Page 235 - Atti 2012 - L'Italia 1945-1955. La Ricostruzione del Paese e le Forze Armate
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III SeSSIone - L’ItaLIa repubbLIcana e La guerra fredda             235



             nerale di studiare la riforma della Carta delle Nazioni Unite, si sia pronunciato nel
             suo rapporto (2004) a favore della legittima difesa sia dopo che abbia avuto luogo
             un attacco armato sia nell’imminenza dello stesso (Report on Threats, Challenges
             and Changes, A more secure world: our shared responsibility, 1° December 2004,
             www.un.org/secureworld. Il Panel ha dato questa lettura affermando che non era
             necessario re-interpretare l’art. 51).
                Ovviamente la nozione di “imminenza di un attacco armato” deve essere intesa
             in senso restrittivo per evitare abusi. In questi termini, la tesi della legittima difesa
             preventiva è quindi condivisibile.
                Affinché il diritto di legittima difesa possa essere esercitato occorre che si sia
             verificata una violazione dell’art. 2, par. 4, particolarmente qualificata; occorre
             cioè che si sia verificato un attacco armato. Non esiste, infatti, uno stretto paralle-
             lismo tra art. 2, par. 4, e art. 51 della Carta delle Nazioni Unite nel senso che non
             ogni violazione della prima disposizione comporta la liceità dell’esercizio della
             legittima difesa a termine della seconda. Questa affermazione è corroborata dalla
             giurisprudenza internazionale. ma il problema è se una serie di attacchi di minore
             entità possa essere considerata come un attacco armato a tutti gli effetti (il ripetersi
             dei c.d. colpi di spillo). Nel luglio del 2006, ad es.,  Israele intervenne in Libano
             invocando la legittima difesa dopo che un numero di razzi furono lanciati dagli
             Hezbollah al confine della linea armistiziale con il Libano e un’incursione dei
             guerriglieri in territorio israeliano.

             b)  L’uso della forza autorizzato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
                A parte il precedente della Guerra di Corea (1950) in cui il Consiglio di Si-
             curezza, assente l’Unione Sovietica, adottò una delibera con cui raccomandava
             l’intervento armato a favore della Corea del Sud, la prassi dell’uso della forza
             autorizzato dal Consiglio di sicurezza è soprattutto una prassi che si è realizzata
             dopo la fine della guerra fredda e, in particolare, nel decennio successivo. Ripresa,
             peraltro, con l’intervento in Libia, nel 2011.
                La liceità delle operazioni autorizzate o delegate dal Consiglio di sicurezza
             agli stati membri è implicitamente riconosciuta dall’art. 2 della Convenzione del
             1994  sulla  sicurezza  del  personale  delle  Nazioni  Unite. Tale  disposizione,  nel
             prendere in considerazione le azioni coercitive delle Nazioni Unite, fa infatti ri-
             ferimento anche a quelle autorizzate dal Consiglio di sicurezza. Il par. 79 della
             risoluzione, adottata in occasione del Summit mondiale del 2005 (A/Res/60/1) a
             livello di Capi di Stato e di Governo, “riafferma” “the authority of the Security
             Council to mandate coercive action to mantain and restore international peace
             and security”.

                Trattandosi di delega delle funzioni del Consiglio agli Stati, questi dovrebbero
             operare nei limiti della delega o dell’autorizzazione ricevuta, anche sotto il profilo
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