Page 235 - Atti 2012 - L'Italia 1945-1955. La Ricostruzione del Paese e le Forze Armate
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III SeSSIone - L’ItaLIa repubbLIcana e La guerra fredda 235
nerale di studiare la riforma della Carta delle Nazioni Unite, si sia pronunciato nel
suo rapporto (2004) a favore della legittima difesa sia dopo che abbia avuto luogo
un attacco armato sia nell’imminenza dello stesso (Report on Threats, Challenges
and Changes, A more secure world: our shared responsibility, 1° December 2004,
www.un.org/secureworld. Il Panel ha dato questa lettura affermando che non era
necessario re-interpretare l’art. 51).
Ovviamente la nozione di “imminenza di un attacco armato” deve essere intesa
in senso restrittivo per evitare abusi. In questi termini, la tesi della legittima difesa
preventiva è quindi condivisibile.
Affinché il diritto di legittima difesa possa essere esercitato occorre che si sia
verificata una violazione dell’art. 2, par. 4, particolarmente qualificata; occorre
cioè che si sia verificato un attacco armato. Non esiste, infatti, uno stretto paralle-
lismo tra art. 2, par. 4, e art. 51 della Carta delle Nazioni Unite nel senso che non
ogni violazione della prima disposizione comporta la liceità dell’esercizio della
legittima difesa a termine della seconda. Questa affermazione è corroborata dalla
giurisprudenza internazionale. ma il problema è se una serie di attacchi di minore
entità possa essere considerata come un attacco armato a tutti gli effetti (il ripetersi
dei c.d. colpi di spillo). Nel luglio del 2006, ad es., Israele intervenne in Libano
invocando la legittima difesa dopo che un numero di razzi furono lanciati dagli
Hezbollah al confine della linea armistiziale con il Libano e un’incursione dei
guerriglieri in territorio israeliano.
b) L’uso della forza autorizzato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
A parte il precedente della Guerra di Corea (1950) in cui il Consiglio di Si-
curezza, assente l’Unione Sovietica, adottò una delibera con cui raccomandava
l’intervento armato a favore della Corea del Sud, la prassi dell’uso della forza
autorizzato dal Consiglio di sicurezza è soprattutto una prassi che si è realizzata
dopo la fine della guerra fredda e, in particolare, nel decennio successivo. Ripresa,
peraltro, con l’intervento in Libia, nel 2011.
La liceità delle operazioni autorizzate o delegate dal Consiglio di sicurezza
agli stati membri è implicitamente riconosciuta dall’art. 2 della Convenzione del
1994 sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite. Tale disposizione, nel
prendere in considerazione le azioni coercitive delle Nazioni Unite, fa infatti ri-
ferimento anche a quelle autorizzate dal Consiglio di sicurezza. Il par. 79 della
risoluzione, adottata in occasione del Summit mondiale del 2005 (A/Res/60/1) a
livello di Capi di Stato e di Governo, “riafferma” “the authority of the Security
Council to mandate coercive action to mantain and restore international peace
and security”.
Trattandosi di delega delle funzioni del Consiglio agli Stati, questi dovrebbero
operare nei limiti della delega o dell’autorizzazione ricevuta, anche sotto il profilo

