Page 239 - Atti 2012 - L'Italia 1945-1955. La Ricostruzione del Paese e le Forze Armate
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III SeSSIone - L’ItaLIa repubbLIcana e La guerra fredda 239
Il riferimento alle “costituzioni nazionali” comporta che il Parlamento possa in-
tervenire con una delibera preventiva e/o seguire costantemente l’operato del Go-
verno, specialmente per le missioni più impegnative (ad es. quelle tipo Kosovo).
Pertanto, anche sotto il profilo del controllo parlamentare, il Documento di Wa-
shington non solleva alcun problema per il nostro ordinamento costituzionale.
b) Le disposizioni del Trattato dell’Unione Europea in materia di politica di si-
curezza e difesa comune (Psdc) comportano la creazione di un patto di difesa
collettiva, volto ad assistere uno Stato membro che subisca un’aggressione armata
(art. 42, par. 7 TUE). La disposizione richiama espressamente l’art. 51 della Carta
delle Nazioni Unite, in materia di legittima difesa ed usa un linguaggio simile
a quello dell’art. 5 della Nato per quanto riguarda il contenuto degli obblighi
di assistenza. Da rimarcare che l’Art. 42, par. 7, TUE obbliga gli Stati membri
a prestare assistenza solo se l’aggressione sia avvenuta nel loro territorio e non
contiene una disposizione analoga all’art. 6 Nato, che fa scattare il meccanismo di
assistenza collettiva anche quando l’attacco sia avvenuto in altro mare o sui cieli
sovrastanti (nell’area espressamente delimitata) contro una nave o aeromobile di
uno stato membro.
inoltre gli obiettivi dell’Unione nel campo della politica europea di sicurezza e
difesa comune sono proiettati verso l’esterno e comprendono sia missioni civili che
militari (art. 42, par. 1 TUE). Si tratta in particolare, secondo l’art. 43, par. 1 TUE)
delle seguenti operazioni:
- azioni congiunte in materia di disarmo;

