un’organizzazione, che, essendo sorta … con scopi prettamente difensivi, ha
                indubbiamente la finalità di assicurare la pace “fra le nazioni”, cioè una delle
                finalità per le quali, alla stregua dell’art. 11 Cost., l’Italia consente a limitazioni
                della sua sovranità alle condizioni ivi indicate … L’attività della Nato in quan-
                to diretta ad assicurare la difesa militare degli stati dell’Alleanza atlantica nel
                loro insieme e di ciascuno di essi in particolare – considerata anche, per quanto
                ci concerne, in correlazione col principio di sacralità del dovere di difesa della
                Patria, sancito nell’art. 52 Cost. – va vista come esplicazione di attività di attua-
                zione di un interesse di rilievo costituzionale preminente …”. In effetti, la Nato,
                in quanto alleanza difensiva, non può essere considerata come contraria all’art.
                11 della Costituzione.
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