Page 234 - Atti 2012 - L'Italia 1945-1955. La Ricostruzione del Paese e le Forze Armate
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                Innanzitutto, occorre determinare il dies a quo, cioè il momento a partire dal
             quale la legittima difesa può essere esercitata, cioè se solo dopo che abbia avuto
             luogo un attacco armato o anche prima dell’attacco, nell’imminenza dello stesso
             (c.d. legittima difesa preventiva). Il punto non è stato esaminato dalla Corte inter-
             nazionale di giustizia nelle sentenze in cui si è occupata dell’uso della forza. Nep-
             pure l’art. 21  del Progetto di articoli sulla responsabilità internazionale (che ha
             per oggetto la legittima difesa come causa di esclusione del fatto illecito) prende
             posizione. L’art. 51 della Carta, nell’affermare che “nessuna disposizione del pre-
             sente Statuto pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel
             caso che abbia luogo un attacco armato contro un membro delle Nazioni Unite ...”,
             offre elementi per due opposte interpretazioni. Coloro i quali – e sono una mino-
             ranza significativa della dottrina e degli Stati – affermano la liceità della legittima
             difesa preventiva fanno essenzialmente leva sull’aggettivo “naturale” (inherent,
             naturel) che qualifica il diritto di legittima difesa. Secondo questa opinione, la
             Carta avrebbe fatto proprio il diritto di legittima difesa così come esisteva prima
             della sua entrata in vigore. Poiché il diritto consuetudinario pre-Carta ammette-
             va la legittima difesa preventiva, questa sarebbe stata fatta propria dalla Carta e
             mantenuta dopo la sua entrata in vigore. ma tale opinione viene contestata da
             coloro – soprattutto la dottrina continentale europea – che sottolineano come la
             Carta faccia un riferimento testuale all’esistenza di un attacco armato (“nel caso
             in cui abbia luogo un attacco armato”), considerato dall’art. 51 quale condizione
             essenziale per l’esercizio del diritto in esame. Secondo questa interpretazione –
             che afferma la liceità della legittima difesa solo dopo che un attacco armato sia
             stato sferrato – l’aggettivo “naturale” non sarebbe altro che una formula enfatica,
             che sta a indicare come la legittima difesa sia un diritto connaturato con l’esisten-
             za stessa degli Stati, di cui nessun soggetto di diritto internazionale può essere
             privato. Tra l’altro, anche a supporre che secondo il diritto esistente prima della
             Carta delle Nazioni Unite fosse ammissibile la legittima difesa preventiva, la sua
             entrata in vigore ne avrebbe ristretto l’ammissibilità alla sola ipotesi in cui si sia
             verificato un attacco armato.
                Questa seconda opinione, un tempo da noi stessi accettata, non è più condi-
             visibile nella sua assolutezza. Un’interpretazione letterale dell’art. 51 potrebbe
             condurre ad un risultato manifestamente assurdo o irragionevole, in contrasto con
             i canoni interpretativi dettati dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati:
             in caso di attacco atomico si dovrebbe aspettare che le testate nucleari colpiscano
             il territorio dello Stato, affinché la vittima possa reagire! Per una retta interpre-
             tazione, si dovrebbe ricorrere ai lavori preparatori. Ma essi non forniscono sul
             punto alcun elemento concludente. Le moderne tecniche di armamento rendono
             assurdo limitare la reazione al momento in cui i missili hanno colpito il territorio
             e provocato una distruzione tale da rendere impossibile l’esercizio della legittima
             difesa. È significativo che il Panel di Alto Livello, incaricato dal Segretario Ge-
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