Page 232 - Atti 2012 - L'Italia 1945-1955. La Ricostruzione del Paese e le Forze Armate
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             volta a offendere la libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle
             controversie internazionali. In altri termini, l’art. 11 vieta la guerra di aggressio-
             ne, ma non ad es. una guerra in legittima difesa, sia che si tratti di difendere il
             territorio nazionale, sia che si tratti di venire in soccorso di uno Stato aggredito.
             L’art. 11 non vieta neppure forme minori di coercizione militare che non possono
             essere definite aggressione. Queste, se mai, sono vietate dalla Carta delle Nazioni
             Unite o da norme di diritto internazionale consuetudinario, presenti nel nostro
             ordinamento in virtù dell’adattamento operato dall’art. 10, 1° comma, della Co-
             stituzione.
                Quanto  alle  limitazioni  di  sovranità,  consentite  dalla  seconda  proposizione
             dell’art. 11, esse furono stabilite allo scopo di favorire l’ammissione dell’Italia,
             paese ex-nemico, alle Nazioni Unite. Le limitazioni di sovranità sono consentite
             solo in condizioni di parità con gli altri Stati. Ma occorre dare un’interpretazione
             elastica, tenendo presente che le stesse Nazioni Unite non possono essere con-
             siderate un’organizzazione tra eguali, poiché nel Consiglio di sicurezza siedono
             membri “più eguali degli altri”: i cinque “grandi” che vi partecipano a titolo per-
             manente e con potere di veto.
                L’impegno a promuovere le organizzazioni volte a favorire la pace e la giu-
             stizia tra le Nazioni viene inteso come diretto a incoraggiare la partecipazione
             dell’Italia alle Nazioni Unite, ma anche ad organizzazioni regionali come l’UE,
             che ha trovato nell’art. 11 un ancoraggio costituzionale.
                È  quindi  certamente  errato  e  riduttivo  leggere,  secondo  un  orientamento
             dottrinale, l’art. 11 come esprimente il solo ripudio della guerra. Errato, poiché
             l’art. 11 vieta solo la guerra di aggressione; riduttivo poiché la prescrizione non
             deve essere letta isolatamente, ma nel contesto di tutti i valori espressi dall’art.
             11, che non si esauriscono nella pace, ma comprendono anche la sicurezza. Tra
             l’altro  l’art.  11  vieta  solo  la  “guerra”,  cioè  i  conflitti  caratterizzati  da  un  uso
             macroscopico della forza armata, ma non dispone in merito agli interventi militari
             non qualificabili come guerra, la cui liceità deve essere valutata in base alle norme
             dettate dall’ordinamento internazionale e dalle Nazioni Unite.

             L’art. 10, 1° comma Costituzione e il divieto dell’uso della forza armata
             nell’ordinamento internazionale
                Nella Costituzione italiana assume rilevanza, ai fini della determinazione della
             liceità del ricorso alla forza armata, non solo l’art. 11, ma anche 10, 1° comma.
                L’art. 10, 1° comma non ha per oggetto il divieto dell’uso della forza armata,
             ma dispone l’adattamento del diritto interno al diritto consuetudinario e a quello
             cogente. Ne consegue che nel nostro ordinamento sono proibite tutte quelle azioni
             vietate dal diritto consuetudinario e dal diritto cogente. Come abbiamo più vol-
             te precisato in passato, esiste un perfetto parallelismo tra divieto dell’uso della
             forza nell’ordinamento internazionale e nell’ordinamento interno. Di particolare
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