Page 242 - Atti 2012 - L'Italia 1945-1955. La Ricostruzione del Paese e le Forze Armate
P. 242

242                      L’ItaLIa 1945-1955, La rIcostruzIone deL Paese e Le Forze armate



             Le prerogative parlamentari nella disciplina dell’invio
             dei corpi armati all’estero
                Il coinvolgimento parlamentare è chiaramente espresso nell’art. 1, comma 1,
             lett. a), della L. 18 febbraio 1997, n. 25, secondo cui il Ministro della Difesa “...
             attua le deliberazioni in materia di difesa e sicurezza adottate dal Governo, sot-
             toposte all’esame del Consiglio Supremo di difesa e approvate dal Parlamento”.
             La risoluzione n. 7-1007 del 16 gennaio 2001, adottata dalla Commissione Difesa
             della Camera dei Deputati, ha configurato un iter procedurale, in verità alquan-
             to farraginoso, per l’invio delle Forze Armate all’estero con il coinvolgimento
             di Governo e Parlamento. La risoluzione, ovviamente, non può incidere su fonti
             costituzionali e quindi la sua rilevanza giuridica è estremamente discutibile. Ma
             si desume, anche in questo caso, una volontà di investire il Parlamento quando si
             debba decidere dell’invio di truppe all’estero.
                Dalla prassi sopra riportata, si evince che l’intervento del Parlamento sia ne-
             cessario per legittimare, sotto il profilo del diritto interno, l’invio delle Forze
             Armate all’estero. In mancanza di una legge organica, magari a livello costitu-
             zionale, è difficile dire come questo intervento debba essere configurato. In par-
             ticolare, se sia necessario un modello unico oppure se vi possano essere percorsi
             procedurali differenti. Il modello “informativa da parte del Governo-dibattito
             parlamentare-risoluzione di approvazione da parte delle Camere” dovrebbe pre-
             cedere le missioni all’estero che comportino impegni sostanziali. La situazione
             d’urgenza potrebbe richiedere un iter procedurale più agile e addirittura un’in-
             formativa successiva all’inizio della missione, come è avvenuto per il Kosovo.
             Inutile dire che questa materia richiede con urgenza un intervento del legislatore.


             Il ruolo del Presidente della Repubblica
                Da ricordare, infine, che un ruolo spetta anche al Presidente della Repubblica,
             nel senso che egli, in quanto titolare del “comando” delle Forze Armate (art. 87,
             9° comma Cost.), non solo deve essere informato dell’impiego delle Forze Armate
             al di fuori dei confini nazionali, ma deve vegliare affinché la forza non sia usata in
             contrasto con i precetti contenuti nell’art. 11 Cost. Tra l’altro, l’art. 3 della L. 14
             novembre 2000, n. 331, dopo aver ricordato che il compito prioritario delle Forze
             Armate è la difesa dello Stato, stabilisce che “le Forze Armate hanno altresì il com-
             pito di operare al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in conformità
             alle regole del diritto internazionale ed alle determinazioni delle organizzazioni
             internazionali delle quali l’Italia fa parte”.
   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247