Page 231 - Atti 2012 - L'Italia 1945-1955. La Ricostruzione del Paese e le Forze Armate
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III SeSSIone - L’ItaLIa repubbLIcana e La guerra fredda             231



             La Costituzione e l’uso della forza militare



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                   a problematica relativa all’uso della forza è trattata nella nostra Costituzio-
             L ne in talune disposizioni fondamentali che disciplinano il contesto bellico
             piuttosto che quello relativo all’uso della forza armata, che ha una portata ben più
             ampia. Si tratta degli artt. 11, 78 e 87, 9° comma, che debbono essere interpre-
             tati alla luce del mutato assetto internazionale e della circostanza che l’accento
             è oggi posto sulla questione del divieto dell’uso della forza, come conseguenza
             dell’entrata in vigore della Carta delle Nazioni Unite. Essa bandisce non solo la
             guerra, ma anche fenomeni non necessariamente riconducibili al contesto bellico,
             ma comunque caratterizzati  da un ricorso alla violenza in contrasto con l’integri-
             tà territoriale o l’indipendenza politica degli Stati, o comunque in violazione dei
             principi incorporati nella Carta delle Nazioni Unite, come espressamente disposto
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             dall’art. 2, par. 4, della stessa .
             L’art. 11 della Costituzione: genesi e contesto attuale
                La Costituzione italiana, mediante l’art. 11, contiene un’autonoma disposizio-
             ne sul divieto dell’uso della forza (rectius guerra) e di apertura alle organizzazioni
             internazionali competenti nel campo del mantenimento della pace e della sicurez-
             za internazionale. La disposizione consta di tre proposizioni, che non vanno lette
             separatamente, ma congiuntamente.
                La prima prescrive il ripudio della guerra; la seconda consente limitazioni di
             sovranità necessarie ad assicurare la pace e la giustizia tra le Nazioni; la terza
             esprime un impegno a favorire le organizzazioni internazionali volte a promuove-
             re tale scopo, cioè la pace e la giustizia tra le Nazioni.
                I padri fondatori della nostra Costituzione, consapevoli che l’Italia aveva par-
             tecipato ad una guerra di aggressione insieme alle  altre potenze dell’Asse, vollero
             dare un segnale forte alla comunità internazionale, sancendo il ripudio della guer-
             ra ed adottando una formulazione che ricorda il Patto di Parigi del 1928 o Patto
             di rinuncia alla guerra. L’art. 11, però, non vieta qualsiasi guerra, ma solo quella

             1  Libera Università Internazionale degli Studi Sociali “Guido Carli”.
             2  Si  omettono  le  indicazioni  bibliografiche.  Esse  possono  essere  reperite  nei  recenti
                volumi  scritti  o  curati  dall’autore,  su  cui  egli  ha  fatto  affidamento  per  la  stesura
                                                                           4
                della presente relazione: Ronzitti, Diritto internazionale dei conflitti armati , Torino,
                2011; Ronzitti (a cura di), L’articolo 11 della Costituzione. Baluardo della vocazione
                internazionale dell’italia, Napoli, 2013.
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