Page 239 - Atti 2012 - L'Italia 1945-1955. La Ricostruzione del Paese e le Forze Armate
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III SeSSIone - L’ItaLIa repubbLIcana e La guerra fredda             239































             Il riferimento alle “costituzioni nazionali” comporta che il Parlamento possa in-
             tervenire con una delibera preventiva e/o seguire costantemente l’operato del Go-
             verno, specialmente per le missioni più impegnative (ad es. quelle tipo Kosovo).
             Pertanto, anche sotto il profilo del controllo parlamentare, il Documento di Wa-
             shington non solleva alcun problema per il nostro ordinamento costituzionale.

             b) Le disposizioni del Trattato dell’Unione Europea in materia di politica di si-
                curezza e difesa comune (Psdc) comportano la creazione di un patto di difesa
                collettiva, volto ad assistere uno Stato membro che subisca un’aggressione armata
                (art. 42, par. 7 TUE).  La disposizione richiama espressamente l’art. 51 della Carta
                delle Nazioni Unite, in materia di legittima  difesa ed usa un linguaggio simile
                a quello dell’art. 5 della Nato per quanto riguarda  il contenuto degli obblighi
                di assistenza. Da rimarcare che l’Art.  42, par. 7, TUE obbliga gli Stati membri
                a prestare assistenza solo se l’aggressione sia avvenuta nel loro territorio e non
                contiene una disposizione analoga all’art. 6 Nato, che fa scattare il meccanismo di
                assistenza collettiva anche quando l’attacco sia avvenuto in altro mare o sui cieli
                sovrastanti (nell’area espressamente delimitata) contro una nave o aeromobile di
                uno stato membro.
                inoltre gli obiettivi dell’Unione nel campo della politica europea di sicurezza e
             difesa comune sono proiettati verso l’esterno e comprendono sia missioni civili che
             militari (art. 42, par. 1 TUE). Si tratta in particolare, secondo l’art. 43, par. 1 TUE)
             delle seguenti operazioni:

             -  azioni congiunte in materia di disarmo;
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