Page 242 - Atti 2012 - L'Italia 1945-1955. La Ricostruzione del Paese e le Forze Armate
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Le prerogative parlamentari nella disciplina dell’invio
dei corpi armati all’estero
Il coinvolgimento parlamentare è chiaramente espresso nell’art. 1, comma 1,
lett. a), della L. 18 febbraio 1997, n. 25, secondo cui il Ministro della Difesa “...
attua le deliberazioni in materia di difesa e sicurezza adottate dal Governo, sot-
toposte all’esame del Consiglio Supremo di difesa e approvate dal Parlamento”.
La risoluzione n. 7-1007 del 16 gennaio 2001, adottata dalla Commissione Difesa
della Camera dei Deputati, ha configurato un iter procedurale, in verità alquan-
to farraginoso, per l’invio delle Forze Armate all’estero con il coinvolgimento
di Governo e Parlamento. La risoluzione, ovviamente, non può incidere su fonti
costituzionali e quindi la sua rilevanza giuridica è estremamente discutibile. Ma
si desume, anche in questo caso, una volontà di investire il Parlamento quando si
debba decidere dell’invio di truppe all’estero.
Dalla prassi sopra riportata, si evince che l’intervento del Parlamento sia ne-
cessario per legittimare, sotto il profilo del diritto interno, l’invio delle Forze
Armate all’estero. In mancanza di una legge organica, magari a livello costitu-
zionale, è difficile dire come questo intervento debba essere configurato. In par-
ticolare, se sia necessario un modello unico oppure se vi possano essere percorsi
procedurali differenti. Il modello “informativa da parte del Governo-dibattito
parlamentare-risoluzione di approvazione da parte delle Camere” dovrebbe pre-
cedere le missioni all’estero che comportino impegni sostanziali. La situazione
d’urgenza potrebbe richiedere un iter procedurale più agile e addirittura un’in-
formativa successiva all’inizio della missione, come è avvenuto per il Kosovo.
Inutile dire che questa materia richiede con urgenza un intervento del legislatore.
Il ruolo del Presidente della Repubblica
Da ricordare, infine, che un ruolo spetta anche al Presidente della Repubblica,
nel senso che egli, in quanto titolare del “comando” delle Forze Armate (art. 87,
9° comma Cost.), non solo deve essere informato dell’impiego delle Forze Armate
al di fuori dei confini nazionali, ma deve vegliare affinché la forza non sia usata in
contrasto con i precetti contenuti nell’art. 11 Cost. Tra l’altro, l’art. 3 della L. 14
novembre 2000, n. 331, dopo aver ricordato che il compito prioritario delle Forze
Armate è la difesa dello Stato, stabilisce che “le Forze Armate hanno altresì il com-
pito di operare al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in conformità
alle regole del diritto internazionale ed alle determinazioni delle organizzazioni
internazionali delle quali l’Italia fa parte”.

