Page 231 - Atti 2012 - L'Italia 1945-1955. La Ricostruzione del Paese e le Forze Armate
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III SeSSIone - L’ItaLIa repubbLIcana e La guerra fredda 231
La Costituzione e l’uso della forza militare
natalino ronZitti 1
a problematica relativa all’uso della forza è trattata nella nostra Costituzio-
L ne in talune disposizioni fondamentali che disciplinano il contesto bellico
piuttosto che quello relativo all’uso della forza armata, che ha una portata ben più
ampia. Si tratta degli artt. 11, 78 e 87, 9° comma, che debbono essere interpre-
tati alla luce del mutato assetto internazionale e della circostanza che l’accento
è oggi posto sulla questione del divieto dell’uso della forza, come conseguenza
dell’entrata in vigore della Carta delle Nazioni Unite. Essa bandisce non solo la
guerra, ma anche fenomeni non necessariamente riconducibili al contesto bellico,
ma comunque caratterizzati da un ricorso alla violenza in contrasto con l’integri-
tà territoriale o l’indipendenza politica degli Stati, o comunque in violazione dei
principi incorporati nella Carta delle Nazioni Unite, come espressamente disposto
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dall’art. 2, par. 4, della stessa .
L’art. 11 della Costituzione: genesi e contesto attuale
La Costituzione italiana, mediante l’art. 11, contiene un’autonoma disposizio-
ne sul divieto dell’uso della forza (rectius guerra) e di apertura alle organizzazioni
internazionali competenti nel campo del mantenimento della pace e della sicurez-
za internazionale. La disposizione consta di tre proposizioni, che non vanno lette
separatamente, ma congiuntamente.
La prima prescrive il ripudio della guerra; la seconda consente limitazioni di
sovranità necessarie ad assicurare la pace e la giustizia tra le Nazioni; la terza
esprime un impegno a favorire le organizzazioni internazionali volte a promuove-
re tale scopo, cioè la pace e la giustizia tra le Nazioni.
I padri fondatori della nostra Costituzione, consapevoli che l’Italia aveva par-
tecipato ad una guerra di aggressione insieme alle altre potenze dell’Asse, vollero
dare un segnale forte alla comunità internazionale, sancendo il ripudio della guer-
ra ed adottando una formulazione che ricorda il Patto di Parigi del 1928 o Patto
di rinuncia alla guerra. L’art. 11, però, non vieta qualsiasi guerra, ma solo quella
1 Libera Università Internazionale degli Studi Sociali “Guido Carli”.
2 Si omettono le indicazioni bibliografiche. Esse possono essere reperite nei recenti
volumi scritti o curati dall’autore, su cui egli ha fatto affidamento per la stesura
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della presente relazione: Ronzitti, Diritto internazionale dei conflitti armati , Torino,
2011; Ronzitti (a cura di), L’articolo 11 della Costituzione. Baluardo della vocazione
internazionale dell’italia, Napoli, 2013.

